Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Beneficio della sospensione condizionato allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. la sentenza però non indica il termine entro cui adempiere.
Beneficio della sospensione condizionato allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. la sentenza però non indica il termine entro cui adempiere.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 maggio – 10 giugno 2015, n. 24642
Presidente Giordano – Relatore Boni

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza resa il 28 maggio 2014 il Tribunale di Rieti, sezione distaccata di P.M., su istanza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, revocava nei confronti di Andrei O.H. la sospensione condizionale della pena, concessagli con sentenza dello stesso Tribunale in data 23/2/2012, in quanto lo stesso non aveva svolto i lavori di pubblica utilità prescrittigli quale condizione per l'accesso al beneficio, sebbene non sussistesse alcun impedimento.
2.Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento per violazione dei disposto dell'art. 163 cod. pen. in relazione all'art. 165 cod. pen.: secondo il ricorrente, poiché la sentenza di condanna che aveva concesso il beneficio revocato non aveva stabilito il termine entro il quale i lavori di pubblica utilità avrebbero dovuto essere compiuti, nel caso specifico egli avrebbe potuto provvedervi fino alla data del 29/06/2017, ossia sino alla scadenza del quinquennio della concessa sospensione dell'esecuzione.
3. Con requisitoria scritta depositata l'11 dicembre 2014, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1.L'ordinanza impugnata ha ritenuto di poter accogliere l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena, subordinata alla prestazione da parte dei condannato di lavoro di pubblica utilità in ragione del decorso, nell'inerzia ritenuta colpevole dell'obbligato, di quasi due anni dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio. A tal fine ha ritenuto irrilevante che per l'adempimento non fosse stato prescritto un termine specifico e perentorio.
1.1 La questione dei termine per l'adempimento dell'obbligo cui sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena è stato diversamente risolto nella giurisprudenza di questa Corte. Ad un orientamento più favorevole al reo, secondo il quale la mancata indicazione di un momento preciso entro il quale l'imputato, cui sia stata accordata la sospensione condizionale della pena, debba adempiere all'obbligo impostogli quale condizione di accesso al beneficio non costituisce violazione dell'art. 165 cod. pen., comma terzo, sicchè in tale caso esso coincide con quello previsto dall'art. 163 cod. pen., pari a due o cinque anni a seconda che si tratti di contravvenzione, oppure di delitto (Cass. sez. 2, n. 10219 del 13/03/1991, Sperone, rv. 188600 e Cass. 18/6/1982, Vailatti; sez. 3, n. 33933 del 05/07/2001, Saglimbeni, rv. 220197; sez. 1, n. 41428 del 07/10/2004, Raffo, rv. 229939; sez. 1, n. 42109 del 19/06/2013, Damiano, rv. 256765), si è contrapposta altra linea interpretativa più rigorosa, per la quale (Cass., sez. 6, n. 8392 del 14/05/1996, Dal Cason, rv. 205562) in tale situazione il termine, se non specificato con la sentenza di condanna, coincide con ìl passaggio in giudicato della sentenza.
Più di recente si è affermato come la tematica non si presti a soluzione generalizzate, essendo condizionata dalla natura dell'obbligo al cui adempimento sia stato subordinato il beneficio, sicchè in materia urbanistica, quando la sospensione dell'esecuzione dipenda dalla previa demolizione delle costruzioni abusive, sì è affermato che , pur nell'omessa indicazione operata all'atto della condanna, il termine di adempimento debba essere individuato alla stregua delle disposizioni che regolano l'attività edilizia (Cass. Sez. 3, n. 7046 del 04/12/2014, Baccari, rv. 262419; sez. 3, n. 10581 del 06/02/2013, Lombardo, rv. 254757; sez. 3, n. 23840 del 13/05/2009, P.G. in proc. Neri, rv. 244078), mentre nel diverso caso in cui sia imposto al condannato l'adempimento di obbligazioni civilistiche si è aderito alla tesi più rigorosa della coincidenza del termine di adempimento con la data del passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 1, n. 5217 del 22/09/2000, P.G.in proc.Bertoncello, rv. 217351).
1.2 Ritiene questa Corte di dover aderire alla linea interpretativa più favorevole al condannato; invero, l'omessa specificazione dei termine per realizzare l'avveramento della condizione cui è subordinata la fruizione del beneficio crea oggettivamente una situazione di incertezza che non può pregiudicare la posizione dell'obbligato, il quale, in difetto di puntuali indicazioni contenute nel titolo esecutivo, -che conserva immutata la sua validità senza essere viziato di nullità-, può sentirsi autorizzato ad attendere per provvedere sino a che non sia spirato il termine di efficacia della sospensione condizionale. Né può censurarsi l'atteggiamento attendista per il decorso di un lasso temporale di un anno e mezzo dal passaggio in giudicato della sentenza: tale considerazione introduce nella fattispecie un fattore di apprezzamento discrezionale del giudice quanto alla congruità o meno dei periodo di inattività del condannato, non autorizzato da indicazioni normative e nemmeno dalle statuizioni della pronuncia irrevocabile. Pertanto, deve ritenersi che nel caso, la mancata specificazione dei termine per adempiere resta integrata dal termine legale quinquennale, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha accordato la sospensione dell'esecuzione.
Per le considerazioni svolte, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio perché viziato da violazione di legge e della presente decisione va data comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza