Una donna è gravemente indiziata di sfruttamento della prostituzione e viene arrestata. Si difende sostenendo che il linguaggio intercettato non era criptato. Il riferimento alle banane sudamericane (platani) non avrebbe alcun riferimento con l'attività di prostituzione. Rigetto.
Cassazione penale sez. III 14/04/2015 ( ud. 14/04/2015 , dep.30/09/2015 ) Numero: 39372
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.M.S. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 404/2014 TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA, del
03/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito,
inammissibile.
Uditi il difensore Avv. MANIERI Massimo, anche in sostituzione avv.
VICENTINI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1 Con ordinanza 3.11.2014, il Tribunale del Riesame di L'Aquila ha confermato il provvedimento con cui il GIP presso il Tribunale di Avezzano aveva applicato a B.M.S. la misura cautelare della custodia in carcere ritenendola gravemente indiziata di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e dei relativi reati fine. Il ruolo attribuito era di organizzatrice del sodalizio, di cui facevano parte i figli ed un altro soggetto e l'attività contestata consisteva in particolare nella detenzione di tre appartamenti che utilizzava per collocarvi prostitute italiane e straniere, trovando lavoro e riscuotendo i compensi.
2 La B., tramite i difensori, ricorre per cassazione censurando il giudizio di gravità indiziaria che il Tribunale aveva espresso sulla scorta di cinque conversazioni intercettate tra la fine di giugno e il 2 agosto 2013. Pur non contestando l'esistenza di una attività di prostituzione gestita da i propri figli e da altri individui, la ricorrente rileva di non essere mai stata menzionata in tutti i servizi di OCP, nelle sommarie informazioni dei clienti e nelle altre conversazioni (sulle utenze dei propri figli) in cui si parlava apertamente di prostituzione.
Riporta quindi il contenuto delle cinque intercettazioni prese in esame dal Tribunale, negando l'uso un linguaggio criptico, perchè il riferimento alla "pulizia delle scale", alla "pulizia dei santi" e ai "platani" (banane sudamericane) - contenuto nei colloqui - non aveva alcun riferimento con l'attività di prostituzione, ma aveva una sua logica spiegazione. Evidenzia la stranezza del fatto - peraltro sfuggito al Tribunale - che nelle conversazioni in cui essa non compare si parli apertamente di prostituzione, mentre in quelle in cui è interessata si farebbe ricorso improvvisamente al linguaggio criptico.
Critica quindi l'affermazione secondo cui nelle telefonate che la riguardavano si sia fatto ricorso ad un linguaggio criptico, rimproverando ai giudici di merito di non avere compiuto le operazioni necessarie alla verifica della sua natura di simbolo convenzionalmente usato tra gli indagati e di non avere spiegato il significato delle frasi asseritamente cifrate omettendo di chiarire il valore indiziante e di dare risposta alle censure formulate.
Si duole inoltre del mancato esame delle prove a discarico quali:
- l'affitto a tale A.O. della casa di Via (OMISSIS), cioè una di quelle usate per la prostituzione e quindi la mancanza di disponibilità dell'immobile;
- l'individuazione di " Al. (OMISSIS)", che non gestiva case di appuntamenti, ma era una "fruttivendola" di (OMISSIS) che vendeva i rari platani sudamericani, con negozio a 50 mt dalla abitazione della B.;
- l'individuazione di " F.", nuora della B. e commessa entro la Coop. di (OMISSIS), ma non già una prostituta);
- il significato dei "santi" e delle "scale" nel culto della Santeria diffuso nel mondo latino-americano;
- il grave stato depressivo sfociato in cinque ricoveri e due tentativi di suicidio, debitamente documentati;
Sono stati depositati motivi nuovi con cui si deduce l'errore logico e la mancanza di motivazione sulla gravità indiziaria, rilevandosi innanzitutto che il materiale investigativo richiamato dal Tribunale si riferisce esclusivamente agli altri indagati e non alla ricorrente. Ci si sofferma ancora sul linguaggio ritenuto "criptico" e sulla mancata considerazione delle prove a discarico.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 IL ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni.
Innanzitutto lo è per difetto di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), perchè, come risulta dalle informazioni scritte fornite dal D.A.P., in data 16.1.2015 l'indagata è stata posta in libertà, con l'obbligo di dimora: essa dunque ha conseguito, per effetto della revoca della misura cautelare personale, il medesimo risultato che sperava di ottenere attraverso l'istanza di riesame; nè risulta dedotto il concreto interesse a coltivare ancora l'impugnazione per una futura azione di riparazione per ingiusta detenzione (cfr. tra le varie, Sez. 6 sentenza n. 19217/2013 Riv. 255135);
2. Avendo comunque il difensore insistito nel chiedere l'esame dei motivi di ricorso - evidentemente dolendosi anche della sottoposizione della sua assistita alla misura coercitiva di cui all'art. 283 c.p.p. (e solo così si spiega la proposizione di nuovi motivi in data 14.4.2015) - il ricorso risulta in ogni caso inammissibile per manifesta infondatezza (art. 606 c.p.p., u.c.).
Premesso infatti, che non sono neppure enunciati i motivi di cui all'art. 606 c.p.p., pur volendo ritenere sostanzialmente dedotto il vizio di motivazione di cui alla lett. e) del citato articolo, con riferimento alla gravità indiziaria, rileva il Collegio che la lunga critica sviluppata nell'atto di impugnazione e nei motivi nuovi si rivela esclusivamente fattuale, essendo finalizzata a sollecitare una alternativa interpretazione di una questione di fatto, cioè la natura del linguaggio adoperato nelle varie conversazioni telefoniche riguardanti la B..
Ebbene, come di recente affermato dalle sezioni unite, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015 Ud. dep. 28/05/2015 Rv. 263715).
Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame ha definito criptico il linguaggio attraverso argomentazioni logiche e coerenti, laddove ha ritenuto la plausibilità dell'utilizzo di espressioni tipiche della cultura sudamericana e - soprattutto - ha considerato il fatto, peraltro assolutamente ignorato sia nel ricorso, sia nei motivi nuovi, che le telefonate alla B. provenivano "da un'utenza utilizzata negli annunci a luci rosse on line" (v. pag. 7 ordinanza impugnata). Su quest'ultimo elemento - assolutamente decisivo ai fini della gravità indiziaria - la ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi, ma non lo ha fatto, preferendo insistere su aspetti marginali (come l'origine dominicana e non sudamericana) oppure su questioni (come la mancanza di specifiche risposte alle prove a discarico oppure il diverso linguaggio adoperato nelle altre conversazioni tra soggetti diversi) che comunque non varrebbero a demolire l'intero impianto motivazionale dell'ordinanza, che poggia, come si è detto, su una circostanza fondamentale e non contestata.
Il giudizio del Tribunale si sottrae dunque alle censure della ricorrente che si scontrano palesemente con i precisi limiti del giudizio di cassazione: il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Al giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349).
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, RV. 214794).
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., nella misura indicata in dispositivo.
PQM
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2015
14-11-2015 20:13
Richiedi una Consulenza