La Cassazione rigetta il ricorso proposto dalla Procura di Marsala: l'avviso 415 bis cpp non venne notificato al difensore.
Cassazione penale sez. IV
Data:
10/03/2015 ( ud. 10/03/2015 , dep.13/04/2015 )
Numero:
15215
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MARSALA;
nei confronti di:
R.M. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 1550/2014 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
MARSALA, del 06/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del PG Dott. Massimo Galli, che nella
requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 6/11/2014 dal Giudice dell'Udienza preliminare presso il medesimo Tribunale dichiarativa della nullità della richiesta di rinvio a giudizio inoltrata dalla Procura in data 1/10/2014, sul rilievo che l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. emesso nell'ambito del procedimento nei confronti di R.M. per il reato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95, non fosse stato notificato al difensore dell'indagato.
2. Il Procuratore ricorrente lamenta l'erroneità della decisione in ragione del fatto che, benchè il difensore indicato nell'ordinanza fosse stato nominato quale legale di fiducia dell'indagato nell'ambito del procedimento in cui era stata avanzata l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento in esame, relativo all'ipotesi accusatoria secondo la quale l'indagato avrebbe reso dichiarazioni mendaci in occasione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'indagato aveva nominato proprio legale di fiducia altro difensore, al quale l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era stato regolarmente notificato in data 22/07/2014.
3. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Massimo Galli, nella requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In base ai criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento abnorme, va escluso ogni profilo di abnormità quando si sia in presenza di un provvedimento del giudice emesso nell'esercizio del potere di adottarlo, salvo il caso limite che ad esso consegua la stasi del procedimento per l'impossibilità da parte del pubblico ministero di proseguirlo senza concretizzare un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).
2.1. Il provvedimento abnorme è, infatti, quel provvedimento non inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento (Sez. 5, n. 15051 del 22/12/2012, De 4 Cicco, Rv. 252475; Sez. 5, n. 31975 del 10/07/2008, Ragazzoni, Rv.241162) o comunque ne viola le norme (Sez. 3, n. 24163 del 3/05/2011, Wang, Rv. 250603; Sez. U, n. 21423 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910), pertanto incidendo con una pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 243590; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012, A., Rv. 253177; Sez. 3, n. 49404 del 18/11/2009, Fanello, Rv. 245715; Sez. 3, n. 8330 del 11/01/2008, Mocavero, Rv.
239278).
2.2. L'abnormità dell'atto processuale può, in altre parole, riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv.215094).
3. Ed è consolidato nella giurisprudenza della Corte, con specifico riguardo al caso che qui occupa, il principio secondo il quale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Morrà, Rv. 258569), non è abnorme il provvedimento con cui il giudice - rilevata l'omessa notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, trattandosi di un provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo l'organo inquirente comunque disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. Al di là delle considerazioni concernenti la correttezza del provvedimento nel merito, qui precluse, deve ritenersi che il provvedimento adottato non si collochi al di fuori dell'ordinamento e della struttura del sistema processuale, rientrando fisiologicamente nelle attribuzioni del decidente (con riferimento ad un caso analogo, Sez. 1, n. 45971 del 17/10/2012, Monastra, Rv. 254459).
3.1. Nel comporre, infatti, un contrasto giurisprudenziale sorto all'interno della giurisprudenza di legittimità, la citata decisione delle Sezioni Unite ha ridotto l'ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell'atto processuale, precisando che "la retrocessione del procedimento di per sè non costituisce elemento decisivo ed esclusivo ai fini dell'individuazione dell'atto abnorme. Il regresso non rappresenta una causa autonoma di abnormità ed al riguardo deve distinguersi tra regresso tipico (consentito dalla legge), regresso illegittimo (compiuto nell'esercizio di un potere non correttamente esercitato), regresso fonte di abnormità in quanto atipico e conseguente ad atto compiuto in carenza di potere". Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, il regresso del procedimento è dunque "atipico e comporta l'abnormità del relativo provvedimento se consegua ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere" (ad esempio la restituzione degli atti nei casi ex art. 552 c.p.p., comma 3, allorchè questi doveva provvedere direttamente a rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notifica) ed invece non è abnorme quando "il giudice, dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al Pubblico Ministero ancorchè si tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l'atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione" (Sez. 4, n. 7377 del 06/02/2014, Bello, Rv. 259290).
3.2. Sempre secondo le Sezioni Unite "l'abnormità funzionale, riscontrabile, come si è detto, nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice".
3.3. Ove quindi, come avvenuto nel caso di specie, il Giudice dichiari la nullità degli atti e ne disponga la restituzione al Pubblico Ministero, deve ritenersi che egli continui a far governo di un potere riconosciuto dall'ordinamento, determinando come effetto un regresso "consentito", anche qualora i presupposti che legittimano l'adozione di tale declaratoria fossero stati ritenuti sussistenti in modo errato.
3.4. Nel caso in esame, in definitiva, non sussiste alcun impedimento per il Pubblico Ministero alla rinnovazione della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini, attività cui procederà senza meno, ove non vi abbia già provveduto, riavviando l'iter del procedimento. La regressione del procedimento non determina, nel caso concreto, abnormità del provvedimento, atteso che l'incombente richiesto al pubblico ministero con la restituzione degli atti è sicuramente eseguibile senza che ricorra alcun impedimento e senza incorrere in alcun atto nullo o preclusivo dell'esercizio dell'azione penale.
4. Ne consegue che, attesa l'inammissibilità, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari con cui, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, individuatane una nullità, si dispone che lo stesso pubblico ministero provveda al rinnovo dell'atto viziato (Sez. 6, n. 21113 del 09/04/2013, Dragutinovic, Rv. 256550), e considerato che tale provvedimento non presenta i requisiti per essere ritenuto affetto da abnormità, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Non si pronuncia condanna alle spese in quanto trattasi di ricorso proposto dalla parte pubblica.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Non spese.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2015 25-04-2015 09:38
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