Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Dare del fannullone e del lazzarone ad una persona è reato.
Dare del fannullone e del lazzarone ad una persona è reato.
Cassazione penale  sez. V  27/01/2012 ( ud. 27/01/2012 , dep.16/04/2012 ) Numero:    14369

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE QUINTA PENALE                        
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. FERRUA     Giuliana     -  Presidente   -                      
    Dott. BEVERE     Antonio      -  Consigliere  -                      
    Dott. SCALERA    Vito         -  Consigliere  -                      
    Dott. ZAZA       Carlo        -  Consigliere  -                      
    Dott. LAPALORCIA Grazia       -  Consigliere  -                      
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
    difensore di              C.V., nata a (OMISSIS); 
    avverso la sentenza dell'01/03/2011 del Tribunale di Milano; 
    visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 
    udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza; 
    udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che 
    ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; 
    uditi  il  difensore della parte civile Avv. Longo  Alberto,  che  ha 
    concluso  per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso depositando 
    conclusioni  e  nota  spese, e dell'imputato Avv.  Fusaro  Natale  in 
    sostituzione  dell'avv.  Francesca Passerini,  che  ha  concluso  per 
    l'accoglimento del ricorso. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di pace di Milano in data 01/04/2010, con la quale C. V. veniva condannato alla pena di Euro 600 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di cui all'art. 594 cod. pen., commesso fino all'(OMISSIS) in danno di L.G. rivolgendogli in diverse occasioni le espressioni "bastardo, sei pagato per non lavorare e non per parlare, cosa ridi pezzo di merda, ridi a questi coglioni, vai a quel paese, sei un ruba soldi, sei un bastardo, il tuo posto è in guardiola e non davanti al portone di ingresso, vieni pagato per lavorare e non per parlare con gli altri condomini".

    La responsabilità dell'imputato era ritenuta in base alle dichiarazioni della parte offesa ed al riscontro delle stesse nelle deposizioni degli altri testimoni.

    2. L'imputato ricorrente deduce:

    2.1. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, osservando che le interessate dichiarazioni della parte offesa e del teste S. non trovavano conferma specifica nelle altre testimonianze acquisite;

    2.2. violazione di legge nel mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione per l'episodio dell'(OMISSIS), nel corso del quale, come riferito dal teste Sp. e risultante altresì da sentenza di condanna del tribunale di Milano nei confronti del L. in data 16/03/2010, il C. subiva percosse e lesioni ad opera dello stesso L., la reazione ingiuriosa nei confronti del quale era dunque determinata dal conseguente stato di ira;

    2.3. violazione di legge nel mancato riconoscimento dell'esimente della reciprocità per l'episodio del (OMISSIS), consistito in un litigio con scambio di espressioni frasi offensive fra l'imputato da un l'altro ed il L. ed il S. dall'altro su questioni relative al servizio di portierato svolto dal L..

    3. La parte civile presentava memoria concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il motivo di ricorso all'affermazione di responsabilità dell'imputato è inammissibile.

    La motivazione della sentenza impugnata sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa era invero fondata sul riscontro delle stesse in quanto riferito non solo dal teste S., del quale il ricorrente segnala l'interesse nella vicenda, ma anche dal teste F., laddove lo stesso confermava che l'imputato insultava costantemente al parte offesa in particolare rivolgendogli in particolare il (OMISSIS) epiteti quali "fannullone" e "lazzarone"? elemento del quale il ricorrente, dandone atto, si limita a contestare genericamente la validità di riscontro.

    2. Inammissibile è pure il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione per l'episodio dell'(OMISSIS).

    Il ricorso è invero generico sul punto laddove la sentenza impugnata esaminava puntualmente sotto questo profilo la pronuncia di condanna delta parte offesa di condanna della parte offesa per il reato di lesioni, osservando come il riconoscimento in quella sede dell'attenuante della provocazione implicava accertamento dell'aver l'imputato dato luogo aita lite.

    3. Inammissibile è infine il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento dell'esimente della reciprocità per l'episodio del (OMISSIS).

    Anche tale motivo è infatti generico a fronte dell'argomentazione della sentenza impugnata per la quale la pronuncia, da parte del L., di espressioni ingiuriose nei confronti del C., veniva esclusa dai testi S., F., D., V. e B..

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che avuto riguarda alla contenuta dimensione dell'impegno processuale si liquidano in complessivi Euro 1.500 oltre accessori di legge.
    PQM
    P.Q.M.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.500 oltre accessori secondo legge.

    Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.

    Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2012
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza