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Sentenza

Capitano dei Carabinieri: abuso di ufficio, percosse, minaccia aggravata e falso in atto pubblico per condotte maturate in occasione di un intervento effettuato dall'imputato presso una discoteca di Rimini, a ciò chiamato dal proprio figlio, che era stato allontanato dal locale dall'addetto alla sicurezza.
Capitano dei Carabinieri: abuso di ufficio, percosse, minaccia aggravata e falso in atto pubblico per condotte maturate in occasione di un intervento effettuato dall'imputato presso una discoteca di Rimini, a ciò chiamato dal proprio figlio, che era stato allontanato dal locale dall'addetto alla sicurezza.
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da G.C. nato il ..... contro la sentenza del 03/03/2016 della sesta sezione della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye che ha concluso chiedendo il rigetto; udito il difensore, avv. Franco Perolino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. C. G.o - a mezzo del proprio difensore - ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 625 bis cod. proc. pen., contro la sentenza pronunciata dalla sesta sezione di questa Corte, in data 03/03/2016, deducendo: 1.1. L'erronea percezione nella lettura degli atti interni al giudizio consistente nell'affermazione di una realtà processuale insussistente ed avente diretta incidenza sul contenuto decisionale della gravata sentenza. In particolare, il ricorrente, condannato per abuso d'ufficio, sostiene che «[....] nel ragionamento della Suprema Corte, come estrinsecatosi nel testo della sentenza oggetto del presente gravame, la conoscenza dell'avvenuta identificazione della parte civile da parte dell'imputato costituisce il presupposto fattuale e giuridico della penale responsabilità per il reato di abuso d'ufficio. È infatti di palmare evidenza, alla luce delle motivazioni della sentenza, ed in particolare dei brani testuali summenzionati, che, nel caso di specie, tanto l'elemento oggettivo del reato (violazione delle norme sul fermo per l'identificazione), quanto l'elemento soggettivo (consistente, tra l'altro, nella volontà di arrecare un danno all'offeso) necessari per l'integrazione della figura criminosa di cui all'art. 323 C.P., risiedono nella conoscenza da parte del prevenuto dell'avvenuta identificazione della parte offesa [...]». Il ricorrente, quindi, dopo avere ripercorso le dichiarazioni testimoniali rese nel processo di merito (pag. 7 ricorso) - le quali, a suo avviso, dimostrebbero il proprio assunto difensivo - così conclude: «[...] è lecito affermare che dalle suesposte argomentazioni non appare contestabile la decisiva rilevanza, ai fini della decisione adottata, dell'erronea premessa da cui muove la Suprema Corte, cioè lo svolgimento da parte dell'imputato dell'attività di identificazione della parte offesa o, comunque, la conoscenza in capo allo stesso di tale circostanza. La suddetta erronea premessa ha avuto, invero, diretta incidenza sul contenuto del provvedimento conclusivo del giudizio di legittimità, ossia la conferma della condanna per abuso d'ufficio»; 1.2. l'errore materiale consistente nell'erronea affermazione dell'intervenuta condanna del ricorrente per il delitto di falso in atto pubblico e di percosse pur in presenza rispettivamente di una pronuncia di assoluzione e di una pronuncia di proscioglimento, erronea indicazione della data dell'udienza in cui è stata pronunciata la sentenza (vale a dire il 03.03.2016 e non il 04.02.16). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La censura sub 1.1. è manifestamente infondata. In punto di diritto, va osservato che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Di conseguenza: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie: ex plurimis SSUU 16103/2002 Rv. 221280; SSUU 37505/2011 Rv. 250527; SSUU 18651/2015 Rv. 263686; Cass. 6770/2008 Rv. 239037; Cass. 14296/2014 Rv. 259503; Cass.37243/2014Rv. 260817. In punto di fatto, va rilevato che il ricorrente fornisce una lettura della sentenza di appello, del tutto parziale. La Corte territoriale, da pag. 18 a pag. 24, ricostruisce il fatto e, pur rilevando che «non è pacifico che G.o avesse impartito l'ordine di identificare il K. contemporaneamente al suo accompagnamento coattivo in Caserma», tuttavia, con ampia argomentazione fondata su elementi di natura fattuale e logica, conclude che «è ragionevole ritenere che lo stesso imputato avesse saputo dell'avvenuta identificazione del Kalianac sul posto [...]». Non solo, ma la Corte territoriale, adduce, a sostegno della tesi accusatoria, anche altri argomenti che prescindono da quello appena detto: «Peraltro, anche a voler ritenere che G. non sapesse dell'identificazione già avvenuta, è fondato ritenere che il motivo di accompagnamento fosse da ricollegare, più che a tale suo intimo convincimento, al fatto che Kalianac lo accusò pubblicamente di violenze e minacce» (pag. 19 sentenza di appello), argomento, ripreso, poi, ancora a pag. 20, dove la Corte ha cura di confutare la tesi difensiva, ritenuta, anche a voler ad essa credere, irrilevante perché «non vi era motivo di procedere all'accompagnamento fuori dei casi previsti dalla legge [...]». Quest& essendo la motivazione addotta dalla Corte territoriale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, non si comprende in quale errore di fatto questa Corte di legittimità sarebbe incorsa. Occorre rammentare, che la Corte di cassazione non ha il potere di entrare nel merito della vicenda processuale: alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di valutare la logicità della motivazione secondo il parametro di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Ed è ciò che, nella specie, si è limitata a fare la Corte nella sentenza impugnata. Infatti, lungi dallo scendere nel merito della vicenda processuale, si è limitata ad osservare che «la Corte territoriale, con motivazione che sfugge all0 scrutinio di legittimità, ha apprezzato l'intenzione del prevenuto di recare danno all'offeso, soggetto nei cui confronti il primo aveva disposto l'accompagnamento coattivo in caserma pur essendo a conoscenza dell'intervenuta identificazione dello stesso sui luoghi dell'intervento. La condotta assunta dal prevenuto di accompagnamento della persona offesa in caserma non sarebbe stata sostenuta, se non in modo incoerente, dal dedotto adempimento del dovere di ufficio, segnalando puntualmente la Corte di appello la vera finalità dell'accompagnamento coattivo in una volontà dimostrativa dell'imputato, Capitano dei Carabinieri, di forza ed intimidazione. Valorizza la Corte sul punto il contesto in cui i fatti vennero a maturare. Negli argomenti spesi, sostenuti da logica concludenza, la circostanza che l'imputato avesse letto nella condotta osservata dall'addetto della discoteca un trattamento non riguardoso nei confronti del proprio figlio e l'elaborazione ad opera del primo della necessità di porre in essere una reazione all'inaccettabile condotta a lui riservata dall'offeso nel momento in cui si era svolto, tra i due, sui luoghi l'incontro chiarificatore su quanto già verificatosi. A detta inaccettabilità, nelle intenzioni dell'imputato, la necessità di un intervento teso a riequilibrare le posizioni tra le parti. L'ingresso dato nel tessuto motivatorio alle dichiarazioni dell'offeso per un incontro che, intervenuto in termini di ravvicinata fisicità, non ha trovato conforto, quanto alla sua ricostruzione, nelle dichiarazioni rese dai terzi presenti, rinviene corretto e congruo puntello nella reazione e nello stato d'animo manifestato dall'offeso all'esito di detto incontro (tanto valga per gli estremi: dell'agitazione; del nervosismo; della paura e del pianto) e, ancora, nella incidenza, debitamente valorizzata, che detta reazione suscitò nel Capitano dei Carabinieri. Questi, sorpreso, sottolinea la Corte di appello, ritenne per ciò stesso necessario condurre l'addetto del locale in caserma al fine di operare una ricomposizione della posizione delle parti e dei rispettivi equilibri di ruolo». Come si può notare dalla motivazione che, per chiarezza, si è ritenuto opportuno trascrivere integralmente, non risulta da alcuna parte che la Corte abbia fondato la propria decisione sul solo presupposto fattuale indicato dal ricorrente: al contrario, questa Corte si è limitata a vagliare l'intera motivazione addotta dalla Corte territoriale, e, avendola ritenuta congrua, ha respinto il ricorso. Nessun errore di fatto (secondo la definizione che ad esso va data alla stregua dei principi di diritto supra indicati) è, quindi, ipotizzabile. In realtà, a ben vedere, il ricorrente, con il presente ricorso, in modo surrettizio, ha cercato di ottenere un nuovo ed autonomo processo di legittimità, introducendo elementi di fatto del giudizio di merito sui quali pretende una nuova valutazione: il che deve ritenersi inammissibile in considerazione degli stretti limiti del giudizio ex art. 625 bis cod. proc. pen. 2. Anche la censura sub 1.2. è manifestamente infondata. Il ricorrente affida la suddetta censura al seguente brano della sentenza impugnata: «1. La Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Rimini, ha giudicato C. G., Capitano dei Carabinieri, colpevole dei delitti di abuso di ufficio, di percosse, di minaccia aggravata e falso in atto pubblico (artt. 323, 581, 612, comma 2, 61 n. 9 e 479 cod. pen.), per condotte maturate in occasione dell'intervento effettuato dall'imputato presso una discoteca di Rimini, a ciò chiamato dal proprio figlio, che era stato allontanato dal locale dall'addetto alla sicurezza». Secondo la difesa, la motivazione di questa Corte, nella parte in cui aveva affermato che l'imputato era stato condannato anche per il reato di falso, sarebbe errata perché il ricorrente, dal suddetto reato, era stato assolto. Al che deve replicarsi: a) il ricorrente trascura di considerare che questa Corte, subito dopo, scrive: «Riqualificato il fatto di violenza privata già contestato al capo b) della rubrica quale percosse e minaccia aggravata (artt. 81, 581, 612, comma 2, 61 n. 9 cod. pen.), la Corte territoriale dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per tardività della querela per il reato di percosse (artt. 581, 61 n.9 cod. pen.) e, ritenuta la continuazione tra il reato di minaccia e quello di abuso di ufficio, provvedeva a rideterminare la pena, confermando nel resto l'impugnata sentenza»: il che corrisponde perfettamente a quanto deciso dalla Corte Territoriale che, appunto, in ordine al reato di falso, aveva confermato l'assoluzione pronunciata dal tribunale, respingendo, così l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero. Ciò significa che il precedente brano, posto dal ricorrente alla base della censura in esame, si riferisce, inequivocabilmente, alla decisione del Tribunale, decisione, appunto, riformata, sia pure parzialmente, dalla Corte territoriale; b) a tutto concedere, comunque, è evidente che si tratta di un errore irrilevante perché ciò che rileva è la motivazione ed il dispositivo (rigetto del ricorso) che non lasciano spazio alcuno alla censura dedotta dal ricorrente. 3. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00. La declaratoria di inammissibilità preclude la rilevabilità della prescrizione, eventualmente maturata nelle more, in applicazione del principio di diritto secondo il quale «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.»: ex plurimis SSUU22/11/2000, De Luca, Riv 217266 - Cass. 4/10/2007, Impero; Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; SSUU, 12602/2016, Ricci. P.Q.M. DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle ammende.
Avv. Antonino Sugamele

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