Apre uno studio odontoiatrico senza le autorizzazioni. Condannato.
Tribunale Terni, 13/06/2015, (ud. 01/06/2015, dep.13/06/2015), n. 621
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TERNI
(artt. 544 e segg., 549 C.p.p.)
Il Giudice Monocratico dott. Dott. Zibellini Enrico
Alla pubblica udienza del 01/06/2015
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di:
C.C.B. nato in R. in data (omissis...), residente in M. - tr - via S. € 53;
Libero assente - già cont.
IMPUTATO
del reato p, e p. dall'art. 193 R.D. n. 1256 del 1934, in relazione all'art. 8 ter
nr. 2 D.Lgs. n. 502 del 1992 e D.P.G.R. nr. 2/2000 per avere attivato un ambulatorio
odontoiatrico ubicato in Narni (TR), Via (omissis...), in assenza
delle necessarie autorizzazioni.
Accertato in Na. (TR) il 03.03.2011 e 14/4/2011.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su conforme richiesta del P.M., il G.I.P. del Tribunale di Temi in data 06.05.2013 condannava con decreto penale C.C.B. al pagamento di € 600,00 di ammenda per la contravvenzione trascritta in epigrafe. Avverso il predetto provvedimento proponeva rituale opposizione l'imputato ed il G.I.P. emetteva il conseguente decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Terni.
Preliminarmente il P.M. rettificava il capo di imputazione nel senso che il numero civico dell'ambulatorio è 27 e non 73 e che la data del secondo accertamento del reato è quella del 14.04.2011. Ammesse le prove indotte dalle parti ed acquisita agli atti la documentazione prodotta dal P.M. ad eccezione del verbale di accertamento, venivano esaminati i testi C.F. e M.A.. Le parti concordemente rinunciavano all'esame dei testi Co. Ge. e Pemazza Cinzia.
Il 03.03. 2014 l'imputato faceva pervenire memoria difensiva. Al termine del dibattimento, svoltosi in contumacia dell'imputato, le parti concludevano come risulta a verbale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato.
Il teste C.F., maresciallo del NAS Carabinieri di Perugia, ha dichiarato in dibattimento che nel corso di un controllo presso lo studio dentistico dell'imputato ubicato in Na., via (omissis...), era stata accertata la mancanza dell'autorizzazione regionale perché mai richiesta. Il teste ha aggiunto:
1) che all'atto del sopralluogo non c'erano pazienti e che il titolare dott. C. aveva dichiarato che "non aveva appuntamenti per quel giorno";
2) che lo studio era stato attivato nel 2010, come da contratto di locazione. Inoltre, rispondendo ad una precisa domanda posta dal giudice, il teste ha esplicitamente affermato che all'esterno dello studio c'erano targhe con nome e cognome, specializzazione, numeri telefonici per gli appuntamenti, avvisi per i clienti, ecc.. e che l'interno era attrezzato come ambulatorio odontoiatrico vero e proprio con strumenti, arredi, ferri, ecc...(v. pagina 6 verbale fonoregistrazione udienza 01.12.2014).
Il teste M.A., tecnico di prevenzione della A.S.L. che, unitamente ad una collega, ha eseguito il sopralluogo del 14.04.2011 su richiesta dei Carabinieri del NAS, ha dichiarato che il dott. C. aveva inviato alla A.S.L. una comunicazione per l'apertura dello studio, ma esclusivamente per visite e consulenze. Ha però precisato che all'atto dell'intervento si erano invece trovati di fronte ad uno studio dentistico, anche se "non di ultima generazione", tuttavia attrezzato per la cura delle malattie dentarie ed anche per interventi chirurgici, estrazioni, ecc...Infatti, mostratogli dal P.M. il fascicolo fotografico prodotto in giudizio, il teste ha dichiarato trattarsi delle fotografie, scattate nel corso dell'ispezione, che raffigurano la situazione accertata all'esterno e all'interno dello studio. Ad una specifica domanda del P.M. il teste ha risposto che per tutto ciò il dott. C. non era munito della prescritta autorizzazione regionale (v. pagine 7,8 e 9 verbale fonoregistrazione udienza 01.12.2014). Da qui il deferimento all'Autorità Giudiziaria.
In punto di diritto va anzitutto premesso:
1) che gli studi odontoiatrici attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 229/1999 hanno l'obbligo di munirsi di apposita preventiva autorizzazione regionale (v. circolare Regione Umbria 14.04. 2003, agli atti);
2) che lo studio dentistico dell'imputato è in esercizio dal 2010 (v. contratto di locazione del 30.09.2010, registrato il 28 ottobre successivo al n. 6007, prodotto in giudizio).
Eloquente e precisa la giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, in relazione alla contravvenzione ascritta all'imputato (che punisce l'esercizio non autorizzato di un'attività sanitaria svolta da operatori privati), ritiene legittimo il sequestro probatorio di uno studio odontoiatrico e delle relative attrezzature gestito senza la prescritta autorizzazione sanitaria (tra le altre, v. Cass. pen., sez. III,9.5.2005 n. 17434).
Orbene, nel caso in esame non esiste alcun dubbio che lo studio dell'imputato è da ritenere ambulatorio medico-dentistico aperto al pubblico, dotato di sufficiente ed idonea organizzazione strumentale, di propria individualità e autonomia organizzativa. Ne sono prova le testimonianze rese dai pubblici ufficiali operanti, sopra riportate. Inoltre, basta osservare i rilievi fotografici eseguiti dai rappresentanti della A.S.L. al momento del sopralluogo: all'esterno targa "DENTISTA dr.C.", avvisi come "Offerte strepitose per lavori di protesi e di implantologia", "PER URGENZE anche festivi Cell.336.697358 - Costi contenuti - Vieni senza impegno"; all'interno attrezzatura completa con poltrona, lampada, trapani, pinze per estrazioni, ecc..., medicine, flaconi di collutorio, fiale, ecc..Ed ancora più certi si è quando si pensi che la Corte di Cassazione si è spinta anche oltre, stabilendo che perché sussista la necessità dell'autorizzazione prevista dall'articolo 193 del Testo Unico delle leggi sanitarie non è richiesto che l'attività ambulatoriale si estrinsechi in prestazioni terapeutiche, essendo, al contrario sufficiente anche la mera attività diagnostica (v. Cass. pen., sez. III,4.4.2007 n. 20474).
Non può essere infine accolta la richiesta della difesa che ha sostenuto che "il reato non si è perfezionato". E' vero che all'atto dell'intervento nell'ambulatorio non erano presenti clienti (testi C. e M.), ma trattasi di circostanza priva di interesse valutativo, sia perché lo stesso imputato ha dichiarato sul posto che per quel giorno non aveva fissato appuntamenti (teste C.) - così implicitamente ammettendo il funzionamento dello studio - ma soprattutto perché, come visto, l'istruttoria dibattimentale ha provato oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale dell'imputato che non ha mai richiesto l'autorizzazione sanitaria necessaria all'esercizio dello studio dentistico. D'altra parte l'imputato, pur a conoscenza della precisa accusa mossagli dal P.M. (ha ricevuto in notifica prima il decreto penale e poi il decreto di citazione a giudizio), in sede di opposizione e nella memoria difensiva presentata nella fase del giudizio non ha mai contestato il preciso addebito, confermando soltanto che lo studio era stato messo in esercizio "per sole visite mediche e specialistiche" (v. memoria difensiva), fatto, però, nitidamente smentito dalle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, come più sopra esposto. In conclusione, la prova che l'imputato aveva messo in funzione un ambulatorio dentistico vero e proprio, quindi soggetto all'autorizzazione regionale, non viene desunta da meri sospetti o illazioni, ma proviene da un contesto univoco e senza vuoto probatorio, da prove certe, precise e tra loro concordanti. Ne consegue che il reato contestato all'imputato appare completo in tutte le sue componenti oggettive e soggettive. Tuttavia, considerata la globalità degli elementi scaturiti dal giudizio, al giudicante appare conforme a giustizia applicare la pena pecuniaria e non quella detentiva. Altresì conforme a giustizia appare escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - del resto non richieste - posto che l'imputato, consapevole di avere aperto fin dal 2010 un ambulatorio dentistico senza la prescritta autorizzazione sanitaria e pur conoscendo la precisa contestazione ascrittagli fin dal 2011 (data dell'intervento dei Carabinieri del NAS e della A.S.L.), non risulta avere assunto iniziative per regolarizzare la situazione a norma di legge. Pertanto, pena equa da comminare appare quella di € 1.000,00 di ammenda, senza la sospensione della pena e la non menzione della condanna.
Alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
visti gli articoli 533 e 535 c.p.p., ritenuta la penale responsabilità dell'imputato C.C.B., lo condanna alla pena dell'ammenda di € 1.000,00 (mille), oltre al pagamento delle spese processuali. Trenta giorni per la motivazione.
Così deciso in Terni, il 1 giugno 2015.
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2015. 17-08-2016 16:15
Richiedi una Consulenza