L'illegalità della pena non può essere rilevata di ufficio dalla Cassazione a fronte di ricorso inammissibile. Il Giudice dell'esecuzione può.
La illegalità della pena, non rilevabile d'ufficio in sede di legittimità in presenza di ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, è deducibile davanti al giudice dell'esecuzione. L'anzidetta soluzione, oltre a garantire il rispetto del principio di legalità ex art. 1 c.p. e della funzione della pena, delineata dall'art. 27 della Costituzione, appare in linea con le coordinate fondamentali del nostro sistema processuale, rispettando la formazione del giudicato e la intangibilità dell'accertamento processuale, allorché sia trascorso il termine per proporre ricorso per cassazione. In ipotesi siffatte non è, invece, invocabile il disposto di cui all'art. 619 c.p.p., in quanto il potere della Corte di Cassazione di rettificazione del provvedimento impugnato, non può essere esercitato in presenza di un ricorso inammissibile.
13-12-2015 11:58
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