Commercio di prodotti con segni falsi (requisiti) – Reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci – Differenze – Sussistenza del primo reato
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 maggio 2016 n. 20781
Per la configurazione del reato di cui all' articolo 474 c.p., che ha per oggetto la tutela della fede pubblica, è richiesta la contraffazione o l'alterazione del marchio e/o segno distintivo della merce, laddove per la configurazione del reato di cui all'articolo 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) , che tutela l'ordine economico, è sufficiente che il marchio sia solo imitato, non necessariamente contraffatto e idoneo a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore (Nel caso di specie l'imputato si doleva del fatto che il marchio non fosse uguale a quello originale in quanto il logo era composto dalle lettere “X” ed “L” sovrapposte, piuttosto che “V” ed “L” e che la stella fosse a cinque e non a quattro punte. Per la Suprema Corte la contraffazione, ancorchè grossolana, era idonea a offendere la fede pubblica ed a integrare il reato di cui all'articolo 474 c.p.,).
09-11-2016 15:25
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