Trasporta dalla Slovenia all'Italia di armi e munizioni da guerra, con matricola abrasa, trovate all'interno del vano motore dell'autovettura condotta da un coimputato. Condannato a anni otto di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.
Cassazione penale sez. I 04/03/2015 ( ud. 04/03/2015 , dep.18/06/2015 ) Numero: 25804
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo - Presidente -
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere -
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere -
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere -
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 933/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
09/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BONI MONICA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PINELLI Mario che
ha concluso l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore, Avv.to Benini che ha insistito per l'accoglimento
del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 9 luglio 2013 la Corte di Appello di Trieste riformava la sentenza del Tribunale di Trieste del 15 luglio 2010 e, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, affermava la responsabilità dell'imputato D.G. in ordine ai delitti di concorso nel trasporto dalla Slovenia all'Italia di armi e munizioni da guerra, alcune con matricola abrasa, rinvenute e poste sotto sequestro in data (OMISSIS) all'interno del vano motore dell'autovettura condotta dal coimputato B.D. e, per l'effetto, lo condannava alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa con le sanzioni accessorie stabilite per legge.
1.1 Il Tribunale aveva giustificato la pronuncia assolutoria dell'imputato in quanto, sebbene fossero state dimostrate la certa partecipazione dello stesso agli incontri tenutisi in (OMISSIS) e finalizzati a concordare le modalità di organizzazione del traffico di armi poi rinvenute all'atto dell'ingresso in Italia, la ricevuta comunicazione dell'arresto del corriere e l'effettuazione da parte dello stesso di un viaggio in Slovenia quindici giorni dopo il sequestro delle armi al fine di concordare l'acquisto di altri dispositivi analoghi con le stesse persone che avevano fornito il carico sequestrato, ciò nonostante tali elementi non erano sufficienti per individuare nel D. il suo destinatario:
il viaggio era successivo al fatto contestato e non poteva escludersi che egli, arrestato il corriere, avesse maturato soltanto in quel momento l'interesse a partecipare in prima persona ad affari aventi ad oggetto armi.
1.2 A fondamento della difforme decisione la Corte distrettuale, premessi i principi generali sulla responsabilità concorsuale, riteneva, invece, che l'imputato, non soltanto fosse stato consapevole dell'importazione di armi e munizioni per avere preso parte alle riunioni organizzative del trasporto, tenutesi in Ravenna tra gennaio e marzo 2008, ma vi avesse offerto un contributo quale istigatore dei correi.
2. Avverso tale sentenza ha proposto due distinti ricorsi l'imputato a mezzo dei suoi difensori.
2.1 Col ricorso a firma dell'avv.to Laura Luzzatto Guerrini ha dedotto i seguenti motivi.
a) Contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale ha correttamente rilevato che l'istruttoria aveva dimostrato la commissione da parte del D. di condotta postuma rispetto al trasporto effettuato dal B., il cui arresto gli aveva suggerito di partecipare in prima persona al traffico di armi, mentre l'opposta decisione della Corte di Appello non aveva indicato alcun contributo morale o materiale alla condotta e nessun elemento di prova, nemmeno le intercettazioni e la fotocopia della fotografia rinvenuta in suo possesso, indica che egli avesse preso parte alle trattative finalizzate all'importazione. Inoltre, la sentenza non ha assolto all'onere che grava sul giudice di appello che riformi sentenza assolutoria di primo grado di dimostrare l'incompletezza o la non correttezza delle argomentazioni della precedente pronuncia e di individuare elementi di prova diversi da quelli già valutati e ritenuti non dimostrativi senza potersi limitare ad una diversa valutazione dello stesso materiale istruttorie;
b) Illogicità della motivazione. L'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dai coimputati ai sensi dell'art. 197 - bis c.p.p., è avvenuta a seguito delle contestazioni nel corso della loro escussione e la valutazione della loro attendibilità è avvenuta in base agli stessi riscontri obbiettivi già indicati dal Tribunale, sicchè tali risultanze non sono idonee ad inficiare la decisione assolutoria ed il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata è affetto da palese illogicità.
c) Erronea applicazione della legge in relazione al disposto dell'art. 533 c.p.p.: il ragionamento probatorio dei giudici d'appello, limitandosi a ripetere le risultanze acquisite in primo grado, non riesce a dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio la colpevolezza del D..
2.2 Col ricorso a firma dell'avv.to Benini Carlo si è lamentato:
a) violazione ed errata applicazione degli artt. 40 e 110 c.p., in ordine all'apporto prestato dal ricorrente all'attività dei correi, dal momento che egli si era limitato a presenziare in modo inerte ai colloqui dei suoi conoscenti assumendo la veste di mero connivente e non di partecipe, nemmeno a livello morale; i giudici di appello non hanno individuato il rapporto di causalità tra l'attività prestata quale stimolo e rafforzamento dell'altrui volontà e la condotta degli autori materiali.
b) violazione ed errata applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in riferimento all'utilizzo di indizi privi dei requisiti necessari per fondarvi il giudizio di responsabilità, tali essendo il viaggio in Slovenia, il possesso della fotografia di un soggetto armato e gli incontri avvenuti in (OMISSIS). Il viaggio era stato giustificato con l'intento di commerciare autovetture usate e la prossimità all'arresto del B. non offre argomenti per ritenere le due vicende connesse ed aventi ad oggetto la stessa tipologia di dispositivi, mentre i due verdetti dissonanti si fondano sulle stesse prove, il che dimostra la loro contraddittorietà ed equivocità.
Anche in merito alla comunicazione dell'avvenuto arresto del B. l'utilizzo di tale circostanza è avvenuto al di fuori del contesto in cui si è verificata e degli argomenti trattati, riguardanti il commercio di auto per il quale era necessario recarsi in Slovenia.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati e vanno dunque respinti.
1. L'opposto epilogo decisorio esposto nella sentenza impugnata rispetto al primo grado di giudizio non presta il fianco alle infondate critiche che gli sono state rivolte dal ricorrente. La Corte distrettuale ha correttamente rilevato che tra il primo giudice e le parti processuali, compresa l'accusa appellante, sussiste perfetta concordia nella ricostruzione della dinamica degli eventi, al punto che il Tribunale aveva seguito l'esposizione dei fatti rilevanti, già prospettata dal P.M. in una sua memoria riassuntiva, mentre dissentono solamente sulla considerazione del significato probatorio delle fonti acquisite e sulla possibilità o meno di rintracciarvi un compendio indiziario utilizzabile. Nel disattendere le conclusioni raggiunte dai giudici di primo grado e nel pervenire, in difformità da esse, ad affermare la responsabilità dell'imputato, ha ritenuto che gli elementi probatori acquisiti consentissero di ravvisare la prova della prestazione di un consapevole contributo, offerto dal D. ai correi nell'attività di importazione delle armi dalla Slovenia all'Italia, per avere egli istigato il progetto criminoso e la sua realizzazione, siccome rispondente ai suoi interessi delinquenziali, legati al reperimento ed all'alimentazione di un valido canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, nel cui traffico a livello internazionale era implicato.
1.1 La sentenza impugnata ha posto in rilievo la natura contraddittoria della motivazione del Tribunale che, pur avendo ritenuto acquisiti plurimi elementi indiziari, ha tuttavia ritenuto di pervenire ad una sentenza assolutoria e ciò sulla base dell'ipotizzata insorgenza in capo al D. dell'interesse per il commercio illegale di armi soltanto dopo la vicenda dell'arresto del corriere incaricato del trasporto del carico precedente sequestrato: a fronte di tale ragionamento probatorio, la Corte di merito ha ritenuto più persuasiva e logica la conclusione propugnata dall'accusa che postula il coinvolgimento dell'imputato sin dalla fase delle trattative prodromiche all'effettuazione di quel trasporto. Ha dunque evidenziato i fondamentali elementi di conferma alla tesi accusatoria, sottovalutati dai primi giudici, rappresentati:
- dalla pacifica consapevolezza in capo all'imputato dell'introduzione in Italia delle armi, avendo egli partecipato alle riunioni preliminari con finalità organizzative, che si erano tenute in (OMISSIS), come riferito anche dai coimputati B. e Dj. ed ammesso anche dallo stesso D.;
- dalle dichiarazioni dei predetti correi, i cui verbali di interrogatorio e la successiva trascrizione integrale dell'interrogatorio del Dj., per avere le parti concordato la loro produzione al dibattimento, erano utilizzabili direttamente ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 7, ed in uno con gli altri elementi acquisiti a riscontro della loro attendibilità, e non soltanto al limitato scopo di saggiarne appunto la credibilità in caso di contestazioni; in particolare, il B. aveva riferito di due incontri con i coimputati sloveni, il Dj. ed il D., finalizzati ad organizzare la fornitura di armi con i soggetti che in Italia erano interessati all'acquisto; il Dj.
aveva affermato che nel primo incontro a (OMISSIS) con tale I. ed il D. si era parlato di affari e dei modi per guadagnare denaro, mentre nel secondo, avvenuto alla presenza degli sloveni G. e Se., costoro avevano offerto armi e fatto presente di avere già realizzato degli scambi di armi con droga in Spagna ed in Olanda, mentre l'imputato aveva obiettato che con le armi si correvano grossi rischi per pochi soldi di guadagno.
Contestato al Dj. che nel verbale d'interrogatorio era stato più preciso, non aveva negato quanto riferito in precedenza, ossia che l'imputato, ancorchè non interessato al traffico d'armi, aveva insistito con lui perchè si concludesse la trattativa finalizzata all'importazione delle armi per poter avviare con gli stessi fornitori un commercio di droga, oggetto principale dei suoi sforzi;
1.2 A riscontro di tali indicazioni ha valorizzato: a) gli esiti delle indagini, riferite in giudizio dal teste P., sul fatto che gli stessi soggetti sloveni erano coinvolti in un traffico internazionale di armi e droga che dai Balcani venivano inviati in varie parti d'Europa, tra i quali la Spagna, come riferito anche dal Dj., paese in cui l'imputato si era recato spesso con un cittadino sloveno; b) i plurimi precedenti penali dell'imputato, compresa una condanna per detenzione illecita di stupefacenti; c) la conversazione intercorsa tra lo stesso ed il Dj. il giorno (OMISSIS) dopo l'arresto del corriere B., nel corso della quale il coimputato gli aveva comunicato l'arresto del B., appreso dalla di lui madre ed addebitato erroneamente al fatto che egli si fosse fermato per "fare una canna" e fosse stato rinvenuto dai Carabinieri in possesso di uno o due grammi di sostanza, al che il Dj. aveva aggiunto la speranza che il B., il cui nome non era stato mai pronunciato, non avesse parlato, cui erano seguiti insulti rivoltigli da entrambi gli interlocutori ed in chiusura il Dj. aveva rassicurato l'imputato, dicendogli che "tutto il resto è ok, hai capito?...si quello...quello il resto è okay", per alludere al carico di armi che essi avevano in quel momento ritenuto ancora al sicuro perchè non rinvenuto dalle forze dell'ordine; d) il viaggio effettuato in Slovenia dal D. una decina di giorni dopo il predetto arresto per contrattare un nuovo affare avente ad oggetto l'acquisto di armi, l'incontro durante tale permanenza con il Se., che ne aveva riferito al telefono al Dj. messo poi in comunicazione diretta col D. ed il rinvenimento durante il viaggio di rientro in Italia di una fotografia riproducente un uomo nell'atto di impugnare un'arma a canna lunga dotata di sistema di puntamento, ritenuta costituire una sorta di campione della merce da acquistare, che, secondo quanto riportato nella sentenza del Tribunale, era identica a quella trovata in possesso del Dj. quando in circostanze diverse questi era stato tratto in arresto; e) l'infondatezza e l'inverosimiglianza delle giustificazioni fornite dall'imputato, secondo il quale egli aveva intrapreso la trasferta slovena per avviare un commercio di veicoli usati, per la quale attività avrebbe dovuto incontrare un amico del Se., titolare di un autosalone, spiegazione smentita dalle deposizioni di titolare e dipendente di analoga impresa di (OMISSIS) che avrebbe dovuto cedere al D. i veicoli da esportare in Slovenia, che avevano negato ogni conoscenza o contatto con la sua persona, dai servizi di pedinamento condotti nel paese estero, dalle conversazioni intercettate prive di riferimenti a veicoli, dall'implausibilità di un viaggio per tale ragione in assenza della previa disponibilità dei mezzi da esportare; f) l'infondatezza anche delle proteste di ignoranza dell'avvenuto arresto del B. per essergli stato comunicato tale evento riguardante Da., ossia il Se., dal momento che nel dialogo intercettato del (OMISSIS) alcun riferimento era stato fatto al nome dell'arrestato, meramente sottinteso, ma compreso senza necessità di ulteriori spiegazioni dal D., già a conoscenza della vicenda e delle ragioni del trasporto ed in grado di comprendere immediatamente anche le rassicurazioni sul fatto che tutto il resto, ossia le armi, erano al sicuro; g) la fantasiosità ed incomprensibilità del riferito possesso della fotografia per realizzare un poster mediante fotomontaggio di una testa di maiale su quella dell'uomo ritratto, dal momento che la composizione di siffatto oggetto con le modalità pretese dall'imputato non poteva rivestire alcun interesse ed essere suscettibile di vendita a terzi.
1.3 Dal complesso di tali elementi la Corte territoriale ha inferito che, - diversamente da quanto affermato dal Tribunale, che pure aveva riconosciuto come dimostrate la presenza del D. alle riunioni preliminari per organizzare il trasporto interrotto dall'arresto del B., l'avvenuta comunicazione al predetto della notizia dell'arresto subito dopo la sua verificazione e la rassicurazione infondata sul mancato ritrovamento del carico di armi, la finalizzazione del successivo viaggio in Slovenia per reperire altre armi da importare e l'inattendibilità delle giustificazioni dell'imputato-, costui era stato coinvolto nella vicenda in contestazione quale concorrente morale, ispiratore ed istigatore delle condotte del Dj. e consorti per scopi di personale interesse legati al progettato avvio di un traffico di droga.
Tale conclusione si presenta quale esito di un corretto procedimento deduttivo e come l'unica soluzione logicamente possibile, consentita dai dati informativi acquisiti. Per contro, l'opposta soluzione del Tribunale soffre della mancata considerazione di alcuni elementi, quali i precedenti dell'imputato e l'accertato traffico di armi e droga dai Balcani verso la Spagna, della valutazione frazionata delle informazioni probatorie, non collegate tra loro e dell'omessa spiegazione in termini razionali e plausibili delle ragioni della partecipazione del D. alle trattative preliminari al trasporto incriminato e della comunicazione ricevuta circa l'arresto del corriere con linguaggio non esplicito e sottinteso, ma egualmente ben compreso, attività in entrambi i casi rischiose e compromettenti, cui soltanto un soggetto interessato in prima persona, anche soltanto quale istigatore, avrebbe potuto essere coinvolto.
2. Deve escludersi che la sentenza impugnata abbia formulato il giudizio di responsabilità in presenza di un irrisolto ragionevole dubbio e sia incorsa nel vizio di motivazione laddove ha sovvertito il precedente verdetto assolutorio.
2.1 La censura si fonda su un orientamento interpretativo, espresso in plurime pronunce di altre sezioni di questa Corte di legittimità (sez. 6^, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, rv. 251066; sez. 6^, n. 4996 del 26/10/2011, Abbate, rv. 251782; sez. 2^, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli rv. 253407; sez. 6^, n. 46847 del 10/7/2012, Aimone, rv. 253718; sez. 6^, n. 1266 del 10/10/2012, Andrini, rv.
254024; sez. 6^, n. 8705 del 24/1/2013, Farre, rv. 254113), le quali, oltre ad avere ribadito principi già affermati dalle Sezioni Unite (n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, rv. 226093 e n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231679) circa il pregnante onere di motivazione che grava sul giudice di appello che riformi un verdetto assolutorio, reso all'esito del giudizio di primo grado, sulla base di una divergente valutazione del materiale probatorio acquisito, ritengono non consentita dall'ordinamento, e quindi illegittima sotto il profilo del difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la pronuncia che affermi la responsabilità dell'imputato già assolto per effetto di conclusioni opposte, plausibili, ma non dotate di maggiore forza persuasiva, ricavate dal ragionamento probatorio condotto sugli stessi elementi. Tale operazione si pone in contrasto con l'attuale formulazione della norma del primo comma dell'art. 533 c.p.p., che pretende la condanna solo se sia stato risolto ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato.
2.2 L'affermazione di principio è sorretta dal rilievo, secondo il quale l'assoluzione costituisce soluzione decisoria obbligata, sia quando venga acquisita prova certa dell'innocenza, sia a fronte della non certezza della colpevolezza; pertanto, per sovvertire tale statuizione iniziale non è sufficiente proporre da parte del giudice di appello una lettura alternativa degli stessi elementi di prova, ma occorre fare ricorso ad "argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza. Non basta, insomma, per la riforma caducatrice di un'assoluzione, una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece, come detto, una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio", in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto" (in questi termini sez. 6^, n. 40159 del 3/11/2011, Galante, rv. 251066, nonchè sez. 6^, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo e altri, rv. 256869).
2.3 Ebbene, l'applicazione al caso di specie dei superiori principi, che non s'intende porre in discussione, prova che la sentenza impugnata non è pervenuta al verdetto di condanna, pur in presenza di un ragionevole dubbio, ma al contrario, i giudici di appello, hanno fatto corretta e puntuale applicazione dei superiori principi, dandone conto con diffusa e logica motivazione, tanto più che la differente decisione non si è basata su una difforme valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati, ma sul più completo apprezzamento di quanto da essi, in specie dal Dj., riferito e del valore rappresentativo da riconnettervi.
2.4 Per tali ragioni non può nemmeno ravvisarsi sotto alcun profilo la violazione dei principi rassegnati dalla giurisprudenza della Corte EDU (sentenze 05/07/2011, Dan contro Moldavia; 05/03/2013, Manolachi contro Romania; 04/06/2013, Hanu contro Romania). Premesso che, nella specie, nessuna richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è mai stata effettuata dalla difesa dell'imputato, la necessità, per i giudici di appello che pervengano a riformare sentenza assolutoria, di procedere all'esame personale delle fonti dichiarative il cui portato giustifichi la difforme decisione, è stata circoscritta dai giudici Europei ai soli casi di divergente valutazione di attendibilità, adempimento non conducibile mediante la sola lettura del verbale dell'esame condotto nel grado precedente, ma richiedente un contatto diretto con il teste. Trattasi dunque di un obbligo non assoluto, ma correlato soltanto ad una difformità di apprezzamento della credibilità della testimonianza, non rinvenibile nei casi, come il presente, in cui il diverso verdetto è l'unico logicamente coerente e sintonico rispetto ad un insieme di dati dimostrativi, non soltanto di natura dichiarativa. In tal senso si è espressa questa Corte con orientamento che si condivide (Cass., sez. 4^, n. 16566 dei 26/02/2013, Caboni ed altro, rv. 254623; sez. 2^, n. 45971 del 15/10/2013, Corigliano, rv. 257502; sez. 5^, n. 47106 del 25/09/2013, Donato e altro, rv. 257585; sez. 3^, n. 5907 del 07/01/2014, F., rv. 258901; sez. 6^, n. 8654 del 11/02/2014, Costa, rv. 259107).
3. Le obiezioni difensive mosse col ricorso dell'avv.to Guerrini Luzzatto non hanno pregio; le dichiarazioni del Dj., anche laddove ha attribuito soltanto a sè il carico di armi sequestrato, sono state sottoposte ad attento vaglio ed oggetto di una lettura integrata con gli altri elementi disponibili, per cui resta escluso che le stesse abbiano da sole giustificato il giudizio di colpevolezza, che non è affatto inficiato da illogicità o da alcuna incoerenza rispetto ai dati probatori, mentre dalla motivazione emerge ampiamente il percorso logico - giuridico seguito per dimostrare l'illogicità della pronuncia di assoluzione riformata.
4. Analoga sorte incontrano i motivi del ricorso a firma dell'avv.to Benini: la sentenza impugnata ha chiaramente esposto le ragioni per le quali nell'intervento del D. ha ravvisato gli estremi dell'apporto concorsuale morale per avere egli sollecitato, spinto i correi a concludere la trattativa ed a perfezionare l'acquisto delle armi, rafforzando quindi il loro proposito criminoso; si evince dunque che il suo ruolo nella vicenda non è stato affatto quello dell'inerte spettatore, del connivente estraneo all'attività illecita in corso in sua presenza, sia perchè soltanto un interesse personale poteva giustificare la sua partecipazione a quelle riunioni dal carattere ovviamente riservato e temibile, sia perchè anche il Dj., secondo quanto riportato dai giudici di merito, ha riferito di queste reiterate pressioni esercitate dall'imputato per la conclusione dell'affare, che aveva sortito poi l'accordo e l'importazione interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine.
Non è dunque dato ravvisare alcun profilo di violazione di legge, nè di illogicità nel percorso ricostruttivo della responsabilità, seguito dalla Corte di merito, anche perchè il ricorrente insiste nel riproporre giustificazioni per il viaggio in Slovenia e per il possesso della fotocopia della fotografia del soldato armato, la cui credibilità è stata esclusa con un corredo giustificativo di ineccepibile correttezza e coerenza, col quale le impugnazioni non si confrontano e che quindi non confutano, risultando quindi non ad esso correlate.
La sentenza impugnata resiste dunque a tutte le censure difensive per cui il ricorso deve essere respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2015
08-08-2015 13:50
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