In assenza di schede dattiloscopiche o di rilievi foto-dattiloscopici la coincidenza di un alis non è sufficiente per consegnare lo straniero all'autorità giudiziaria dello Stato austriaco.
Cassazione penale sez. VI
Data:
11/12/2014 ( ud. 11/12/2014 , dep.12/12/2014 )
Numero:
52015
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente -
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere -
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.F. nato a
(OMISSIS), alias H.F., nato in
(OMISSIS);
avverso la sentenza 23 ottobre 2014 della Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha
concluso per l'annullamento con rinvio della gravata sentenza.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. M.F. alias H.F. ricorre personalmente avverso la sentenza 23 ottobre 2014 della Corte di appello di Torino che ne ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria dello Stato austriaco.
2. Dagli atti nella disponibilità della Corte risulta la seguente scansione degli eventi ed in particolare:
a) che il ricorrente risulta essere stato trattenuto presso il Centro di identificazione ed Espulsione di Torino sino alla data del 17 ottobre 2014, dopo essere stato compiutamente identificato come H.F., nato in (OMISSIS), mediante il passaporto originale, e che non ha ottenuto l'autorizzazione al rimpatrio, come da provvedimento 3 ottobre 2014 della Corte di appello di Torino.
b) che il m.a.e. è stato trasmesso dal Ministero della Giustizia italiano ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 4, commi 3 e 9, comma 1;
c) che la richiesta di consegna all'Autorità Giudiziaria austriaca concerne l'esecuzione del mandato di arresto europeo processuale, 14 giugno 2012, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salisburgo, per essere M.F. gravemente indiziato di avere commesso, in concorso con I.S. e B.K., il reato di detenzione finalizzata alla cessione a terzi di 8.500 grammi di cannabis e di 221 grammi di cocaina;
d) che il consegnando è stato tratto in arresto il 18 aprile 2014 dalla Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Torino e che il M.- H. interrogato dai Consigliere delegato all'udienza del 19 aprile 2014, non ha acconsentito alla consegna all'autorità giudiziaria austriaca;
e) che il ricorrente il cui arresto è stato convalidato si trovava in stato di detenzione, in forza di altro titolo definitivo, con fine pena al 9 maggio 2015, anticipata al 24 settembre 2014;
f) che l'udienza in Corte di appello fissata per il 6 maggio u.s. è stata più volte differita per la necessità di acquisire dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salisburgo l'ordine di arresto, nonchè la documentazione di cui alle lett. "a" ed "e" della L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, successivamente pervenuta.
3. Su tali premesse in fatto il giudice distrettuale ha ritenuto che il consegnando sia stato correttamente identificato in relazione alla documentazione pervenuta dall'autorità giudiziaria austriaca ed in particolare, l'ordine di cattura 14 giugno 2012, accompagnato da un rapporto sui fatti e dai verbali di interrogatorio del M., in data 4 giugno 2012, e dei coimputati K. e S..
3.1. In particolare la corte distrettuale ha evidenziato:
a) che gli "asilanti" M.F., B.K. e I.S. avevano tentato il (OMISSIS), verso le ore 16,30 a 5020 Salisburgo, Bergheimrestrassse, 4, in comune accordo, di vendere a una persona di fiducia registrata, che è emersa come poliziotto "undercover", come da precedenti accordi, una quantità complessiva di 10 chilogrammi di cannabis, al prezzo complessivo pattuito di Euro 45.000;
b) che M. e K. erano andati per questo motivo insieme all'uomo sotto copertura nell'appartamento bunker nell'edificio a più appartamenti a 5020 Salisburgo, Bergheimrestrassse, 4, e gli avevano mostrato la merce esistente, quindi, i due avevano accompagnato l'agente verso l'autovettura per prendere in consegna il denaro in contante;
c) che i tre erano stati quindi arrestati e, durante della perquisizione della camera, erano stati rinvenuti e sequestrati circa 18.500 grammi di cannabis e circa. 220 grammi di cocaina;
d) che il M. il 4 giugno 2012 era scappato a piedi alla vista degli agenti di polizia reagendo poi, nel corso del suo arresto, con atti di resistenza attiva, che provocavano il ferimento di un agente di polizia;
e) che, a causa delle ferite riportate anche dallo stesso M., durante l'operazione d'arresto, egli era stato trasportato, dal centro per fermi della polizia di Salisburgo all'ospedale UKH di Salisburgo, da dove era riuscito a fuggire facendo perdere le sue tracce.
4. La gravata sentenza, verificato che il reato contestato al consegnando è punito dalla legge dello Stato membro di emissione con la pena della durata massima di dieci anni, ha affermato la sussistenza dei presupposti per la consegna del M. all'autorità giudiziaria dell'Austria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il consegnando, nel ricorso personalmente sottoscritto, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, mancata, erronea identificazione della persona ricercata;
mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta identificazione.
1.1. In particolare vi sarebbe assoluta carenza dei termini di identificazione della persona ricercata in quanto l'unico dato certo è dato dalla circostanza che la persona richiesta avrebbe declinato generalità - non si comprende se e come documentate- corrispondenti ad uno degli "alias" con i quali il ricorrente era noto all'Autorità giudiziaria italiana.
1.2. Il ricorrente, dopo aver premesso di essere stato sottoposto a procedimento penale con diversi alias, in particolare F.A., nato in (OMISSIS); F.A., nato in (OMISSIS); H.F., nato in (OMISSIS); F. A., nato a (OMISSIS); M.F., nato in (OMISSIS) evidenzia come, in assenza di qualsivoglia corrispondenza fotodattiloscopica tra la persona ricercata dall'Autorità austriaca, con le generalità (non meglio documentate) di " M.F." e " H.F.", non appare nè certa, nè completa e neppure rassicurante, ai fini della consegna, la mera identificazione nominativa soltanto sulla base di uno degli svariati alias utilizzati dal ricorrente.
1.3. In assenza di elementi in atti che consentano una identificazione certa ed inequivoca della persona ricercata, ed innanzi all'evidenza documentale che identifica il ricorrente nella persona di " H.F.", soltanto una comparazione dattiloscopica (comunemente effettuata nella prassi della identificazione di polizia in assenza di documenti), avrebbe potuto consentire la corretta identificazione richiesta per la consegna, ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4.
1.4. A tal fine, non può ritenersi sufficiente la mera corrispondenza delle presunte -comunque non documentate generalità del ricercato con uno dei diversi alias utilizzati dai ricorrente: in assenza di schede dattiloscopiche, o di rilievi foto-dattiloscopici, ed in assenza di una identificazione documentale di tale " M. F.", l'eventualità che il ricorrente possa essere la persona ricercata resta affidata alla casuale corrispondenza nominativa tra "alias".
1.5. In ogni caso la motivazione sul punto, "il consegnando è stato correttamente identificato", appare meramente tautologica: da ciò la richiesta di annullamento.
2. Ritiene la Corte che la critica sia fondata.
3. La sentenza va quindi annullata, con rinvio alla Corte di appello di Torino, la quale provvedere a verificare le modalità che hanno consentito e portato all'identificazione di H.F. (nato in (OMISSIS) il giorno (OMISSIS)) nella persona di M.F. (nato a (OMISSIS)), nonchè la corrispondenza dell'odierno ricorrente con la persona fisica dell'autore degli illeciti, il quale ha fornito alla Polizia giudiziaria le generalità in esame, chiedendo, ai sensi e per gli effetti indicati dalla L. n. 69 del 2005, art. 16, le informazioni integrative occorrenti.
PQM
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014
06-01-2015 08:55
Richiedi una Consulenza