Minore di 14 anni sotto processo. Imputabilità. Sentenza di non luogo a procedere. No automatismo.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 – 22 aprile 2015, n. 16769
Presidente Fiandanese – Relatore Gallo
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 22/8/2013, il Gip presso il Tribunale dei Minorenni di Brescia dichiarava non doversi procedere nel confronti di M.A., al sensi dell'art. 26 DPR 448/88 e 97 cod. pen. per essere 1 l'imputato minore di 14 anni non punibile.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso i genitori dei minore dolendosi di interpretazione dell'art. 26 DPR 448/88 non conforme a indirizzo, che: «L'assunto sarebbe Incondizionatamente da condividere, se nel vigente codice penale, non fosse tuttora presente ed "operante" (pur dopo la parziale "sterilizzazione" operata dalla Corte costituzionale) l'art. 224, che prevede la possibilità di applicare la misura di sicurezza del riformatorio o della libertà vigilata per il minore non imputabile, se pericoloso. Questa stessa sezione, tuttavia, con altre pronunzie - di poco anteriori a quella sopra ricordata (cfr: ASN 200842507-ftV 241963; ASN 200840550-RV 241722)- ha sostenuto che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di lmputabiiità dei minore postula il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato e delle ragioni dei mancato proscioglimento nel merito, ragioni che possono - per la verità- trovare anche motivazione Implicita. Ebbene, ritiene questo Collegio che tale seconda indicazione giurisprudenziale sia da seguire a preferenza della prima (e, di poco, più recente), atteso che essa appare correttamente orientata secundum Constitutionem.
5. Invero, la formula terminativa di cui al D.P R. n. 448 del 1948, art. 26, non può essere considerata ampiamente liberatoria, alla stessa stregua di quelle di cui all'art. 129 c.p.p.. Conseguenza ne è la eventuale applicazione dell'art. 224 c.p..
6. Si profila, pertanto, una sostanziale incompatibilità tra Il dettato dei predetto art. 26 e quello dei ricordato art. 224 c.p., atteso che Il primo pretende che, preso atto della età infraquattordicenne della persona nel cui confronti le Indagini sono state promosse o dovrebbero esserlo, ti giudice emani sentenza di non luogo a provvedere, omettendo o sospendendo - secondo tale "lettura" - qualsiasi eventuale accertamento nel merito, mentre Il secondo lascia aperta la possibilità, a seguito della decisione sopra indicata, della applicazione di provvedimenti anche fortemente incisivi sulla libertà personale o, quantomeno, su quella di movimento. E ciò anche dopo che la Corte cost.le, con la ricordata sentenza 20/71, ha eliminato l'automatismo di cui all'art. 224 c.p., comma 2; anzi, a ben vedere, proprio l'abolizione di tale automatismo rende ancor più problematica la coordinazione tra le due norme, atteso che, da un lato, il giudicante deve immediatamente dichiarare non luogo a provvedere, una volta effettuato Il semplice "accertamento anagrafico", dall'altro, dovrebbe essere In grado di conoscere Il merito e di "scandagliare" la personalità dei minore, allo scopo di valutare la necessità di applicare la misura di sicurezza. Conseguentemente, sembrerebbe permanere nell'ordinamento una irragionevole situazione di contrasto e di stallo, con evidenti implicazioni circa la sospetta costituzionalità dell'una o dell'altra norma o del loro combinato disposto.
7. L'interprete è dunque obbligato ad adottare l'interpretazione conforme a Costituzione, vale a dire quella che impone che Il giudice, prima di applicare l'art. 26 sopra ricordato, si ponga In condizione di escludere che l'infraquattordicenne possa legittimamente aspirare ad un proscioglimento nel merito. Invero, se suprema lex, nella materia In esame, è l'interesse dei minore ad una rapida fuoriuscita dai circuito processuale, nondimeno va osservato che tale percorso deve, comunque, essere effettuato con le cadenze, i tempi e, sopraItto, con le garanzie che caratterizzano ii processo penale.
8. Diversamente opinando, oltretutto, l'art. 26 dei D.P.R. citato finirebbe per entrare in contrasto, non solo - come anticipato - con Il dettato costituzionale (art. 3, art. 26 comma 2, artt. 111, 112, 76, 10, 117), ma anche con norme sovrannazionali (in particolare con l'art. 40 della convenzione di New York e con l'art. 6 CEDU). Invero esso consentirebbe, oltretutto, in base all'interpretazione che questo Collegio respinge, l'emissione di un provvedimento giurisdizionale In materia penale senza che l'indagato o l'imputato sia informato dei contenuto dell'accusa».
9. Tale Indirizzo è stato confermato da un successivo arresto di questa Corte che ha ribadito che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità dei minore postula Il necessario accertamento di responsabilità dell'imputato e delle ragioni del mancato proscioglimento nel merito; pertanto essa è illegittima qualora riguardi un reato perseguibile a querela della quale non sia previamente accertata la sussistenza, considerato che l'accertamento della procedibilità dell'azione precede anche quella relativa all'imputabilità dei minore (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24696 del 23/04/2014 Cc. (dep. 11/06/2014) Rv. 260572).
10. Questo Collegio condivide tale ultimo - ormai consolidato - indirizzo giurisprudenziale. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale per I Minorenni di Brescia per nuovo giudizio in cui il Tribunale si atterrà al principio di diritto sopra esposto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Brescia.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 Digs 196/98 in quanto imposto dalla legge.
24-04-2015 14:47
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