Abuso di ufficio e doppia ingiustizia.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 gennaio – 18 marzo 2015, n. 11394
Presidente Citterio – Relatore Mogini
Fatto e diritto
Premesso che con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Trieste ha disposto la sostituzione, con multa pari a 6840 Euro, della pena detentiva di mesi sei di reclusione irrogata con sentenza del Tribunale di Udine del 15 maggio 2012 a S.M.d.G. per il reato di abuso d'ufficio;
Rilevato che l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione degli artt. 31 e 34 del Regolamento degli Uffici e Servizi della Provincia di Udine (in riferimento all'art. 323 c.p.) e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta violazione delle citate norme regolamentari, le quali, contrariamente a quanto deciso dai giudici di merito, non impongono requisiti minimi di qualificazione per la copertura di posizioni dirigenziali al di fuori della dotazione organica (art. 31 comma 5) e affidano tale copertura alla decisione discrezionale del vertice politico dell'Amministrazione Provinciale (art. 34 comma 2); erronea applicazione dell'art. 323 c.p. in ordine alla ritenuta sussistenza dell'ingiustizia del vantaggio patrimoniale con riferimento alla retribuzione percepita dal soggetto al quale l'incarico dirigenziale era stato conferito con l'atto (decreto n. 65/2006 del Presidente della Provincia in data 31.10.212) asseritamente posto in essere in violazione di legge, avendo il prescelto in concreto fornito all'amministrazione le prestazioni proprie al suo incarico; erronea applicazione dell'art. 323 c.p. e contraddittorietà della motivazione circa la ritenuta sussistenza del dolo intenzionale del delitto di abuso d'ufficio, che la Corte territoriale deduce unicamente dall'evidenza della violazione di legge posta in essere dal ricorrente;
Considerato che per gli enti locali l'art. 51 comma 5 della legge n. 142 dell'8.06.1990, ha espressamente previsto, con disposizione successivamente trasfusa nell'attuale art. 110, 1 comma del t.u. n. 267 del 18.08.2000 che "Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire";
che al successivo comma 5 bis del citato art. 51 della L. 142/1990, introdotto dall'art. 6 della L 15.05.1997 n. 127, oggi art. 110, comma 2, del TU 265/2000, è previsto che "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire";
che, contrariamente agli assunti del ricorrente, gli artt. 31 e 34 del Regolamento degli Uffici e Servizi della Provincia di Udine vigente al momento dei fatti - al riguardo attuativo delle norme citate nonché dell'articolo 110, comma 6 TU 265/2000 - prevedono precisi requisiti per l'affidamento dell'incarico di dirigente di struttura amministrativa;
che, a fronte di ciò, la sentenza impugnata (f. 12) ha correttamente ritenuto che il ricorrente, in qualità di Presidente della Provincia di Udine, col decreto numero 65/2006 del 31 ottobre 2006 ha individuato, senza procedura selettiva e sulla base di un rapporto intuitu personae, un soggetto cui conferire l'incarico dirigenziale, il quale si era preoccupato di presentare il proprio curriculum professionale il giorno precedente e all'evidenza difettava dei richiesti requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, trattandosi di soggetto privo di titoli ed esperienza che ne comprovassero la qualificazione professionale in maniera ambientale, in tale ultimo profilo consistendo - tra gli altri pure configurabili nel caso di specie - la violazione di legge necessaria all'integrazione del contestato reato di abuso d'ufficio;
Considerato inoltre, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che se è vero che ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) è necessario che sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia, cosicché' occorre una distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell'illegittimità della condotta (ex multis, Sez. 6, 27.6.2006, Moro), ciò' non significa che l'ingiustizia del vantaggio debba necessariamente derivare da una violazione di regolamento diversa ed autonoma da quella che ha caratterizzato l'illegittimità della condotta, laddove l'accrescimento della sfera patrimoniale del privato debba comunque considerarsi, ad esito della distinta valutazione di cui sopra, conseguito in modo contrario al diritto; che nel caso di specie la contrarietà a diritto del vantaggio patrimoniale acquisito dal soggetto prescelto deriva dall'ottenimento e conseguente svolgimento dell'incarico dirigenziale in mancanza della necessaria qualificazione professionale, in tal modo essendo stata dimostrata -con autonomo accertamento - l'inidoneità' del soggetto vincitore a svolgere la funzione assegnatagli;
Considerato infine, con riferimento alla lamentata insussistenza del dolo intenzionale del delitto di abuso d'ufficio, che la sentenza impugnata (ff. 14 e 15) giustifica in modo del tutto adeguato e immune da vizi logici e giuridici l'esclusione del perseguimento di un prevalente interesse pubblico, valorizzando al riguardo plurimi, significativi e convergenti elementi (l'avere il ricorrente individuato il soggetto cui conferire l'incarico dirigenziale senza alcuna procedura selettiva e sulla base di un rapporto intuitu personae, allorché questi non aveva ancora conseguito l'abilitazione allo svolgimento della professione forense ed era sprovvisto dei requisiti minimi di legge, in mancanza di qualsivoglia - pure postulata - ragione d'urgenza e di reale necessità dell'operata duplicazione delle figure apicali della Direzione d'Area Ambiente - e dei relativi costi a carico dell'Amministrazione provinciale - essendo tutto ciò reso vieppiù manifesto dalla pretestuosa motivazione del decreto presidenziale in questione) e risultando dal testo della sentenza impugnata, contrariamente agli assunti del ricorrente, che l'istruttoria interna si era dimostrata negativa (le responsabili delle direzioni del personale e del servizio finanziario ed il segretario generale avevano espresso contrarie ed inequivocabili indicazioni e il ricorrente era quindi assolutamente in grado di percepire la illegittimità della procedura conclusasi con la delibera presidenziale a sua firma);
Ritenuto peraltro che il reato per il quale è intervenuta condanna nei gradi di merito deve ritenersi prescritto, poiché l'abuso d'ufficio è reato di evento che si realizza al concreto verificarsi del vantaggio ingiusto e a tal fine deve considerarsi il momento della stipula dell'atto negoziale con cui la sfera del privato è ingiustamente accresciuta o, in mancanza di un atto negoziale, quello dell'affidamento dell'incarico o del servizio (Sez. 6, 2.10.2013, La Chimia; Sez. 6, 12.2.2014, Iorio);
che nel caso di specie, il termine massimo ai sensi dell'art. 161 comma 2 c.p., pari a 7 anni e sei mesi, decorre dalla data della delibera di conferimento dell'incarico, adottata il 31.10.2006, ed è stato sospeso per 60 giorni all'udienza dell'8.11.2011 e per 2 mesi e 27 giorni all'udienza dell'11.7.2013, così che il reato si è prescritto in data 25 settembre 2014.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
19-03-2015 23:27
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