In un bar viene servita ad un cliente una bottiglietta con del detersivo dentro. Barista condannata.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 7 novembre 2014 – 28 maggio 2015, n. 22772
Presidente Zecca – Relatore Casella
Ritenuto in fatto
C.M.C. ricorre per cassazione, per tramite del difensore, avverso la sentenza resa in data 10 giugno 2013 dal Tribunale di CHIETI, quale giudice d'appello, a conferma di quella emessa il 28 gennaio 2011 dal Giudice di pace di Chieti con la quale fu dichiarata responsabile dei delitto di cui agli artt.113, 590 cod. pen. per aver cagionato, per colpa generica, nella veste di barista in servizio nell'esercizio pubblico all'insegna di Bar Duomo ", lesioni personali lievi - quali glossite acuta chimica - a B.S. al quale ebbe a somministrare, in luogo della bibita da costui richiesta, detersivo improvvidamente conservato in una bottiglia recante l'etichetta di succo d'ananas; fatto commesso in Chieti il 28 maggio 2008. Per l'effetto, l'imputata fu condannata alla pena di euro 1.000,00 di multa nonché, in solido con la titolare dell'esercizio (non ricorrente ), al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede.
Il Tribunale, alla stregua della pacifica ricostruzione fattuale dell'episodio, ha condiviso l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata (materiale esecutrice della somministrazione della bibita) la cui colpa era stata ravvisata nell'aver omesso di custodire, con la dovuta attenzione,la bottiglietta de qua del tutto simile a quella contenente succo di frutta; donde l'erronea erroneamente somministrazione del contenuto alla parte offesa.
Con il proposto gravame si censura, sotto il profilo del vizio di omessa ed illogica motivazione, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, asseritamente basata sul solo elemento oggettivo, pur mancandone la prova certa e previa esclusione dell'esimente prospettata dalla difesa. In secondo luogo si invoca la sospensione della statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, atteso il grave ed irreparabile pregiudizio cui l'imputata sarebbe esposta.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto per motivi privi del requisito della specificità.
Per quanto attiene alla PRIMA doglianza in punto responsabilità,osserva il Collegio che la motivazione integrata delle due sentenze di merito ( principio della c.d. doppia conforme ) dà adeguata contezza dell'ineccepibile ed esaustivo l'iter argomentativo seguito in stretta coerenza con le risultanze di fatto. Si è invero ritenuta del tutto pacifica la sussistenza della condotta colposa dell'imputata che, per negligenza ed imprudenza, somministrò all'avventore dell'esercizio pubblico gestito dalla coimputata ( non ricorrente ) un liquido altamente tossico con PH elevato ( come accertato dalla biologa dell'ARTA ) contenuto nella bottiglietta recante l'etichetta di succo d'ananas; ciò a cagione della confusione tra i contenitori in cui era colposamente incorsa la ricorrente stessa.
Del tutto inconferente è la SECONDA censura dedotta, giacchè in linea di principio ( Sez. 1 n.4908/2012 rv. 254702 ) il potere di sospensiva cautelare attribuito a questa Corte dall'art. 612 cod. proc. pen. non è riferibile alla condanna alle spese processuali pronunziata in favore della parte civile. In subordine, deve rilevarsi che la ricorrente neppure ha dedotto concreti elementi integranti "grave ed irreparabile danno " ai fini dell'ipotetica applicazione della stessa disposizione normativa.
Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualei e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente stessa (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 - 13 giugno 2000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
01-06-2015 22:49
Richiedi una Consulenza