Evade dalla detenzione domiciliare: non è possibile applicare la custodia in carcere.
Tribunale di Enna, sez. G.I.P., ordinanza 16 febbraio 2015
Giudice Commandatore
Ritenuto che da quanto indicato nel capo d'imputazione dal P.M. si trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter 1. 354/ 1975; ritenuto che il citato articolo prevede che "8. 11 condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel co a 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si a plica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo".
ritenuto che l'arresto è stato legittimarmente eseguito, visto l'art_ 3 D.l. 1 maggio 1991, n. 152 conv. nella L. 12 luglio 1991 n. 203 in base al quale è co sentito l'arresto anche fuori dei casi dì flagranza della persona che ha posto in es ere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p., e che il giudice, nell'udienza di convalida, può disporre l'applicazione di una delle misure coercitive ance al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 c.p.p.; sotto il profilo della facoltatìvità esso risultava, poi, giustificato dalla gravità del fatto posto in essere da soggetto pluripregiudicato nonché dell'intensità del dolo (l'arrestato si è recato adcirittura in una provincia differente dal luogo di detenzione domiciliare); ` ritenuto che tale norma trova applicazione anche nel caso che ci occupa (Cass. n. 4139/2914 "In tema di evasione, l'art. 3 d_l. 13 maggio 1991 (convertito, con modificazioni, dalla 1. 12 luglio 1991 n. 203), che consente di applicare, nei confronti delle persone che hanno posto in essere una condotta punibile, a norma dell'ars. 385 c.p_, una misura coercitìva superando i limiti previsti dagli, art. 274, lett. c), e 280, c.p.p., trova applicazione anche in caso di allontanamento senza autorizzazione e senza giustificato motivo dal luogo di detenzione domicilie ex art_ 47 ter ord_ penit.";
ritenuto che sono stati rispettati i termini previsti dall'art. 390 c.p.p.; visto l'art. 391 C.P.P.
Convalida
l'arresto operato nei confronti dell'indagato relativamente al reato di cui in epigrafevista la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere avanzata dal P.M.;
Osserva
Ad avviso di questo Giudice, a carico del L.B. sussistono gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui alla richiesta del P.M, letta in udienza ed allegata
alla presente, di cui è parte integrante.
In particolare, nei confronti dell'odierno indagato il quadro indiziario di cui sopra scaturisce dagli elementi già evidenziati dal P.M. nella sua richiesta, dal verbale di arresto si evince che il predetto, sottoposto a detenzione domiciliare in Carania sia stato colto a bordo di un'autovettura nel territorio di Assoro mentre p correva l'autostrada Palermo Catania.
L'arrestato, inoltre, non ha fornito alcun giustificato motivo in ordine all'allontanamento dichiarando di aver violato il regime della detenzione domiciliare
per far visita. a degli amici residenti in Caltanissetta;
Emerge, pertanto, all'evidenza la macroscopica violazione delle prescrizioni previste dal regime di detenzione domiciliare.
Per quanto concerne le esigenze cautelaci, viene ritenuto sussistere il pericolo della recidiva specifica
Invero tale giudizio appare suffragato dalla personalità dell'indagato, con numerosi precedenti e dall'intensità del dolo supportante la condotta contestata da cui emerge un totale disinteresse dell'arrestato per le prescrizioni d 'l1'autorità giudiziaria.
Per quanto sopra detto, unica misura idonea a scongiurare il ritenuto iericolo di reiterazione é quella custodiale degli arresti domiciliari, applicabile nel ceso che ci occupa poichè per il reato in esame, giusta il disposto dell'art. 3 D.L. 3 maggio 1991, n. 152 è previsto l'arresto anche fuori dai casi di flagranza, e, in questo caso, atteso il tenore dell'art_ 391 n. 5 c.p.p., l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274 cornm ' 1 lett. e) e 280 (cfr. Cass.n. 4139/2014).
Di contro, non puó essere applicata la misura cautelare della custodia il carcere poiché emerge all'evidenza come il comma 2 bis dell'art. 275 c.p.p. impedisca l'applicazione di detta misura atteso il limite di pena previsto per la fattispecie di cui all'art. 385; comma i, c-p.;
Allo stato, non ricorrono elementi favorevolmente valutabili per l'arrestato. Visti gli artt_ 272 e segg. c_p.p.
P.Q.M.
applica nei confronti di;
L.B., sopra generalizzato, la misura cautelare degli arresti domiciliaci.
Dispone l'immediata liberazione dell'arrestato ove non detenuto per altra causa
ordinando che lo stesso - ai sensi dell'art- 9 7 bis d.lgs_ 271 / 1989 - verga scortato I presso il domicilio individuato ai sensi dell'art. 284 c.p.p. poiché le modalità della condotta consentono di ritenere altamente probabile l'inottemperanza dell'arrestato all'ordine di recarsi, senza deviazioni, presso il proprio domicilio.
In ordine al difetto di competenza eccepito dalla difesa deve rilevarsi con ìe il reato di evasione sia un delitto istantaneo con effetti permanenti che si co Isuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo si allontana dal luogo della detenzione o degli arresti domiciliare (Cass. n. 25976/201.0): ne consegue l'incompeltenza per territorio di questo giudice dovendosi dichiarare competente il GIP presso il Tribunale di Catania cui devono essere trasmessi gli atti ai sensi dell'art. 27 c.p.p. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
24-03-2015 22:47
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