Accolta la domanda di estradizione di un cittadino brasiliano presentata dalla Repubblica Federativa del Brasile.
Cassazione penale sez. VI Data: 11/02/2015 ( ud. 11/02/2015 , dep.13/03/2015 ) Numero: 10965
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILO Nicola - Presidente -
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere -
Dott. MOGINI S. - rel. Consigliere -
Dott. BASSI A. - Consigliere -
Dott. PATERNO' RADDUSA Benedet - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Bologna e Repubblica Federativa del Brasile;
avverso la sentenza n. 11217/2014 pronunciata dalla Corte d'Appello
di Bologna in data 28.10.2014;
letti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
letta la memoria difensiva depositata il 4.2.2015 dagli Avvocati
Sivelli Alessandro e Fragasso Emanuele, difensori di fiducia di
P.H.;
sentita la relazione del Consigliere Dott. MOGINI Stefano;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott.
CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della
sentenza impugnata e il rigetto della richiesta di dissequestro
avanzata dalla difesa di P.H.;
uditi l'Avvocato GENTILONI SILVERJ Michele, difensore e
rappresentante della Repubblica Federativa del Brasile, che ha
insistito per l'accoglimento del ricorso e gli Avvocati Sivelli
Alessandro e Fragasso Emanuele, difensori di fiducia di P.
H., che hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata;
disposta la riunione al presente procedimento di quello
contrassegnato dal IM.R.G. 53799/2014, relativo alla richiesta di
dissequestro avanzata nell'interesse di P.H.
l'11.12.2014.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Repubblica Federativa del Brasile chiede l'estradizione di P.H. per dare esecuzione al mandato di arresto emesso nei suoi confronti il 15.11.2013 dal Supremo Tribunale Federale a seguito della sentenza di condanna, pronunciata dallo stesso Tribunale in data 17.12.2012 e passata in giudicato il 21.12.2013, alla pena di anni dodici e mesi sette di reclusione per i reati di peculato, corruzione passiva e riciclaggio.
2. Con sentenza del 28 ottobre 2014 la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione in quanto vi è motivo di ritenere che, ove estradato, P. sarebbe sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.
La Corte territoriale ha ritenuto assorbita nel descritto motivo di rifiuto dell'estradizione la rilevata mancanza della doppia incriminabilità per il reato di autoriciclaggio (così qualificata dalla Corte d'Appello la condotta contestata al P. con riferimento alla L. Brasiliana n. 9613 del 1998, art. 1, commi 5, 6 e 7).
Con la stessa decisione la Corte felsinea ha disposto la revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata al P. e la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro, ad eccezione dei beni oggetto di rogatoria internazionale pendente.
A tale ultimo riguardo, in data 12.12.2014, la Corte territoriale ha disposto la trasmissione a questa Corte dell'istanza della difesa del P. volta ad ottenere il dissequestro di tre computer, un tablet e somme di denaro in Euro e dollari statunitensi.
3. Ricorrono avverso la sentenza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna e l'Avv. Gentiloni Silveri Michele, difensore e rappresentante della Repubblica Federativa del Brasile, Stato richiedente l'estradizione intervenuto ai sensi dell'art. 702 c.p.p..
4. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna lamenta erronea valutazione delle risultanze processuali, carenza di motivazione e violazione dell'art. 704 c.p.p., comma 2, in relazione all'omissione di necessaria attività istruttoria.
Il pubblico ministero ricorrente sostiene in primo luogo che la sentenza impugnata ha erroneamente negato la sussistenza delle condizioni per l'estradizione del P. in ordine alla condanna relativa al reato di riciclaggio - da riqualificarsi come auto- riciclaggio, trattandosi di condotta avente ad oggetto denaro provento delle attività illecite poste in essere dallo stesso P. - per mancanza della doppia incriminabilità. L'art. 2, paragrafo 3, del Trattato di estradizione tra l'Italia e il Brasile prevede infatti testualmente "Quando la domanda di estradizione riguarda più delitti distinti per alcuni dei quali non ricorrono le condizioni previste nel paragrafo 1, l'estradizione, se concessa per un delitto per il quale le suddette condizioni ricorrono, potrà essere concessa anche per gli altri".
Poichè il paragrafo 1 del Trattato contempla anche la condizione della doppia incriminabilità, una volta stabilito che per i delitti di peculato e corruzione sussistano le condizioni per l'estradizione, spetterà all'Autorità di governo decidere discrezionalmente se estradare anche per i fatti di riciclaggio. La norma convenzionale, speciale e successiva, prevale sul principio di doppia incriminabilità fissato dall'art. 13.comma 2.c.p.p., che è norma generale di pari livello.
4.1 Il p.m. ricorrente censura inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui ravvisa nel caso di specie la condizione per il rifiuto della consegna prevista dall'articolo 5 lett. b) del Trattato bilaterale di estradizione e della corrispondente disposizione di cui agli artt. 705 e 698 c.p.p., ovvero il fondato motivo per ritenere che l'estradando possa essere sottoposto a trattamenti disumani o comunque integranti la violazione di un diritto fondamentale, come quello all'integrità personale. La valutazione della Corte territoriale sarebbe al riguardo generica, insufficiente e manifestamente illogica.
Generica, allorchè si riferisce alla complessiva situazione di violenza presente nelle carceri brasiliane - denunciata da Amnesty International, Human Rights Watch e altre organizzazioni non governative e organismi internazionali - senza confrontarsi con le specifiche assicurazioni fornite dal Governo brasiliano circa le misure normative e le iniziative concrete intraprese per porre rimedio a quella situazione. Insufficiente e manifestamente illogica, laddove, in risposta alle specifiche assicurazioni offerte dallo Stato richiedente con l'indicazione di uno specifico settore del carcere di Papuda come luogo di detenzione dell'estradando - settore separato e distinto dagli altri, recentemente ristrutturato anche nella prospettiva di accogliere nelle migliori e più sicure condizioni P. e i suoi sodali e ritenuto da quell'Autorità idoneo e sicuro - postula il pericolo concreto che questi sia sottoposto a un trattamento avente un obiettivo carattere inumano e degradante a partire da episodi di violenza (due omicidi) verificatisi in settori diversi da quello cui sarebbe destinato il P..
La verificazione di omicidi all'interno di un carcere non significa che i futuri detenuti rischino d'essere sottoposti a trattamenti disumani o degradanti o corrano addirittura pericolo di vita.
Il rischio di trattamento inumano va fatto risalire alla responsabilità dell'Autorità amministrativa, non certo all'estemporanea e imprevedibile possibilità di aggressioni tra detenuti. La Corte EDU ha spiegato al riguardo in più occasioni, citate dal p.m. ricorrente, che lo Stato è responsabile di violazione dell'art. 3 della Convenzione se le Autorità non hanno fatto tutto ciò che ci si poteva aspettare da loro per evitare il rischio di trattamenti inumani, sempre che fossero a conoscenza del pericolo concreto, o fossero nelle condizioni di doverselo rappresentare. Sotto tale profilo - la prevedibilità e prevedibilità degli eventi occorsi nel carcere di Papuda - la Corte non ha soddisfatto l'obbligo di motivazione.
Ad avviso del p.m. ricorrente, la motivazione appare altresì insufficiente laddove ricava l'esistenza nelle carceri brasiliane di una situazione di "incontenibile violenza", indice di "estensione e diffusibilità" del fenomeno, che non poggia su dati concreti e non affronta il problema della riferibilità dei fatti alla responsabilità dello Stato richiedente.
4.2 Il p.m. ricorrente chiede dunque che questa Corte, in riforma della pronuncia della Corte territoriale, affermi l'esistenza delle condizioni per l'estradizione (salva la valutazione discrezionale del Ministro in ordine all'estensione della consegna alla condanna per il delitto di riciclaggio), ovvero, in subordine, annulli la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna per ulteriori accertamenti ex art. 704 c.p.p., in ordine agli omicidi verificatisi nel carcere di Papuda e allo specifico settore di quel carcere al quale sarebbe destinato il P.. Chiede inoltre l'annullamento dell'ordinanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere già applicata al P., in ragione del concreto, elevato e non altrimenti evitabile pericolo di fuga dell'estradando, già evidenziato nelle precedenti ordinanze cautelari.
5. Con il primo motivo di ricorso l'Avv. Gentiloni Silveri Michele, difensore e rappresentante della Repubblica Federativa del Brasile, Stato richiedente intervenuto ai sensi dell'art. 702 c.p.p., censura la sentenza impugnata lamentando violazione di legge in relazione all'art. 698 c.p.p., comma 1, art. 705 c.p.p., comma 2, lett. C, e art. 5, lett. B del Trattato di Estradizione Italo - Brasiliano. In presenza di un obbligo convenzionale di mutua collaborazione in materia penale e consegna delle persone reciprocamente richieste, l'applicazione di tali norme deve essere considerata assolutamente eccezionale e, come tale, assoggettata ad un rigoroso vaglio di merito, condotto al lume del principio di stretta interpretazione.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha errato nell'interpretare la normativa di riferimento nel senso della sufficienza, per negare l'estradizione, di una generalizzata situazione di violenza nel sistema carcerario, peraltro non riconducibile a scelte degli apparati statuali ma a bande criminali, senza procedere ad un vaglio della specifica, concreta situazione dell'estradando, che avrebbe escluso ogni rischio che il P. possa subire in caso di consegna trattamenti contrari ai suoi diritti fondamentali. La giurisprudenza nazionale e quella del Comitato CAT e della CEDU sono al riguardo concordi nel ritenere che non è sufficiente allegare la generalizzata violazione dei diritti umani nello Stato di destinazione, ma occorre addurre argomenti di prova che dimostrino il rischio in capo al singolo individuo.
5.1. Con il secondo motivo di ricorso il rappresentante della Repubblica Federativa del Brasile si duole invece dell'assenza di motivazione in relazione agli art. 698 c.p.p., comma 1, art. 705 c.p.p., comma 2, lett. C e comma 5, lett. B del Trattato bilaterale di Estradizione.
Non sono stati indicati nella sentenza impugnata, nè risultano agli atti, elementi specifici e concreti di rischio in capo all'estradando, ma sono invece emersi elementi di segno contrario. Se estradato, P.H. sconterebbe la pena in istituti penitenziari assolutamente in linea con gli standard internazionali, in un contesto deprivato dal contatto con altri detenuti pericolosi, della violenza, ed anzi contrassegnato da comfort e sicurezza del trattamento detentivo. In tale quadro, le più alte Autorità brasiliane hanno reso affidabili e specifiche garanzie ufficiali che i diritti fondamentali di P.H. saranno osservati per tutta la durata dell'espiazione della sua pena.
5.2 Per i motivi testè descritti, il ricorrente insiste, in tesi, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con dichiarazione della sussistenza delle condizioni per procedere alla richiesta estradizione, ovvero, in subordine, per l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice territoriale per un supplemento di istruttoria circa le condizioni delle specifiche carceri indicate dal Governo brasiliano come luoghi di detenzione dell'estradando.
6. P.H. ha, in data 4 febbraio 2015, depositato per mezzo dei difensori di fiducia, Avvocati Sivelli Alessandro e Fragasso Emanuele, una memoria difensiva con la quale, osservato in via preliminare di essere legittimato alla riproposizione delle questioni relative alla sussistenza delle condizioni per la consegna pur in mancanza di autonoma legittimazione all'impugnazione della sentenza che quella consegna aveva negato, sottopone in primo luogo a specifiche deduzioni critiche alcuni punti della sentenza impugnata, per poi confutare le argomentazioni svolte dai ricorrenti avverso la decisione della Corte felsinea.
6.1. L'estradando fa in primo luogo valere illegittimità e inammissibilità della richiesta di estradizione, non presentata dal Ministero della Giustizia brasiliano, a ciò competente, bensì dall'Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile, i cui funzionari non sono legittimati ad esprimere la volontà del Ministro della Giustizia. La nota verbale dell'Ambasciata che ha dato inizio al procedimento non può quindi essere equiparata a una formale richiesta di estradizione.
6.2. L'estradando si duole inoltre della violazione del principio del giudice naturale occorsa nel processo svoltosi a suo carico in Brasile, di talchè sarebbe integrata la clausola di rifiuto dell'estradizione descritta all'art. 5, lett. a) del Trattato bilaterale con riferimento al mancato rispetto dei diritti minimi di difesa. Egli è stato tratto dinanzi al Supremo Tribunale Federale, competente, a norma dell'art. 102 Cost. brasiliana, a giudicare i reati comuni commessi da persone qualificate dal punto di vista soggettivo, tra le quali i membri del Congresso Nazionale o i Ministri, nonostante non rivestisse nessuna delle cariche pubbliche in questione e unicamente perchè il reato di peculato gli era stato contestato in concorso con il ministro per le comunicazioni e la propaganda G.L.. In realtà, secondo la prospettazione del P., il ministro G. non aveva diritto al foro privilegiato, poichè era cessato dalla carica prima dell'avvio delle indagini preliminari. Inoltre, nel sistema processuale brasiliano quel criterio di connessione non opererebbe in modo assoluto, ma darebbe luogo a riunione facoltativa dei procedimenti, tanto che altri soggetti non qualificati, al pari del P., sarebbero stati giudicati dal Tribunale ordinario. La violazione delle regole di competenza avrebbe determinato una parallela violazione del principio del giudice naturale, la determinazione del giudice competente essendo derivata non già dalla legge, bensì da una decisione discrezionale dell'organo giudicante.
6.3. L'estradando lamenta inoltre la violazione del suo diritto a un doppio grado di giudizio, sancito sia dall'art. 2 del Protocollo Addizionale n. 7 della CEDU che dall'art. 8, comma 2, lett. H, della Convenzione Interamericana sui Diritti Umani. Le sentenze del Supremo Tribunale Federale possono essere impugnate a mezzo degli embargos infringentes, previsti dall'art. 333 e segg. del Regolamento Interno del STF, ma solo a condizione che i punti della sentenza oggetto di impugnazione siano stati adottati con almeno quattro voti contrari alla condanna. La Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare tale rilievo valorizzando il parallelo con il giudizio di cui all'art. 134 Cost. e richiamando la regola di connessione di cui all'art. 13 c.p.p., comma 1. La competenza della Corte Costituzionale italiana è infatti limitata alla più alta carica dello Stato e ai delitti di alto tradimento e attentato alla Costituzione, così che l'eccezione alle ordinarie regole di competenza e la conseguente elisione del diritto al doppio grado di giudizio appare in questo caso, contrariamente al sopra descritto meccanismo processuale brasiliano, ragionevole e conforme ai principi costituzionali.
6.4. L'estradando adduce poi l'infondatezza dei ricorsi presentati dal p.m. e dalla Repubblica Federativa del Brasile, laddove essi confutano la sussistenza del rischio che, in caso di consegna, egli sia sottoposto in carcere a trattamenti inumani e degradanti. Gli artt. 3 e 5 del Trattato bilaterale di estradizione e l'art. 698 c.p.p., contemplano anche situazioni di generica e indistinta violazione dei diritti umani suscettibili di interessare la persona dell'estradando. L'esistenza di violazioni sistematiche gravi dei diritti dell'uomo rileva di per sè e non richiede specifici elementi individualizzanti, sia ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Convenzione contro la Tortura, che dell'art. 3 CEDU. Il divieto di trattamenti inumani e degradanti ha carattere assoluto, cosicchè l'obbligo di non espellere/estradare di cui all'art. 3 CEDU può applicarsi anche a situazioni in cui il pericolo proviene da persone o gruppi di persone che non sono pubblici ufficiali e i comportamenti lesivi siano in maniera sistematica tollerati e non evitati da parte delle autorità competenti. Vengono al riguardo in considerazione non solo le scelte normative, ma anche le scelte di fatto delle Autorità dello Stato richiedente, laddove queste si limitino ad assumere l'impegno di intraprendere le dovute iniziative per assicurare ai detenuti le condizioni necessarie a salvaguardare le minime esigenze di rispetto della dignità umana, senza però approntare in concreto misure a ciò idonee, nonostante l'ufficiale conoscenza dello stato di degrado in cui versano le strutture carcerarie del Paese. Come risulta dai rapporti delle più autorevoli organizzazioni non governative (la cui affidabilità trova conferma nella giurisprudenza italiana, della CEDU e del Comitato CAT delle Nazioni Unite) e da prese di posizione di organismi internazionali, le generali e ripetute violazioni dei fondamentali diritti umani nelle carceri brasiliane sono ancora attuali, pur avendo il Brasile ratificato il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura e adottato piani ufficiali volti al miglioramento della situazione carceraria e della sicurezza dei detenuti. La difesa del P. contesta poi la validità e la rilevanza delle garanzie che il Governo brasiliano ha fornito circa la sicurezza e l'idoneità delle strutture carcerarie nelle quali l'estradando sconterà la pena in caso di consegna, con particolare riferimento alla cosiddetta "area dei vulnerabili", recentemente istituita all'interno del complesso penitenziario di Papuda, e alle carceri di Curitibanos e Canhanduba, nelle quali il P. potrebbe, a sua richiesta, essere trasferito.
6.5 I difensori dell'estradando chiedono pertanto, in via principale, il rigetto dei ricorsi e, in via subordinata, l'esclusione dell'estradizione per quanto attiene alla condanna per il reato di (auto)riciclaggio, difettando al riguardo il requisito della doppia incriminabilità previsto dall'art. 13 c.p..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna e dal rappresentante dello Stato richiedente sono fondati e sussistono le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di P.H. presentata dalla Repubblica Federativa del Brasile.
2. Contrariamente agli assunti dell'estradando, il Trattato bilaterale di estradizione non impone che la domanda di estradizione sia sottoscritta dal Ministro della Giustizia, ben potendo tale domanda, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Trattato, essere formulata per via diplomatica. Il chiaro tenore letterale della norma convenzionale non consente un'interpretazione restrittiva in assenza di elementi - peraltro nemmeno allegati dall'estradando - dai quali desumere con certezza una diversa intenzione degli Stati contraenti (art. 31 Convenzione sul diritto dei trattati adottata a Vienna il 23.5.1969). Intenzione fatta del resto palese nel caso di specie non solo dal comportamento dello Stato richiedente, ma anche dalla condotta del Governo italiano, che ha senz'altro ritenuto la domanda di estradizione del P. conforme al Trattato e ne ha disposto l'inoltro all'Autorità Giudiziaria qualificandola espressamente come avanzata dal Governo della Repubblica Federativa del Brasile (cfr.
note del Ministero della Giustizia in data 17.3.2014).
2.1 E' infondata anche la doglianza dell'estradando relativa al mancato rispetto dei diritti minimi di difesa nello svolgimento del processo per pretesa violazione del principio del giudice naturale.
L'art. 102 della Costituzione brasiliana prevede la competenza del Supremo Tribunale Federale per i giudizi aventi ad oggetto i reati comuni che si assumano commessi dal Presidente della Repubblica, dal Vice-Presidente, dai membri del Congresso Nazionale, dai Ministri e dal Procuratore Generale, nonchè i reati comuni o quelli commessi nell'esercizio delle funzioni che si assumano commessi da Ministri di Stato ed altri pubblici ufficiali specificamente indicati nella medesima norma. Il codice penale di rito brasiliano completa la citata disposizione costituzionale e prevede una dettagliata disciplina legale per la determinazione della competenza nei casi di connessione di procedimenti. E' rilevante nel caso di specie l'ipotesi di connessione, puntualmente definita all'art. 76 c.p.p., (analogo all'art. 12 c.p.p. italiano, lett. a), che si verifica allorchè il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso tra loro. Ai sensi dell'art. 78 c.p.p., brasiliano, poi, laddove alcuni dei procedimenti connessi appartengano alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella di un giudice ordinario superiore o di un giudice speciale, sarà competente il giudice di grado superiore (art. 78 e 111 c.p.p.) o quello speciale (art. 78 c.p.p., comma 4). In applicazione di tali norme, analoghe a quelle degli artt. 12, 13 e 15 c.p.p. italiano, la connessione tra procedimenti descritta dalla legge determina obbligatoriamente l'unitarietà dell'accertamento giudiziale per tutti i coimputati, con l'unica eccezione - anch'essa analoga a quanto previsto nella disciplina processuale penale italiana - del concorso di competenza tra giudice ordinario e militare (art. 79 c.p.p. brasiliano, comma 1, corrispondente all'art. 13 c.p.p. italiano, comma 2) e ai fatti commessi da imputati maggiorenni e minorenni (artt. 79 e 11 c.p.p. brasiliano, corrispondente all'art. 14 c.p.p. italiano). Nell'ordinamento giuridico brasiliano le regole legali per la determinazione della competenza per connessione costituiscono dunque un sistema normativo completo, che individua in modo certo e cogente la competenza del Supremo Tribunale Federale per tutti i coimputati dei reati contemplati all'art. 102 Cost.
brasiliana, rivestano essi oppure no cariche pubbliche. Si tratta dunque, contrariamente agli assunti dell'estradando, di una competenza tutt'altro che facoltativa. Essa discende da precise disposizioni di legge entrate in vigore anteriormente al fatto per il quale P.H. è stato condannato e viene ora chiesto in estradizione.
Al ricorrere delle condizioni definite dalla Costituzione e dal codice di rito, tali regole di competenza, di carattere generale e non stabilite in vista di casi particolari, si impongono al giudice chiamato ad applicarle, il cui sindacato si limita al riguardo alla verifica delle suddette condizioni legali. Deve pertanto escludersi che l'estensione della competenza del Supremo Tribunale Federale a tutti i concorrenti nei reati previsti dall'art. 102 Cost. brasiliana costituisca una violazione del principio del giudice naturale e precostituito, come affermato e definito dagli artt. 6 paragrafo 1 CEDU (cfr. Corte EDU, Crociani e altri c. Italia, decisione di irricevibilità del 18.12.1980 sulle richieste riunite n. 8603/79, 8722/79 e 8723/79) e 25 Cost..
Deve dunque parimenti escludersi la sussistenza del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 5, lett. a) del Trattato bilaterale di estradizione e invocato dall'estradando.
2.2 Le doglianze dell'estradando sono generiche e infondate anche per quanto concerne la lamentata violazione del diritto a un doppio grado di giudizio che sarebbe derivata dall'essere la sentenza di condanna posta a fondamento della domanda di estradizione impugnabile nell'ordinamento interno unicamente per mezzo degli embargos infringentes, rimedio non in linea con gli standard internazionali del giusto processo. Secondo la prospettazione dell'estradando, gli embargos infringentes consentono un nuovo esame di merito limitatamente ai capi della sentenza sui quali la decisione di condanna sia stata adottata con almeno quattro voti contrari.
Invero, a prescindere dal fatto che l'estradando non indica quali condizioni legali gli abbiano concretamente impedito l'accesso a quel mezzo di impugnazione, egli neppure si confronta con la motivazione, del tutto esatta e pertinente, fornita al riguardo dalla Corte d'Appello di Bologna, la quale ha ricordato come, ai sensi dell'art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU, il diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale "può essere oggetto di eccezioni, quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata", come, nel caso di specie, il Supremo Tribunale Federale brasiliano.
Nè l'estradando coglie nel segno quando ritiene non pertinente il parallelo operato dalla Corte d'Appello tra il processo svolto nei suoi confronti e il giudizio previsto nell'ordinamento italiano dal combinato disposto dell'art. 90 Cost. e art. 13 c.p.p., comma 1, per tutti i concorrenti nei reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione commessi dal Capo dello Stato, e suggerisce essere più appropriato quello con il procedimento relativo ai reati ministeriali, oggi attribuito alla competenza del Tribunale dei Ministri per effetto della Legge Costituzionale n. 1/1989. Va in primo luogo osservato che la stessa Relazione Illustrativa (Explanatory Report) del Protocollo n. 7 alla CEDU descrive le ipotesi nelle quali l'art. 2 del Protocollo permette di fare eccezione al diritto al doppio grado di giudizio. La Relazione Illustrativa menziona espressamente a tal proposito "i casi nei quali l'interessato sia stato giudicato in unico grado dalla più alta giurisdizione, in virtù del suo status di ministro (...) ovvero a causa della natura del reato".
Il Collegio rileva che la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha escluso la sussistenza della violazione dell'art. 6 paragrafi e 13 della Convenzione EDU, anche in riferimento all'art. 14 del Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, in un caso (Crociani e altri e. Italia, decisione di irricevibilità del 18.12.1980 sulle richieste riunite n. 8603/79, 8722/79 e 8723/79) relativo proprio a giudizio - del tutto analogo a quello che ha riguardato il P. - svoltosi in unico grado dinanzi alla Corte Costituzionale nei confronti di tutti i coimputati di reati comuni (corruzione e altri) commessi da un ministro in concorso con soggetti non esercenti cariche pubbliche. Va infine sottolineato che il citato art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU (aperto alla firma il 22 novembre 1984 e in vigore dal 1990), rappresenta norma speciale e successiva rispetto all'art. 14 Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici (in vigore dal 23 marzo 1976). Per tutto quanto precede, deve escludersi - sotto il profilo della ragionevolezza dell'eccezione prevista per i procedimenti svoltisi in unico grado nei confronti dei coimputati di reati comuni commessi da ministri - la violazione del diritto a un doppio grado di giudizio di cui si duole l'estradando. Ne consegue che parimenti insussistente è, anche a tale riguardo, la causa di rifiuto della consegna prevista dall'art. 5, lett. a) del Trattato bilaterale di estradizione.
3. Vanno invece accolti i motivi di ricorso proposti dal Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna e dal rappresentante della Repubblica Federativa del Brasile circa la mancanza nel caso di specie del "fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali", condizione alla quale l'art. 5, lett. b) del Trattato di estradizione tra Italia e Brasile (norma contenutisticamente analoga all'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c e art. 698 c.p.p., comma 1) collega un esplicito divieto di estradizione.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte espresso il principio che la condizione ostativa all'estradizione collegata alla prevedibile violazione dei diritti fondamentali deve derivare da una scelta normativa o solo di fatto dello Stato richiedente, e non da mere iniziative estemporanee da parte di privati o di apparati pubblici agenti a titolo personale ed estemporaneo (ex multis, Sez. 6^, n. 30864 dell'8.4.2014, Lytvynyuk; Sez. 6^, n. 1460 del 15.3.2013, Van Coolwijk; Sez. 6^, n. 10106 del 27.10.2005, Aradi;
Sez. 6^, n. 26900 del 26.4.2004, Martinez).
In termini non dissimili si è più volte espressa la Corte EDU, in relazione all'analoga previsione dell'art. 3 della CEDU, da cui si è ricavato che è fatto divieto ad uno Stato aderente alla Convenzione di disporre l'estradizione o l'espulsione di individui esposti al rischio di subire nel Paese di destinazione simili trattamenti (sent.
11.1.2007, Salah Sheekh c. Paesi Bassi); con la precisazione che tale divieto sussiste anche quando tali condotte siano poste in essere da privati, qualora il Paese di destinazione le tolleri, non avendo posto in essere misure adeguate allo scopo di prevenirle (ex multis, oltre alla sentenza da ultimo citata, cfr. sent. 2.5.1997, D. c. Regno Unito).
Poichè in gran parte dei casi non ricorre, per intuibili ragioni, una previsione a livello normativo che giustifichi o addirittura imponga in un determinato Paese simili trattamenti, è appunto a una situazione di fatto caratterizzata da conclamate e gravi violazioni, che non sia episodica, ma sia apprezzabilmente diffusa, consolidata, conosciuta e tollerata dagli organi dello Stato di destinazione, cui occorre fare riferimento per verificare se sussista un impedimento all'estradizione. Tale situazione generale deve naturalmente essere suscettibile, con ragionevole grado di probabilità, di riverberare i suoi effetti sull'estradando e di comportare per lui un concreto rischio di sottoposizione a trattamenti che costituiscano violazione dei suoi diritti fondamentali (Sez. 6^, n. 49881 dell'11.12.2013;
Sez. 6^, n. 2657 del 20.1.2013; Sez. 5^, n. 15626 del 15.2.2008; Sez. 6^, n. 35892 del 12.7.2004; Sez. 6^, n. 43857 del 26.9.2008; cfr.
anche CEDU, sent. 19.6.2008, Ryabikin c. Russia; CAT, Communication n. 327/2007, 25.11.2007, Boily c. Canada). Cosicchè ove, pur in presenza di una diffusa e grave situazione di endemica violenza all'interno del sistema carcerario, sussistano e siano provati elementi idonei a elidere, con specifico riferimento alla persona dell'estradando, il rischio che egli sia sottoposto a trattamenti che violino i suoi diritti fondamentali, deve escludersi il divieto di consegna derivante dalle fonti - nazionali e internazionali - sopra citate.
E' questo il caso di P.H., per il quale le competenti Autorità brasiliane hanno, per il tramite di note diplomatiche ufficiali: 1) specificamente indicato il luogo di futura detenzione (lettera a firma del Ministro B.J., Presidente del Supremo Tribunale Federale in data 7 maggio 2014 - all.to n. 21 al ricorso dello Repubblica Federativa del Brasile);
2) precisato il tipo di trattamento penitenziario al quale il P. sarà sottoposto - diverso dal normale circuito detentivo e caratterizzato dall'assenza di contatti con la popolazione carceraria ordinaria e da condizioni di sicurezza tali da escludere qualsivoglia rischio per la sua integrità fisica (note in data 14 e 17 novembre 2014 a firma del Sottosegretario al Sistema Penitenziario del Distretto Federale, all.ti n. 24 e 25 al ricorso della Repubblica Federativa del Brasile);
3) formalmente garantito il rispetto dei diritti fondamentali per l'intera durata della pena (note datate 30 maggio 2014 e 3 luglio 2014 a firma del Ministro della Giustizia, Josè Eduardo Cardozo;
nota in data 17 novembre 2014 a firma del Sottosegretario al Sistema Penitenziario del Distretto Federale, all.to n. 25 al ricorso della Repubblica Federativa del Brasile). Le assicurazioni ufficiali fornite dalle Autorità brasiliane attestano in particolare che l'estradando sarà assegnato alla recentemente istituita "Ala dei vulnerabili" del Carcere di Papuda, distinta dalle altre sezioni di quel complesso, alla quale sono destinate quelle categorie di condannati per i quali, in ragione di loro peculiari condizioni di vulnerabilità al trattamento penitenziario, è opportuna una separazione dal resto della popolazione carceraria. Tali assicurazioni formalmente escludono qualsivoglia motivo per ritenere che l'estradando possa ivi entrare in contatto con persone suscettibili di rappresentare una minaccia per la sua integrità personale o, ancor meno, che possa essere assoggettato ad atti di violenza o maltrattamenti di qualsivoglia natura.
Le obiezioni formulate a tale riguardo dalla difesa dell'estradando non hanno pregio. Risulta infatti dalla già citata nota del 14 novembre 2014 a firma del Sottosegretario al Sistema Penitenziario del Distretto Federale che tale sezione è stata già creata all'interno del carcere di Papuda e che ad essa sono stati assegnati i coimputati del P., con lui condannati ad esito del processo (AP470) al quale essi sono stati insieme sottoposti.
La capacità della struttura di assicurare una protezione effettiva delle persone ad essa assegnate è invero confermata dalla stessa documentazione prodotta a corredo della memoria depositata dalla difesa dell'estradando, in particolare dal Mandado de Seguranca com Pedido de Liminar del Pubblico Ministero dell'Unione in data 12.12.2014 (ali. 9 alla memoria). Si legge infatti in tale atto (pag.
41) che "con tutto il rispetto, non sono solamente i detenuti con un alto potere acquisitivo che possono essere vittime di minacce, estorsioni o altri reati. Tali episodi sono comuni a tutti gli internati del sistema penitenziario distrettuale, siano loro ricchi o poveri, famosi o emarginati, membri della cupola politica o persone comuni. Le amarezze del carcere vengono condivise da tutti i reclusi, il che richiede una risposta statale ugualmente universale e non selettiva (diretta a gruppi facoltosi della società). I rischi elencati dalla SESIPE-Subsecretaria do Sistema Penitenciario de Distrito Federai e riconosciuti dall'Egr. Giudice titolare della VEP- DF sono comuni a tutti i detenuti, che quotidianamente convivono con i disagi del sistema carcerario. Tali rischi esigono una protezione effettiva per tutti i reclusi, non solo per i facoltosi dal punto di vista economico o per coloro che possiedono "visibilità politica", la cui condizione personale avvantaggiata non può porsi al di sopra del principio d'uguaglianza". Da questo documento deve quindi desumersi che l'istituzione dell'Ala dei Vulnerabili nell'ambito del Carcere di Papuda abbia assicurato "una protezione effettiva" dai "rischi elencati dalla SESIPE", pur essendo tale protezione riservata alla categoria composta dai soggetti facoltosi, famosi, membri della cupola politica e per questo dotati di particolare visibilità, alla quale evidentemente è ritenuto appartenere il P.. E' in ogni caso acclarato che lo specifico trattamento penitenziario cui sarà sottoposto il P. in caso di consegna appare fin d'ora idoneo ad escludere il "fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali".
Che questo trattamento privilegiato - come paventato dalla difesa del P. - possa essere in futuro abolito deve del resto ritenersi una mera, indimostrata supposizione, oltretutto smentita dalle assicurazioni fornite dalle Autorità brasiliane.
Circa l'utilizzabilità in questa sede della documentazione offerta dalle parti successivamente alla sentenza di primo grado, il Collegio osserva che nel procedimento estradizionale il giudice di legittimità è competente anche nel merito ai sensi dell'art. 706 c.p.p.. Se la prevista estensione di competenza non può giungere sino al punto di farsi carico alla Corte di Cassazione di svolgere attività istruttoria - pure non preclusa - non v'è dubbio che l'accertamento della Corte possa svolgersi sulla base dell'esame cartolare di tutte le informazioni acquisite nel corso dell'intero giudizio e sottoposte al contraddittorio delle parti. E' questo il caso della documentazione allegata al ricorso proposto dal rappresentante dello Stato richiedente, sulla quale è stata sviluppata una circostanziata critica da parte dei difensori dell'estradando, che per parte loro hanno ampiamente utilizzato in questa sede le stesse facoltà di nuovo apporto documentale.
3.2 Il Collegio osserva che quanto precede esime dall'esame delle caratteristiche degli altri penitenziari ai quali l'estradando potrebbe essere, a sua richiesta, assegnato, sulle quali pure si è appuntata l'attenzione della difesa del P.. La tutela offerta dal Trattato bilaterale di estradizione e dalle altre fonti internazionali e nazionali sopra citate non si estende infatti al riconoscimento del diritto del detenuto ad essere associato ad uno specifico stabilimento penitenziario in ragione della maggiore vicinanza al centro dei suoi interessi personali e familiari.
3.3 Quanto alla validità delle assicurazioni diplomatiche fornite dallo Stato richiedente circa il trattamento penitenziario della persona soggetta a consegna e il totale rispetto dei suoi diritti fondamentali, il Collegio osserva che nel recente caso Othman (Abu Qutada) c. Regno Unito (n. 8139/2009, 17.1.2012) la CEDU ha proceduto alla ricognizione degli elementi rilevanti al fine di considerare tali assicurazioni effettive e sufficienti: esse dovranno provenire da Stati fondati sulla rule of law, che ammettano il controllo diplomatico successivo sul loro rispetto e non abbiano in precedenza sottoposto la persona soggetta a consegna a trattamenti inumani;
dovranno avere contenuto specifico e non vago; dovranno inoltre provenire da persone che hanno l'autorità per impegnare lo Stato richiedente.
Il Collegio osserva in primo luogo che le censure avanzate dalla difesa dell'estradando circa la validità delle assicurazioni offerte da parte del Brasile sono del tutto generiche. Ricorda il Collegio che le assicurazioni che l'estradando sarà assegnato a una specifica sezione di un ben individuato complesso penitenziario, strutturata in modo tale da impedire il contatto del P. con l'ordinaria popolazione carceraria e ogni prevedibile rischio per la sua incolumità, provengono da autorità di altissimo livello del Governo (Ministro della Giustizia, note del 30 maggio 2014 e del 9 luglio 2014) e della Giustizia (Presidente del Supremo Tribunale Federale) della Federazione, nonchè dal responsabile dell'autorità competente per l'amministrazione delle carceri del Distretto Federale di Brasilia, nel quale l'estradando sconterà la pena in caso di consegna (note in data 14.11.2014 e 17.11.2014 provenienti dalla figura apicale della Subsecretaria do Sistema Penitenciario de Distrito Federai, organo del Governo del Distretto Federale di Brasilia competente a livello della Capitale-Stato per l'amministrazione delle carceri, la cui responsabilità è attribuita nel sistema costituzionale brasiliano ai singoli Stati e non al Governo federale - cfr. al riguardo la nota 9.5.2014 a firma del Ministro della Giustizia brasiliano e le stesse allegazioni della difesa dell'estradando).
Tali assicurazioni sono state trasmesse per via diplomatica e la loro validità è stata a più riprese confermata ufficialmente nel corso del presente giudizio dal rappresentante dello Stato richiedente.
Risulta inoltre agli atti non solo l'esistenza di leggi nazionali brasiliane e l'adesione del Brasile a trattati internazionali (cfr.
ad esempio la ratifica del Protocollo Addizionale alla Convenzione ONU contro la Tortura) che garantiscono e promuovono, in linea di principio, il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti, ma anche l'accettazione e l'attiva partecipazione del Brasile ai meccanismi di monitoraggio e valutazione internazionali riguardanti il rispetto, la tutela e la realizzazione dei diritti fondamentali delle persone arrestate o detenute (cfr. la documentazione versata agli atti dallo Stato richiedente e dalla difesa dell'estradando relativa alla valutazione del Brasile da parte del Comitato contro la Tortura, stabilito presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite), anche per il tramite di ricorsi individuali (art. 22 Convenzione ONU contro la Tortura). Elementi questi rilevanti ai fini della verifica di cui sopra, anche alla luce delle decisioni rese dalla CEDU nei casi Saadi c. Italia (Grande Camera, 28.2.2008) e Trabeisi c. Italia (Sez. 2, 13.4.2010).
Ulteriore verifica della validità e della concreta rilevanza delle assicurazioni fornite dallo Stato richiedente (e la loro successiva accettazione) sarà del resto effettuata - in considerazione della loro peculiare dimensione politica intergovernativa - dal Ministro della Giustizia, Autorità di Governo competente per l'emissione dell'eventuale decreto di estradizione.
4. Il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna va accolto anche per quanto concerne l'esclusione delle condizioni per l'estradizione operata dalla sentenza impugnata con specifico riferimento alla mancanza della condizione della doppia incriminabilità per il reato di riciclaggio - qualificato dalla Corte territoriale come autoriciclaggio - per il quale la sentenza posta a fondamento della domanda di estradizione presentata dalla Repubblica Federativa del Brasile ha inflitto all'estradando una condanna a pena pari a tre anni di reclusione. Pur non sussistendo per le condotte di autoriciclaggio la condizione della doppia incriminabilità richiesta in via generale dall'art. 13 c.p., comma 2 e, nello specifico dei rapporti tra Italia e Brasile in materia di estradizione, dall'art. 2 paragrafo 1 del Trattato bilaterale, è fondato il rilievo del pubblico ministero ricorrente secondo cui l'art. 2, paragrafo 3 del medesimo Trattato consente l'estradizione anche per i delitti per i quali non ricorrono le condizioni previste nel citato paragrafo 1, laddove la consegna sia autorizzata per un delitto per il quale tali condizioni ricorrono.
Poichè è pacifico che per i fatti di peculato e corruzione oggetto della sentenza di condanna nei confronti dell'estradando ricorrono tutte le condizioni per l'estradizione, spetterà dunque al Ministro della Giustizia decidere, nell'ambito dei poteri discrezionali a lui attribuiti, se fare uso della facoltà attribuita dall'art. 2, paragrafo 3 del Trattato bilaterale di estradizione - norma speciale e successiva rispetto a quella, di pari livello, recata dall'art. 13 c.p., comma 2, - per quanto attiene il delitto di autoriciclaggio per il quale P. ha subito condanna e viene richiesto in consegna.
5. Il Collegio osserva infine che - accanto alle sopra esaminate, specifiche deduzioni formulate con preciso riferimento alla sentenza di primo grado - la memoria difensiva depositata il 4.2.2015 si limita a richiamare in modo del tutto generico e indistinto le eccezioni già proposte dinanzi alla Corte territoriale, e da questa ritenute infondate, senza confrontarle in alcun modo con la sentenza impugnata (che aveva impeccabilmente motivato sulla pretesa violazione del principio di reciprocità; sulla lamentata incompletezza della documentazione pervenuta dal Brasile nel corso del giudizio di primo grado; sulla prescrizione dei reati cui si riferisce la condanna de qua; sull'imparzialità dell'organo giudicante; sull'asserita sottrazione, nel corso del giudizio brasiliano, di una prova (perizia contabile) dalla quale sarebbe risultata l'innocenza dell'estradando; sulla mancata applicazione della disciplina della continuazione; sulla natura politica dei reati per i quali è intervenuta condanna dell'estradando), così che le relative deduzioni non rispondono al concetto di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono quindi prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 c.p.p., lett. c) (ex multis, Sez. 2^, n. 11951 del 29.1.2014; Sez. 5^, n. 40393 del 20.6.2012;
Sez. 6^, n. 43207 del 12.11.2010; Sez. 6^, n. 20377 dell'11.3.2009).
6. Ai sensi dell'art. 706 c.p.p. e art. 704 c.p.p., comma 3, va disposta la custodia cautelare in carcere della persona da estradare (Sez. 6^, n. 15161 del 18.3.2014; Sez. 6^, n. 2657 del 20.12.2013) attualmente libera, e va mantenuto il già eseguito sequestro delle cose pertinenti al reato, che potranno essere consegnate allo Stato richiedente. Va pertanto respinta l'istanza di dissequestro presentata il 9.12.2014 nell'interesse di P.H..
PQM
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata, dichiara sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di P.H. presentata dalla Repubblica Federativa del Brasile in relazione all'esecuzione della sentenza del Tribunale Supremo Federale del Brasile in data 17 dicembre 2012 (irrevocabile il 21 dicembre 2013). Rigetta l'istanza di dissequestro.
Visto l'art. 704 c.p.p., comma 3, ordina agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia Giudiziaria che P.H., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS) sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanere a disposizione del Ministro della giustizia per la consegna allo Stato richiedente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
Manda alla cancelleria di comunicare immediatamente il presente provvedimento alla Procura Generale sede per la cura della sua esecuzione.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2015
05-04-2015 22:51
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