E' rinunciabile la remissione di querela dopo averla manifestata?
Cass. penale QUINTA SEZIONE (UP) 16 OTTOBRE 2015, N. 23030/16
La remissione di querela, in quanto assimilabile ad una revoca, mediante una manifestazione, esplicita o implicita, di volontà, della domanda di sanzione della persona offesa, ossia ad una rinuncia al diritto di mantenere operativa la dichiarazione di volontà, necessaria per il promuovimento dell'azione penale, non è suscettibile di rinuncia.
Non ricorrono precedenti sul punto. In generale, nel senso che la remissione di querela è atto giuridico unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione e non necessita di accettazioni o adesioni del querelato, il quale può solo rifiutare e quindi rendere inefficace la remissione impedendo la declaratoria di improcedibilità, Sez. Un., n. 27610/11, CED 250201.
12-06-2016 10:58
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