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Sentenza

Grida
Grida "Negro di merda" e lo colpisce con un pugno. 3 mesi di reclusione ad un minorenne albanese accusato per lesioni personali e ingiuria.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 aprile – 30 dicembre 2014, n. 53737
Presidente Oldi – Relatore Bruno

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano-sezione penale per i minorenni confermava la sentenza della 26 marzo 2012 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del tribunale per i minorenni di quella stessa città, pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato D.X. colpevole del reato di cui agli artt. 81, 594 e 582 cod. pen. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, offendeva l'onore ed il decoro di S.N., proferendo al suo indirizzo la frase "negro di merda" e cagionava allo stesso lesioni personali, consistite in trauma cranico temporale destro, colpendolo con un pugno; è, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione, con la diminuente per la minore età ed il beneficio delle attenuanti generiche, nonché la riduzione per la scelta del rito.
2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore dell'imputato, avv. Daniele Sussman detto Steinberg, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.
Con unico motivo si denuncia difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Si deduce, in proposito, contraddittorietà di motivazione in quanto il giudizio di ribadita colpevolezza si fondava, essenzialmente, sulle dichiarazioni della persona offesa, dei testimoni e dell'imputato, che non solo non erano state riiportate integralmente, ma erano state considerate solo in parte.. Ne era venuta una ricostruzione del tutto lacunosa della vicenda, che non aveva tenuto conto del fatto che la persona offesa aveva inseguito "arrabbiata" il ricorrente.

Considerato in diritto

1. II ricorso è inammissibile, afferendo a questione eminentemente di merito, qual'è quella relativa alla valutazione delle risultanze processuali, che, notoriamente, si sottrae al sindacato di legittimità, ove assistita da motivazione congrua e pertinente. Tale deve ritenersi la motivazione in esame che mostra corretta valutazione delle risultanze probatorie, motivatamente ritenute dimostrative della colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati in contestazione. In particolare, alle dichiarazioni dei testi che avevano assistito all'aggressione ee alle dichiarazioni della persona offesa - peraltro riscontrate dall'acquisita certificazione sanitaria -.si sono aggiunte le dichiarazioni confessorie dello stesó imputato, che ha ammesso di avere sferrato un pugno alla persona offesa e di averle rivolto l'espressione offensiva contestata in rubrica.
2. Non resta, allora, che far luogo alla declaratoria d'inammissibilità, senz'altra statuizione, trattandosi di imputato minore d'età.
Per questa stessa ragione, ricorrono le condizioni di legge perché, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Avv. Antonino Sugamele

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