Docente dell'istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri di Erice condannato a anni 4 e mesi due di reclusione per molestie sessuali ad alcune alunne.
Corte appello Palermo, sez. III, 09/02/2016, (ud. 01/02/2016, dep.09/02/2016), n. 450
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo 3^ Sezione Penale
Composta dai Signori:
Presidente - Raimondo Loforti
Consigliere - Filippo Messana
Consigliere - Mario Conte
Il 1/2/16 con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore
Generale della Repubblica Dott. Ettore Costanzo
e con l'assistenza del Cancelliere Letizia Bivona
Ha emesso e pubblicato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento penale contro:
(omissis...)
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1 luglio 2014, il Tribunale di Trapani condannava (omissis...) alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 609-quater c.p. (così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo A, artt. 81 cpv.,609 comma 1 e 609-ter comma 5-bis c.p.),81 cpv.,609-bis comma 3 e 609-ter comma 5-bis c.p. (capo B),81 cpv.,609 comma 3 e 609-ter comma 5-bis c.p. (capo C),81 cpv. e 660 c.p. (capo D) e 81 cpv.,56 e 610 c.p.
La pronuncia di primo grado fondava l'affermazione di responsabilità sull'esito delle risultanze istruttorie, rappresentate dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, confermate dal contenuto di alcuni SMS acquisiti in atti.
Proponeva impugnazione la difesa, lamentando l'erronea valutazione dei fatti da parte del giudice di prime cure, che avrebbe dato credito al racconto delle persone offese, senza tenere conto dei plurimi elementi in atti che dimostravano l'innocenza dell'imputato e chiedeva, pertanto, l'assoluzione dello stesso da tutti i capi contestatigli perché i fatti non sussistono, ovvero, in via subordinata, la riduzione della pena e la sospensione condizionale della stessa, nonché la declaratoria di nullità della sentenza nella parte relativa alle statuizioni civili, per difetto assoluto di motivazione.
Proponeva impugnazione anche il Pubblico Ministero lamentando l'erronea riqualificazione operata dal giudice di prime cure con riferimento al capo A) e chiede, pertanto, la riqualificazione nei sensi dell'originaria contestazione e la rideterminazione della pena.
All'odierna udienza, svolta la relazione, le parti concludevano come da separato verbale di causa in atti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che (omissis...) gravami siano infondati e debbano, pertanto, essere rigettati.
Vanno esaminati congiuntamente, per comodità espositiva, i due gravami proposti, atteso che gli stessi vertono, sostanzialmente, sulla sussistenza e sulla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo a), fermo restando che quello della difesa c.anche gli altri capi d'imputazione in contestazione.
Partendo dai motivi di gravame proposti dalla difesa dell'imputato, va rilevato che la stessa ha criticato il credito che il giudice di prime cure ha dato al narrato delle persone offese, ritenendo che le stesse fossero frutto di suggestione collettiva, risultando provato, di contro, soltanto la sussistenza di una relazione tra l' (omissis...) ed una delle presunte vittime, (omissis...)
La doglianza è infondata e non può essere accolta.
È appena il caso di ricordare che le persone offese, invero, nel corso delle loro rispettive audizione in sede di incidente probatorio poi ribadite in sede dibattimentale all'udienza del 5.3.2012, hanno spiegato la genesi e le modalità delle molestie poste in essere dall'odierno imputato, loro docente presso l'istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri di Erice.
Tutte le ragazze, invero, hanno spiegato di aver deciso di denunciare i fatti nel corso di un'assemblea d'istituto, nella quale le stesse si erano deliberate a togliersi questo "peso", dopo aver appreso che l'odierno imputato aveva molestato molte alunne (v. incidenti probatori di (omissis...), (omissis...) e (omissis...) e deposizioni rese all'udienza del 5.3.2012 nel corso del dibattimento di primo grado in atti).
Orbene, le dichiarazioni delle minori, oltre ad essere assolutamente precise, analitiche e concordi tra loro, hanno trovato piena conferma in altre emergenze istruttorie, costituite, soprattutto, da alcuni SMS acquisiti agli atti, nonché nelle dichiarazioni rese da altri compagni di scuola, (omissis...), (omissis...) e (omissis...) elementi tutti che tolgono qualsiasi dubbio di sorta sulla reale entità delle stesse.
Va, a tal proposito, ricordato che secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte la responsabilità può essere tranquillamente basata sulle dichiarazioni della persona offesa, la cui testimonianza, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova (v. in ultimo Cass. 20.9.2006, n. 31020, imp. Branchi).
Nel caso di specie, invero, le stesse hanno trovato pieno e convi(omissis...)nte riscontro nei predetti elementi di riscontro, che ne confermano in maniera straordinaria l'attendibilità.
In primo luogo non appare in discussione che il tenore di alcuni SMS inviati dall'A. alla V. costituis(omissis...)o indubbio riscontro alle dichiarazioni rese dalla minore circa le attenzioni a contenuto sessuali che l'odierno imputato aveva nei suoi confronti ("A me piace avere rapporti anali ! Tvb" "Io ti desidero da morire! Ho voglia di inf(///)lartelo dietro con forza e riempirti tutta di sperma e sentirti morire !", "Oggi avevo voglia di toccarti !").
A fronte di tale quadro, di per sé assai univoco e completo, la difesa ha proposto una diversa chiave.lettura della vicenda, sostenendo che mentre tra l'A. e la V. vi era una forte amicizia, le altre ragazze erano state, invece, spinte a denunciare soltanto da suggestione o comunque risentimento nei confronti dell'odierno imputato.
La tesi non può trovare accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio che la ricostruzione fornita dalle minori.presenti degli indiscutibili profili di genuinità, efficacemente evidenziati nel corpo della sentenza impugnata, che non possono essere superati dai rilievi difensivi, fondati sulla circostanza che la descrizione dei fatti fornita dall'imputato con particolare riferimento al capo al troverebbe straordinario avallo nelle dichiarazioni rese dai testi S. e C., i quali confermerebbero l'esistenza di una relazione tra l'A. e la V., nonché, in particolar modo, la ricerca di rapporti sessuali proprio da parte della ragazza con l'insegnante, poi culminati nell'episodio in contestazione, cioè quando l'odierno imputato ebbe a toccare con un dito la persona offesa nella vagina, mentre gli stessi si trovavano al terzo piano dell'istituto all'interno di un magazzino.
Proprio dall'esame di queste ultime due dichiarazioni, cioè quelle rese da (omissis...) e (omissis...), entrambi compagni di classe della (omissis...) e della (omissis...), si ricava, invero, che la (omissis...) li aveva messi al corrente della vicenda, dimostrando inizialmente dell'apprezzamento per le poesie che l' (omissis...) le aveva dedicato, ed aveva anche parlato loro di "petting" avuto con il professore, ma senza indicare alcun desiderio di compiere atti sessuali con il suddetto professore.
Va rilevato, peraltro, come sul punto appare differente la versione fornita dall'altra compagna di classe, cioè (omissis...), la quale invero ha riferito di aver saputo proprio dai suddetti (omissis...) e (omissis...) che la (omissis...) era stata bloccata in ascensore dall' (omissis...) e portata in un magazzino dove l'uomo aveva iniziato a toccarla nelle parti intime prima che la ragazza si fosse tirata indietro (v. dichiarazioni rese da (omissis...) in data 16.5.2011 in atti).
Ritiene, pertanto, questo Collegio di dover ritenere inverosimile la tesi secondo la quale la (omissis...) avrebbe inizialmente accettato di avere contatti a contenuto sessuale, poi sfociati nel toccamento contestato nel capo d'imputazione in questione, prima di cambiare versione in seguito al disvelamento di altre attenzioni che l'insegnante dedicava alle sue compagne di classe e ciò in quanto tale ricostruzione non soltanto appare smentita da quanto riferito proprio dalla persona offesa e confermato dalla (omissis...) ma soprattutto logicamente incompatibile, atteso che, se veramente la ragazza fosse stata così desiderosa di intrattenere rapporti sessuali con l' (omissis...), non si comprenderebbe perché gli stessi non si fossero effettivamente consumati in detta occasione, in cui i due erano lontani da occhi indiscreti all'interno di un magazzino.
Proprio alla luce di tali elementi, ritiene questo Collegio che sia del tutto attendibile la versione fornita dalla persona offesa, la quale - seppur, come descritto nella sentenza di primo grado, soggetto molto introverso e per certi aspetti problematico - inizialmente fu magari lusingata dalle attenzioni dell'(omissis...) ma poi ebbe a subire le attenzioni sessuali ad opera dello stesso senza condividerle in alcun modo.
Ciò posto va affrontata la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto.
Il Pubblico Ministero ha contestato l'avvenuta riqualificazione del fatto di cui al capo a) nella diversa fattispecie di cui all'art. 609-quater seppur quoad poenam, non avendo il primo giudice considerato che nella condotta posta in essere dall' (omissis...) vi fosse comunque un abuso di autorità che, in quanto tale, integrava gli estremi dell'art. 609-bis c.p.
La doglianza non può essere accolta.
Ritiene questo Collegio che nella condotta dell'(omissis...) sia indiscutibilmente presente il requisito dell'"abuso dell'autorità", uno dei tre parametri che, almeno prima della riforma del 2012, integravano pacificamente il disposto di cui all'art. 609-bis c.p., avendo l'odierno imputato posto in essere attività indiscutibilmente a sfondo sessuale, sicuramente portata a pieno compimento e soprattutto idonea ad incidere nella sfera sessuale della persona offesa, con evidente abuso di autorità derivante dalla posizione di insegnante della minore dallo stesso rivestita.
Questa conclusione appare del tutto evidente alla luce di quanto dichiarato sul punto dalla persona offesa, la quale, in sede di audizione dibattimentale ha spiegato di aver respinto, al momento dei toccamenti, l'A. ma di essere impaurita, in quanto ben consapevole delle sue reazioni in classe ("Io stavo sempre con la mano così. Cioè ho provato a respingerlo. Ero impaurita. Ma anche perché sapevo della sua reazione dopo. Perché ogni volta, magari anche quando non rispondevo a dei messaggi, lui in classe il giorno dopo, quando c'era lezione era...non lo so se era arrabbiato. Non mi calcolava nemmeno. Se chiedevo informazioni della lezione, faceva finta di non sentirmi" (v. deposizione resa da (omissis...) nel corso del dibattimento di primo grado all'udienza del 5.3.2012 in atti).
Con specifico riferimento alla fattispecie in contestazione la Suprema Corte ha, invero, sottolineato che, in tema di violenza sessuale, l'abuso di autorità rilevante ai sensi dell'art. 609-bis, comma primo, c.p. presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, sostanzialmente dipendente dall'affidamento del soggetto passivo in ragione del pubblico ufficio ricoperto dall'agente e determina una costrizione al compimento degli atti sessuali (Così Cass. 19.1.2012, n. 6982, imp. M che in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, in sede di rinvio, ha affermato la responsabilità di un professore, in ordine al reato di violenza sessuale aggravata dall' abuso di autorità, ai danni di una studentessa).
Ciò posto non può non rilevarsi come, nel caso in esame, appaia assai rilevante l'intervento del legislatore nel 2012, quando l'art. 4 della L. 172 ha modificato il terzo comma dell'art. 609-quater c.p. che fino a quel momento recitava "Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni" con la significativa variante dell'introduzione di una nuova figura, cioè quella della "persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato" ("Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.").
La modifica appare assai significativa nel caso in esame, atteso che dalla ricostruzione sopra evidenziata è emerso come i contatti tra l' (omissis...) e la (omissis...) siano stati sicuramente influenzati dal rapporto insegnante-studente sfruttando il quale l'imputato ha realizzato le condotte in contestazione in ambito scolastico, approfittando del ruolo di insegnante e dell'evidente timore indotto nella studentessa, tale da non consentirle di esprimere un dissenso evidente e netto.
Detta condotta, pertanto, in quanto non connotata da specifici atti di abuso del ruolo, appare perfettamente in linea con la modifica introdotta nel 2012 che punisce, in modo sicuramente meno grave e dunque più favorevole al reo, il compimento di atti sessuali con un minore che abbia compiuto i sedici anni (in linea di principi anche consenziente) posti in essere anche dall'insegnante proprio con generico abuso dei poteri connessi alla sua funzione, come avvenuto nel caso di specie ("Altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore").
Ciò comporta che, la condotta posta in essere dall' (omissis...) va correttamente fatta rientrare - in quanto posta in essere nel 2011 e prima della modifica normativa dell'art. 609-quater c.p. sopra indicata - nella fattispecie prevista dall'art. 609-bis c.p., attesa l'evidenza dell'approfittamento dallo stesso posto in essere, sfruttando il metus suscitato nelle studentesse dal suo ruolo di professore all'interno della scuola, ma punita, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 609-quater terzo comma c.p., disposizione che, nonostante sia entrata in vigore in epoca successiva al fatto, si applica al caso in (omissis...)same in quanto norma sostanziale più favorevole al reo ai sensi dell'art. 2 c.p.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano nella condotta dell'odierno imputato tutti gli elementi per poter sussumere la condotta - all'epoca del fatto e della contestazione - nella fattispecie prevista dall'art. 609-bis c.p., ma che non si possa omettere di considerare la circostanza della modifica del disposto di cui all'art. 609-quater comma 3 c.p., che, come ricordato dalla sentenza di primo grado, ha riguardato le condotte poste in essere dalle persone cui per ragione di istruzione i minori sono stati affidati, consistenti nel compimento di atti sessuali con persone minori che hanno compiuto gli anni sedici ed ha introdotto una disciplina più favorevole per il reo.
Appare evidente come tale novità normativa, oltre ad essere oggettivamente più favorevole, riguardi tutte quelle condotte poste in essere senza alcuna violenza o minaccia e da soggetti che, come nel caso in esame, hanno una relazione "qualificata" con la vittima, avendola avuta assegnata in ragione del loro ruolo.
Orbene, nel caso in esame appare del tutto corretta e condivisibile la motivazione del giudice di prime cure, il quale, dopo aver ritenuto che la condotta posta in essere dall' (omissis...) possa rientrare sotto il profilo dell'abuso di autorità, nell'alveo normativo di cui all'art. 609-bis c.p., ha comunque considerato che l'introduzione dell'art. 609-quater c.p. correttamente si attagli alla fattispecie in esame, riguardando una condotta che prima era ricompresa nell'alveo dell'art. 609-bis c.p. e che, in quanto meno grave, è stata inserita nella nuova formulazione con trattamento sanzionatorio più favorevole.
Passando all'esame degli altri capi d'imputazione, non appare parimenti fondata la doglianza difensiva secondo la quale ognuno dei capi suddetti si fonderebbe unicamente sulle dichiarazioni fomite dalle persone offese, atteso che, come sopra già evidenziato, le dichiarazioni rese dalle minori si sono reciprocamente riscontrate e, soprattutto, hanno fornito un quadro generale che delinea in maniera abbastanza evidente come l'atteggiamento posto in essere dall' (omissis...) nella classe fosse impregnato ad una particolare spregiudicatezza di natura sessuale.
Tale circostanza consente non soltanto di colorire in maniera particolarmente negativa la personalità dell'odierno imputato ma anche di attribuire ulteriore attendibilità al narrato delle minori persone offese, le quali, lungi dal voler accusare falsamente il loro insegnante, hanno finalmente trovato il coraggio, una volta riunite in assemblea, di denunciarne le malefatte.
Né, peraltro, tale ricostruzione può essere inficiata dalle doglianze difensive sul punto, relative, per la (omissis...) al fatto che la stessa ha, in sede dibattimentale, sminuito l'accaduto, parlando di sfioramento del sedere, mentre per la (omissis...) all'astio che la ragazza, poi bocciata, nutriva nei confronti dell'odierno imputato.
Va ribadito come dette argomentazioni non possono inficiare l'analitica ricostruzione fornita dal giudice di prime cure, che in questa sede si condivide integralmente e cui si rimanda, atteso che la prima è stata oggetto di compiuta valutazione, che ha portato alla concessione dell'attenuante della minore gravità, mentre la seconda nulla toglie alla materialità della condotta, dovendosi considerare, piuttosto, come una delle possibili "ritorsioni" poste in essere dall' (omissis...) nei confronti delle sue vittime, come da molte tristemente evidenziato.
L'avvenuta riqualificazione della fattispecie contestata impone la rideterminazione della pena
Ritiene, infine, il Collegio che non possa essere ugualmente accolto il motivo di doglianza, relativo alla determinazione del risarcimento.
La natura del danno subito dalla costituita parte civile, impossibile da determinare nel suo preciso ammontare, ne impone una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Ai fini della relativa determinazione della somma da liquidare, invero, occorre tenere conto dell'incidenza del fatto nella persona offesa, tenuto conto dell'età della stessa.
Reputa, pertanto, questo giudicante del tutto equ.la determinazione operata dal giudice di prime cure, che in ragione della giovane età delle vittime, tiene perfettamente conto dell'effettivo danno patito dalle stesse.
Tale determinazione tiene conto non soltanto dell'età delle parti civili ma anche dell'indiscutibile incidenza che la condotta posta in essere dall'A. ha avuto sulle vittime.
Per quanto riguarda gli ultimi motivi di doglianza, relativi all'eccessività della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, va rilevato come la pena irrogata per il reato ritenuto più grave sia pari al minimo edittale previsto per l'ipotesi delittuosa in contestazione.
Ciò posto, ritiene questo Collegio che la riqualificazione operata importi una rideterminazione della pena.
Nei termini anzidetti l'impugnata sentenza deve, quindi, essere riformata e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio, nonché alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile (omissis...) liquidate in € 1.000,00 complessivamente, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dello Stato.
PQM
P.Q.M.
Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.;
Conferma la sentenza del Tribunale di Trapani in data 1.7.2014 appellata da (omissis...) che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali nonché alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile (omissis...) e liquidate in € 1.000,00 (mille/00) complessivamente, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dello Stato.
Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Palermo, il 1 febbraio 2016.
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2016. 15-08-2016 23:27
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