Carcere di Trapani. Celle prive di acqua calda e di riscaldamento. Detenuto sottoposto in modo continuo ed ingiustificato ad isolamento e nei servizi igienici non vi era muro divisorio, né adeguate protezioni in grado di garantire la riservatezza.
La genericità della domanda, dice la Corte, non è riconducibile alle ipotesi in cui è immediatamente percepibile l'assenza delle condizioni per il suo accoglimento e quindi è consentito, in assenza di valutazioni discrezionali, rilevare la relativa causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., comma 2: l'istanza
proposta ai sensi dell'art. 35-ter non richiede una forma specifica, dovendo soltanto esplicitare "petitum" e "causa petendi" ed il tipo di procedimento attivato implica che l'attività di accertamento venga demandata al magistrato di sorveglianza, previa conduzione delle indagini necessarie. Inoltre, se il rimedio introdotto dalla norma ha più natura compensativa che risarcitoria in senso proprio, come la maggioranza degli interpreti assume, anche tale finalità dell'istituto, secondo le indicazioni della sentenza della Corte EDU Torreggiani contro Italia, concorre ad escludere che sia onere del proponente corredare l'atto introduttivo della indicazione precisa e dettagliata degli elementi che si pongono a fondamento della stessa; né l'eventuale genericità di contenuto può fondare una pronuncia d'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. per mancata indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, disposizione questa applicabile soltanto alle impugnazioni, quale non è il reclamo ex art. 35-ter. Infine, deve considerarsi ulteriore argomento: secondo quanto osservato da Sez. U, n. 34535 del 27/06/2001, Petrantoni, rv. 219614 in riferimento ad istituto riguardante la riparazione per ingiusta detenzione, che presuppone anch'esso l'apprezzamento a posteriori delle caratteristiche della restrizione carceraria subita, deve escludersi che il procedimento in esame, pur trattato dal giudice penale, abbia i caratteri del processo civile o sia ad esso assimilato. Non rileva a tal fine che abbia per oggetto il riconoscimento di un indennizzo e la patrimonialità della prestazione pretesa, quanto la sua introduzione nell'ordinamento per finalità solidaristica, volta ad alleviare pregiudizi di chi sia stato ingiustamente ristretto, a prescindere dall'accertamento di un fatto
illecito addebitabile alla specifica responsabilità per dolo o colpa di un soggetto determinato, e la natura pubblicistica dell'istituto.
27-11-2016 11:53
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