L'articolo 507 cpp.
L’applicazione dell’art. 507 c.p.p.
Come è noto, l’art. 507 c.p.p. prevede che, terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova. Presupposto per l’esercizio di tale potere officioso, quindi, è l’espletamento dell’istruttoria dibattimentale. L’espressione “terminata l’acquisizione delle prove”, invero, indica il limite temporale decorso il quale il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria. Pertanto, il meccanismo procedurale previsto dall’art. 507 c.p.p. può scattare dopo l’acquisizione completa delle prove richieste dalle parti. Soltanto in quel momento il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere per la lacunosità o l’insufficienza del materiale probatorio di cui dispone, può ammettere quelle prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. Tale potere officioso, però, rappresenta un’eccezione al principio di disponibilità della prova e può essere esercitato sempre che si resti nell’ambito della supplenza probatoria e non già dell’esercizio di prerogative sostanzialmente inquisitorie (Cass. Pen., SS. UU., sent. n. 41281/2006). Dunque, è pacifico che il potere di assumere le prove d’ufficio ex art. 507 c.p.p. sia assolutamente eccezionale ed integrativo in quanto il giudice non può intraprendere autonome strade accertative, violando il basilare principio di terzietà della giurisdizione, ma deve verificare se una delle ipotesi ricostruttive proposte dalle parti sia ragionevolmente supportata da elementi probatori che consentano un giudizio di responsabilità (Cass. Pen., SS. UU., sent. n. 20/2003). Ad un giudice imparziale, mediatore fra legge e fatto, spetta soltanto di decidere sulla base di prove ricercate dall’accusa e dalla difesa e la sua scelta è determinata dal contraddittorio fra soggetti spinti da interessi contrapposti. Per di più, un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza ha individuato dei limiti rigidi al corretto esercizio del potere di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p., in particolare l’assoluta necessità, la sicura concludenza e la decisività della prova da ammettere (Cass. Pen., SS. UU., sent. n. 11227/1992; Cass. Pen., sez. II, sent. n. 9483/1993; Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 724/1994; Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 3412/1996; Cass. Pen., sez. III, sent. n. 2273/1997; Cass. Pen., sez. V, sent. n. 22675/2002; Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 42648/2007; Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 24430/2010; Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 25157/2010; Cass. Pen., sez. V, sent. n. 13070/2011). In primo luogo, il presupposto dell’assoluta necessità che la norma esige è configurabile laddove la prova da assumere risulti dagli atti del giudizio e sia determinante ai fini della decisione (Cass. Pen., sez. II, sent. n. 9483/1993). La prova, inoltre, deve avere il carattere della decisività, diversamente da quanto avviene nell’esercizio ordinario del potere dispositivo delle parti in cui si richiede soltanto che le prove siano ammissibili e rilevanti (Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 42648/2007). La giurisprudenza difatti ha definito come prova decisiva “solo quella relativa ad un elemento probatorio suscettibile di determinare una sentenza del tutto diversa da quella assunta” (Cass. Pen., sez. II, sent. n. 2827/2006; Cass. Pen., sez. I, sent. n. 46954/2004; Cass. Pen., sez. I, sent. n. 17844/2003; Cass. Pen., sez. I, sent. n. 3148/1998). Diversamente, nel caso in cui si sia giunti, nel corso del dibattimento, ad una ricostruzione dei fatti chiara, precisa ed inequivoca, l’eventuale ammissione di nuove prove certamente non potrebbe condurre verso una decisione alternativa. Da ultimo, la sicura concludenza è ravvisabile nella concreta efficacia e persuasività che la prova da acquisire deve avere. Tutto ciò osservato, è evidente che l’art. 507 c.p.p. non può rappresentare un rimedio esperibile dal giudice per sopperire alle carenze o alle negligenze delle parti. L’applicazione della disposizione in esame è condizionata dall’avvenuta emersione, all’esito del contraddittorio, di una nuova fonte di prova. In caso contrario, apparirà ictu oculi la mancanza di qualsiasi presupposto per il corretto esercizio dello strumento di integrazione probatoria previsto dall’art. 507 c.p.p. Il Tribunale di Rovereto, con la sentenza n. 32 del 10 febbraio 2005, affronta in maniera esplicita il problema della interpretazione della disposizione normativa di cui all’articolo 507 c.p.p., riaffermando - in ossequio al modello accusatorio recepito dal nuovo codice di procedura penale - con forza il principio secondo il quale “iudex iudicare debet secundum probata partium”. Consentendo all’organo giudicante un’intrusione sul terreno della prova, la norma - anche per come viene applicata quotidianamente - rischia di contaminare il citato modello accusatorio: per contro, la sentenza in commento consente di evitare tale rischio, proponendo una lettura costituzionalmente orientata della controversa disposizione normativa, rifacendosi ai canoni del cd. giusto processo di cui al novellato art. 111 della Costituzione, e sancendo che "l’art. 507 c.p.p. non può essere attualmente interpretato (.) nel senso che al giudice va riconosciuto un ampio potere suppletivo tale da sopperire a carenze e negligenze delle parti". Difatti, "l’unica lettura che rende la norma di cui all’art. 507 c.p.p. compatibile con il principio costituzionale è quella per cui al giudice (previa, del caso, sollecitazione delle parti) va riconosciuto un semplice potere di integrazione del dato acquisito qualora ciò risulti necessitato da quanto accertato nel contraddittorio, e sempre che non si tratti di temi di prova di cui la parte pubblica o quella privata avevano conoscenza e hanno omesso di allegare. Solo in un tal caso, difatti, l’attività integrativa del giudice nell’acquisizione del dato probatorio risulta assolutamente necessaria, in quanto il particolare strumento di prova fosse non conosciuto dalle parti e sia emerso solo a seguito dell’instaurato contraddittorio." Dr.ssa Silvia Castiglia. Studio Legale Sugamele
06-05-2016 18:12
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