Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Si reca dai carabinieri per un consiglio e non per sporgere denunzia. Nell'occasione mostra uno scritto con dichiarazioni diffamatorie, senza depositarlo. La Cassazione annulla la condanna senza rinvio.
Si reca dai carabinieri per un consiglio e non per sporgere denunzia. Nell'occasione mostra uno scritto con dichiarazioni diffamatorie, senza depositarlo. La Cassazione annulla la condanna senza rinvio.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 dicembre 2014 – 21 gennaio 2015, n. 2827
Presidente Dubolino – Relatore Palla

Fatto e Diritto

D. R. ricorre avverso la sentenza 19.2.13 del Tribunale di Pescara che ha confermato quella in data 7.3.12 del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per il reato di cui all'art.595 c.p., previo riconoscimento di attenuanti generiche, alla pena di € 200,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile D.M. D.B. U., liquidato in complessivi € 1.000,00.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo violazione di legge in quanto il D. non si era recato presso gli uffici dei carabinieri per sporgere una denuncia o una querela, ma soltanto per un `consiglio', tanto che lo stesso M.llo V. aveva in dibattimento precisato che l'imputato aveva con sé un atto indirizzato al Procuratore della Repubblica di Pescara, del 16.1.08, recante in calce il nome dattiloscritto del D. il quale gli aveva mostrato la documentazione che aveva al seguito e della quale esso M.llo V., di sua iniziativa, aveva estratto copia.
Era stato solo per l'eccessivo zelo del M.llo V. - lamenta la difesa del ricorrente - < che quelle confuse osservazioni vennero attenzionate >, al di fuori di < un riservato colloquio con il Maresciallo V. in un contesto dunque assai lontano da quello in cui si pone in essere opera di diffamazione >.
Con il secondo motivo si lamenta l'incongruità della pena di € 200,00 di multa che ben avrebbe potuto essere contenuta in misura inferiore, previa concessione delle attenuanti generiche per l'incensuratezza dell'imputato.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
I giudici di merito, travisando i risultati probatori e con una motivazione contraddittoria, hanno fondato l'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di diffamazione sulle dichiarazioni del M.llo V. - la cui attendibilità non è in discussione - , asserendo che il D. si era recato presso gli uffici dei Carabinieri di Pescara mostrando volontariamente lo scritto datato 16.1.08 (con allegata nota del 17.9.07) e nel quale erano contenute le affermazioni - reputate di contenuto diffamatorio - riguardanti la gestione, da parte del D.M. B., dell'agenzia ippica di via Fabrizi, rappresentandosi, anche sotto il profilo del dolo eventuale, le successive iniziative che il M.llo dei carabinieri, nella sua qualità, avrebbe assunto.
Senonchè, è risultato pacifico che si era trattato, da parte dell'odierno ricorrente, di una segnalazione (in questi termini si è espresso il M.llo V.) traesse appunto origine da .
In conclusione l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza