Il giudice ha il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre anche d’ufficio l’assunzione dei mezzi di prova, qualora risulti assolutamente necessario per rendere la decisione.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 19 gennaio – 4 giugno 2015, n. 23975
Presidente Dubolino – Relatore Miccoli
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata il giudice di pace di Gela, in data 9 luglio 2012, ha assolto S. D'A. dai reati di cui agli artt. 582, 612 e 635 cod. pen. (fatti commessi in data 3 marzo 2007).
2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanisetta, deducendo la mancanza e contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice assolto l'imputata esclusivamente sulla base "dell'inerzia del pubblico ministero che non ha provveduto alla citazione del teste precludendo così al giudice ogni possibile valutazione". Rileva il P.G. ricorrente che il giudice non ha spiegato perché non ha attivato i poteri di cui all'art. 32, comma 2, d.lvo 28 agosto 2000 n. 274, che prevedono la possibilità di disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
In effetti il giudice di pace non ha motivato in alcun modo le ragioni per le quali non abbia ritenuto di attivare, come era suo dovere fare, i poteri di cui all'art. 32 comma 2 d.lvo 28 agosto 2000 n. 274, che prevedono la possibilità di disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova.
Questa Corte ha già chiarito in diverse decisioni che il giudice ha il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre l'acquisizione anche d'ufficio di mezzi di prova qualora ciò sia indispensabile, come nel caso in esame, per rendere la decisione (Sez. 6, 11 giugno 2010, n. 25157, Rv. n. 247785).
Il mancato esercizio di tale potere non può essere giustificato quindi dall'eventuale inerzia dei Pubblico Ministero, dovendo peraltro sottolinearsi che la previsione del potere officioso di integrazione probatoria in dibattimento trova sicuramente applicazione anche nel procedimento di fronte al giudice di pace (Sez. 2, n. 20306 del 16/03/2011, Rv. 250355; Sez. 5, 20 marzo 2009, n. 21232, Rv. n. 243945; Sez. 5, n. 6347 del 14/12/2007, Rv. 239111.
In conformità a tale orientamento, che questo collegio condivide, va annullata la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Gela per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Gela.
06-06-2015 10:48
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