Maltrattamenti in famiglia. Irrilevante la circostanza che la coppia è tornata a stare insieme.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 novembre 214 – 13 febbraio 2015, n. 6472
Presidente Milo – Relatore Fidelbo
Ritenuto in fatto
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bologna ha respinto l'appello cautelare proposto da A. B., imputato dei reato di cui all'art. 572 c.p., contro il provvedimento del 21 maggio 2014 con cui il Tribunale di Ravenna aveva respinto la sua istanza diretta ad ottenere la sostituzione degli arresti domiciliari con altra misura, in particolare con l'obbligo di presentazione all'autorità di polizia giudiziaria.
2. Il B. ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione. Assume che il Tribunale avrebbe basato la sua decisione soltanto sulle rilevate trasgressioni alle prescrizione contenute nel provvedimento cautelare, che imponevano di non avere contatti con la persona offesa, ma non ha considerato l'avvenuta riappacificazione tra le parti e la resipiscenza dello stesso imputato, che ha compreso la gravità delle condotte poste in essere. Tali mutate condizioni nei rapporti, testimoniate anche dalla stessa P., avrebbero dovuto giustificare la sostituzione della misura disposta.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto l'ordinanza motiva puntualmente le ragioni della conferma degli arresti domiciliari.
Infatti, i giudici bolognesi hanno ritenuto pienamente giustificato il mantenimento degli arresti domiciliari in considerazione delle precedenti innumerevoli e significative trasgressioni alle prescrizione imposte e, soprattutto, tenendo conto della personalità pericolosa dell'imputato e del concreto rischio che possa ancora rivolgere condotte violente nei confronti della persona offesa, E. P., con la quale ha intrattenuto una relazione difficile e conflittuale.
Riguardo all'ipotesi di una avvenuta riappacificazione della coppia, cui si riferisce il ricorrente, i giudici hanno sottolineato come la ripresa della frequentazione, all'esito di periodi di allontanamento, "non siano mai valse a determinare nuovi equilibri" tanto da mettere al bando il ricorso alla brutalità da parte dell'imputato, rischio che evidentemente si ritiene ancora pienamente sussistente.
Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi del tutto giustificato il mantenimento della misura cautelare in atto.
4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
14-02-2015 10:18
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