Compra delle banane e occulta due pezzi di formaggio. Comportamento non rilevante penalmente.
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del
giudice onorario dott. Piergiorgio RESTA, all'udienza del
03/06/2013, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
...omissis... a nata a ...omissis..., elett. dom. presso lo studio
dell'avv. ...omissis... in Monza via ...omissis...
contumace
Difesa dall'avv. ...omissis... del Foro di Monza Brianza, d'ufficio
IMPUTATA
del reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 c.p. perché, al fine
di trarne profitto, dopo aver prelevato dagli scaffali del
supermercato Esselunga due pezzi di formaggio del valore complessivo
di 26,46 euro ed averli occultati in una borsa presentava alla cassa
per il pagamento soltanto altri beni e veniva fermata dal
responsabile del supermercato e in tal modo compiva atti idonei
diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di tali cose,
sottraendole al negozio.
Con l'aggravante dell'aver usato il mezzo fraudolento consistito
nell'occultare le cose e nel presentare per il pagamento solo altri
beni.
In Cologno Monzese il 3 giugno 2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Pubblico Ministero: esclusa l'aggravante mesi due di reclusione
ed euro 100,00 di multa
La Difesa: assoluzione per l'applicazione dell'art. 54 c.p., in
subordine assoluzione con l'esclusione dell'aggravante contestata,
in ulteriore subordine minimo della pena e concessione per la
seconda volta della sospensione della pena
Diritto
MOTIVAZIONE
veniva condotta in giudizio per essere giudicata con decreto del P.M. del 13/12/2012 in relazione al reato contestato in epigrafe.
Dalla deposizione del teste D.A.L., addetto alla sicurezza del supermercato Esselunga in funzione antitaccheggio, è emerso che l'imputata è stata vista mentre poneva nel cestino due pezzi di formaggio parmigiano e successivamente li metteva nella propria borsa. Giunta alla cassa provvedeva al pagamento della merce contenuta nel cestino (banane) e non dei due pezzi di formaggio. Invitata ad aprire la borsa venivano rinvenuti i due pezzi di parmigiano del costo di euro 26,46 e successivamente intervenivano i Carabinieri che identificavano l'imputata.
La natura dei beni oggetto sia del regolare acquisto (banane) che dell'occultamento, nonché il loro valore non particolarmente elevato, consentono di ritenere che si trattasse di beni destinati al soddisfacimento della primaria esigenza di nutrirsi, per cui ancorché il comportamento possa astrattamente configurarsi come illecito penalmente rilevante, seppure non nella fattispecie aggravata, non potendo il comportamento descritto dal testimone, integrare gli estremi di una modalità fraudolenta, si ritiene che alla situazione, così come emersa nel dibattimento, possa applicarsi il disposto dell'art. 54 c.p. In particolare la necessità di salvare sé da un pericolo attuale di un danno grave può essere identificata nella realizzazione del bisogno primario, costituzionalmente garantito, di nutrirsi, e i beni prelevati sia quelli regolarmente pagati, che quelli rinvenuti nella borsa dell'imputata hanno certamente il requisito della proporzionalità con riferimento al prezzo e alla natura della merce in relazione al pericolo.
PQM
P.Q.M.
visti gli artt. 54 c.p. e 530 c.p.p.
ASSOLVE
...omissis... dal reato ascrittole perché il fatto è stato commesso da persona non punibile ai sensi dell'art. 54 c.p.
Monza, il 03/06/2013
14-11-2015 20:23
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