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Sentenza

Dispositivo sentenza penale con provvisionale-spedizione di copia in forma esecutiva.
Dispositivo sentenza penale con provvisionale-spedizione di copia in forma esecutiva.
Ricordiamo che, nei casi di cui all'art. 431 c.p.c. «all'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza».
Tale ipotesi è estensibile ai dispositivi in materia penale riguardanti liquidazione per risarcimento danni e/o provvisionale a favore della parte civile?
Ai sensi dell'art. 540 c.p.p. la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è di­chiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi; la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva.
In questo caso la parte civile, nelle more del deposito della sentenza, può richiedere, ottenere ed agire con il solo dispositivo spedito in forma esecutiva?
Nessun orientamento ministeriale è stato rinvenuto nella materia in esame.
Per la giurisprudenza, nei pochi casi rinvenuti, non è consentito il rila­scio di copia esecutiva del dispositivo della sentenza penale con provvisionale a favore della parte civile in pendenza dei termini fissati dal giudice per il deposito della sentenza stessa.
In merito il Tribunale di Modena — rito monocratico — nell'ordinanza 28 aprile 2005 afferma che «non è ravvisabile la sussistenza di alcuna norma che conformemente a quanto previsto dall'art. 431, secondo comma, c.p.c. consenta l'esecuzione della sentenza sulla base della sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il depo­sito della sentenza» e che «convergente in tal senso risulta la mancata previsione di rimedi per la sospensione della esecuzione, vice­versa previsti dall'art. 431, terzo comma, c.p.c., posto che l'imputato non potrebbe neppure esperire la procedura di cui all'art. 600, terzo comma, e.p.p. essendo la richiesta di sospensione dell'esecuzione, per giurisprudenza di legittimità, proponibile solo con l'atto di gra­vame e non separatamente dall'impugnazione» (Cass. Pen., Sez. II, 16 aprile 1999, n. 1581).
Anche la Corte di Appello di Catanzaro nel provvedimento 3 dicembre 2010 «rileva che è sicuramente abnorme l'apposizione della formula esecutiva sul solo dispositivo della sentenza letto in udienza, in pendenza dei termini fissati dal giudice, ai sensi dell'art. 544, terzo comma, c.p.p.. per il deposito della sentenza stessa».
Inoltre sempre per la Corte di Appello di Catanzaro in un passaggio del provvedimento in verità non molto chiaro «la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva sicché il richiamo del difensore all'art. 588 c.p.p.. non è conferente; in ogni caso, ai sensi dell'art. 600, terzo comma, c.p.p.., il giudice di appello può disporre che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, ma ciò con le forme pre­viste dal primo comma della norma citata e, cioè, in sede di impugnazione della sentenza di primo grado».
Infine per la Corte di Appello «L'abnormità della situazione venutasi a creare in seguito alla non corretta apposizione della formula esecutiva sul dispositivo della sentenza citata potrà essere fatta valere dall'interessato in sede ci­vile con opposizione al precetto».
Lo sbarramento relativo all'applicazione di normativa del rito civile a quello penale e viceversa, come dalla richiamata ordinanza del Tribunale di Modena, trova, a parere di chi scrive, applicazione limitatamente agli aspetti prevalentemente processuali, come nel caso in esame, e non per la normativa relativa alle disposizioni generali riguardanti gli atti.
Infatti, se così non fosse e lo sbarramento di applicazione fosse totale, non sarebbe possibile ad esempio ricostruire gli atti civili, come oggi avviene, mancando nel codice di procedura civile una norma che, conformemente a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 e.p.p. e 40 e 41 disp. att. e.p.p., regolamenti la surrogazione e la ricostruzione degli atti mancanti.
Avv. Antonino Sugamele

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