Stato di ebbrezza: il prelievo ematico viene effettuato con l'impiego di disinfettante a base alcolica. Il risultato è inattendibile. Assolto.
Tribunale di Firenze, sez. I Penale, sentenza 9 gennaio 2015, n. 33
Giudice Coletta
Motivazione
All'esito dell'istruttoria dibattimentale deve essere emessa sentenza di assoluzione a carico dell'imputato poiché sono emersi elementi idonei a mettere in forte dubbio l'attendibilità delle rilevazioni effettuate a carico dell'imputato e che determinarono l'accertamento dello stato di ebbrezza in contestazione.
Secondo quanto riferito dal medesimo imputato, e confermato da un teste a difesa introdotto nel corso del dibattimento, la sera del 10/11/2011 il L., prima di mettersi alla guida della propria autovettura e rimanere coinvolto in un incidente stradale, aveva cenato senza, però, consumare alcolici. Il L. ha dichiarato che mentre andava sul posto di lavoro la sua auto ebbe uno sbandamento che ne provocò l'uscita di strada. Il L. ha anche dichiarato che, una volta giunto in ospedale, si sottopose a tutti gli accertamenti del caso e che acconsentì senza problemi a farsi fare un prelievo ematico finalizzato alla verifica delle proprie condizioni psicofisiche. Il L. ha dichiarato di aver avvertito un forte odore di alcool al momento del prelievo ematico che venne effettuato dal personale sanitario lasciando comprendere che, probabilmente, la cute dove venne fatto il prelievo venne disinfettata con disinfettante alcolico.
La teste e consulente della difesa B. ha spiegato che all'epoca dei fatti per cui è processo erano talvolta in uso, all'interno delle strutture sanitarie, delle prassi che, poi, è stato accertato essere fonte di alterazione dei risultati delle analisi. In particolare, secondo quanto dichiarato dalla consulente, accadeva che, prima del prelievo, il personale sanitario disinfettasse la pelle utilizzando alcool. Tale condotta è, però, causa di una alterazione dei risultati poiché comporta l'innalzamento del tasso alcolico rilevato nel sangue del paziente.
La ricostruzione offerta dalla difesa appare plausibile alla luce di numerosi elementi.
Al di là delle dichiarazioni dell'imputato, che sono comunque supportate da un teste, appare plausibile ritenere che effettivamente il L. non si sia posto alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza anche per altri motivi.
Lo stato di ebbrezza rilevato appare particolarmente alto ed è stato accertato a distanza di qualche tempo rispetto al verificarsi del sinistro stradale. Il L., infatti, è prima rimasto coinvolto nell'incidente, ha chiamato lui stesso i soccorsi, è stato accompagnato da un'ambulanza. in pronto soccorso, dove è entrato in codice verde (e cioè in codice di minore gravità) ed è stato. visitato dai sanitari. Dall'esame della certificazione di pronto soccorso non emergono elementi dai quali si possa ricavare che il medesimo era in stato di alterazione. Eppure il tasso alcolico rilevato era particolarmente alto e, presumibilmente, se quello era il tasso alcolico effettivo, quello al momento del sinistro doveva essere anche più alto. In tali condizioni appare difficile ritenere che i sanitari non rilevassero, e annotassero sul certificato di. pronto soccorso, elementi indici di uno stato di alterazione. Tali elementi, però, non risultano. Se così stanno le cose appare allora plausibile e non irragionevole ritenere che, effettivamente, la rilevazione di stato di ebbrezza sia il frutto di un errore determinato da una scorretta procedura posta in essere dai sanitari.
Si impone, pertanto, la sentenza di cui al dispositivo.
07-04-2015 22:25
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