Crotone. L'ingaggio di due esponenti di un clan da solo non fa scattare l'aggravante del metodo mafioso al voto di scambio.
Corte di cassazione – Sentenza 45152/2016
Due uomini di un clan vengono ingaggiati per vincere la competizione elettorale. Questo elemento da solo non fa scattare automaticamente l'aggravante del metodo mafioso al voto di scambio: è necessario infatti dimostrare che i potenziali elettori percepiscano «un'attività proveniente dal clan» e che dall'indagine emergano vantaggi diretti per l'associazione mafiosa dal procacciamento di voti pagati.
La Prima sezione penale della Cassazione ha confermato l'assoluzione - almeno dall'accusa più grave - di un candidato alle elezioni provinciali di Crotone del 2009. Il politico locale, oggi ex assessore, si era rivolto a due appartenenti del clan Vrenna, finiti con lui a processo, per garantirsi l'elezione. Non aveva lesinato in mezzi il futuro amministratore, stando almeno alle sentenze di merito, versando 10mila euro al procacciatore del clan mafioso, investendo in buoni benzina da distribuire «agli zingari» fino ad organizzare - e pagare - le trasferte in pullman della tifoseria calcistica crotonese (e portare tutti i sostenitori il giorno dopo, prelevandoli, al voto di ballottaggio). Nei due gradi di giudizio il candidato e i suoi uomini di macchina del consenso erano stati condannati solo per corruzione elettorale, ma senza l'aggravante del metodo mafioso. La Prima penale, rigettando il ricorso della Procura di Catanzaro, ha nuovamente e definitivamente escluso l'applicazione del dl 152/1991 (legge 203/91) , spiegando che l'aggravane mafiosa presuppone un comportamento «ostentato» per incutere timore e per essere percepiti, appunto, uomini di clan che rappresentano interessi del clan e non di un solo concorrente candidato. Resta confermata per tutti gli imputati, invece , la condanna per corruzione elettorale - ingaggi, buoni benzina e trasferte calcistiche. Secondo la difesa quelle attività di “propaganda” sarebbero equiparabili a «cene elettorali», ma la Corte ha differenziato queste seconde - caratterizzate dalla presentazione di un programma e quindi con il rischio di “non voto” dei partecipanti - dalla retribuzione vera e propria per una comunità di elettori.
27-10-2016 22:45
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