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Sentenza

Incidente di esecuzione: per il Gip di Firenze il diritto reale di garanzia su bene immobile permane (e prevale) sulla confisca.
Incidente di esecuzione: per il Gip di Firenze il diritto reale di garanzia su bene immobile permane (e prevale) sulla confisca.
Tribunale di Firenze, ufficio Indagini Preliminari, ordinanza 25 maggio
Giudice Bagnai

Fatto e diritto

Rilevato che banca Monte dei Paschi di Siena ha depositato in Cancelleria una istanza con la quale ha chiesto che il Giudice dell'esecuzione penale, riconosciuta la buona fede di MPS quale terzo estraneo ai fatti, accerti e dichiari la permanenza del diritto  reale di garanzia (ipoteca) che era stata iscritta in favore di MPS il 15/06/2000 sull'immobile di via (...) n. (...)
in Firenze, immobile che successivamente è stato confiscato con la sentenza n. (…) del 3/11/2006 nel procedimento penale promosso contro P. T. + 3; Ritenuta la propria competenza quale giudice dell'esecuzione penale; Rilevato che il PM si è rimesso alla decisione del GIP;
· Considerato che  il  rapporto  esecutivo, nel particolare  caso che ci  occupa, non  intercorre esclusivamente tra il Pubblico Ministero ed il soggetto istante (ciò avviene esclusivamente nei casi tipici di incidente proposto dal soggetto condannato) ma coinvolge - trattandosi di beni confiscati -  i soggetti cui  la  legge attribuisce  compiti  gestionali  o  amministrativi  in  forza dell'intervenuta   confisca  (Cfr   ex  plurimis  Sez   1,  Sentenza n.   45260   del  27/09/2013 Cc. (dep. 08/11/2013) Rv. 257912;
Rilevato che nel caso in esame è stato integrato il contraddittorio sia nei confronti dell'Agenzia del Demanio (ritenuta in un primo momento competente in quanto non si tratta di una confisca disposta nell'ambito di un procedimento di criminalità organizzata) che dell'A N.B.S.C. e che nessuna delle due è intervenuta nel giudizio di esecuzione;
Ritenuto che la richiesta di Banca M.P.S. sia fondata ed accoglibile, in quanto dall'esame della sentenza resa nel procedimento a carico di P. T. + 3 risulta che nell'immobile di via della  Mattonaia  n.  (...)  in  Firenze gli   imputati  avevano  impiantato   il  loro  centro  di “posturologia,, nel quale - in  sostanza - hanno commesso il reato  di truffa  e di esercizio abusivo della professione medica (contestati come commessi fino al 2005),ma è chiaro che nel momento in cui la Banca M.P.S. nel 2000 ha concesso il mutuo necessario alla C. S.r.l. per acquistare l'immobile, non poteva certamente  sapere a quale tipo di attività (illegale) sarebbe stato destinato;
Rilevato infatti che dagli atti risulta in maniera certa che l'atto con il quale è stata iscritta l'ipoteca non solo è di molto anteriore alla confisca, ma anche alla iscrizione della notizia di reato, che risale all'anno 2004;
Ritenuto quindi che l'attuale istante si configura come un soggetto terzo di buona fede e la garanzia reale che ha stipulato sull'immobile merita di essere salvaguardata in accordo con la giurisprudenza costantemente espressa in materia dalla Corte di Cassazione;

P.Q.M.

Visti gli articoli di legge in epigrafe così provvede :
Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara la permanenza del diritto reale di garanzia (ipoteca) iscritta in  favore di Banca  Toscana  s.p.a. ora Banca M.P.S.  s.p.a. il 15/06/2000 con nota n. (…), n. (…) di registrazione generale, n. (…) di registro particolare, sull'immobile di via (...) n. (...) in Firenze, immobile confiscato con sentenza n. (…) del Tribunale di Firenze Sezione G.I.P. irrevocabile il 17/04/07 per C. E., il 5/05/08 per tutti gli altri imputati;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Avv. Antonino Sugamele

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