Trapani. Dipendente di un distributore stradale GPL riempie abusivamente una bambola per uso domestico con 1,5 lt di GPL per mezzo di apposito adattatore. Condannato dal Tribunale di Trapani la Cassazione annulla: non è reato.
Cassazione penale sez. III 13/01/2015 ( ud. 13/01/2015 , dep.20/02/2015) Numero: 7767
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere -
Dott. GRILLO Renato - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
I.G., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 21 ottobre 2013 dal giudice del
tribunale di Trapani;
udita nella pubblica udienza del 13 gennaio 2015 la relazione fatta
dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Lo Re Vincenzo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe il giudice del tribunale di Trapani dichiarò I.G. colpevole del reato di cui all'art. 7, comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 128 del 2006, art. 18, comma 2, per avere, quale dipendente di un distributore stradale GPL, riempito abusivamente una bambola per uso domestico con circa 1,5 lt di GPL per mezzo di apposito adattatore e lo condannò alla pena sospesa di Euro 13.500,00 di ammenda.
L'imputato propone personalmente ricorso per cassazione deducendo:
1) che il fatto contestato integra l'illecito amministrativo sanzionato dal D.Lgs. n. 128 del 2006, art. 18, comma 5. Il giudice ha invece erroneamente fatto riferimento all'art. 5 del detto D.Lgs..
Nella specie inoltre non vi è stata sistematica opera di imbottigliamento ma una ipotesi isolata a causa di un rapporto di amicizia.
2) manifesta illogicità della motivazione, perchè la sentenza fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 5, mentre le sanzioni sono previste dall'art. 18 ed ha precisato che l'art. 5 fa riferimento alla qualità dei contenitori di gas mentre invece attiene agli obblighi di sicurezza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato perchè effettivamente la sentenza impugnata è erronea, nonchè fondata su motivazione manifestamente illogica e su una certa confusione tra le disposizioni normative che vengono in rilievo.
Il fatto consiste pacificamente nell'aver l'imputato, quale dipendente di un distributore stradale di GPL, riempito abusivamente una bombola per uso domestico con circa lt. 1,5 di GPL. Il giudice ha respinto l'eccezione della difesa osservando che il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 5 attiene alla qualità dei contenitori del gas. Sennonchè, la difesa aveva invocato l'applicazione dell'art. 18, comma 5, e non dell'art. 5, il quale peraltro riguarda non la qualità dei contenitori del gas ma gli obblighi di sicurezza.
In realtà, l'ipotesi di reato ritenuta dal giudice, e cioè quella di cui all'art. 7, in relazione all'art. 18, comma 2, punisce "l'imbottigliamento di GPL e il carico delle autobotti al di fuori degli impianti autorizzati". Nella specie non è stata accertata una condotta qualificabile come più o meno sistematica attività di imbottigliamento (o di carico di autobotti) fuori dagli impianti autorizzati, bensì soltanto un singolo riempimento di una bombola per uso domestico (per ragioni di amicizia) da parte dell'addetto al distributore di carburanti. E' perciò evidente che si rientra nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 18, comma 5, secondo cui "chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro". La condotta contestata ed accertata dal giudice del merito andava dunque qualificata come illecito amministrativo ai sensi del detto art. 18, comma 5.
Di conseguenza, qualificato il fatto come violazione del D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 18, comma 5, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto stesso non è previsto dalla legge come reato.
PQM
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE qualificato il fatto come violazione del D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 18, comma 5, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto stesso non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2015
08-12-2015 21:09
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