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Sentenza

Abnormità del provvedimento e qualificazione giuridica del fatto da accertare.
Abnormità del provvedimento e qualificazione giuridica del fatto da accertare.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 aprile – 24 luglio 2015, n. 32600
Presidente Conti – Relatore Di Salvo

Ritenuto in fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il Gip, in esito alla discussione svoltasi in rito abbreviato, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, ex art. 521 cod. proc. pen., ritenendo la diversità del fatto ascrivibile a C.G. e Z.G., originariamente imputati del reato di cui agli artt. 319-321 cod. pen. perché Z.G., quale sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, appartenente ai Servizi di informazione del governo italiano, sulla base di un previo accordo corruttivo, intercorso tra lui, S.N. e C.G., dapprima accettava la promessa di un ingentissimo compenso e successivamente riceveva la somma di Euro 400.000 nonché un ulteriore assegno di Euro 200.000, non incassato, per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, mettendosi a disposizione per l'illecito trasporto in Italia, dalla Svizzera, di 20 milioni di Euro, in contanti, procurando un vettore aereo nonché la vigilanza armata di personale dell'Arma. Il Gup ha ritenuto che il fatto fosse diverso perché il prezzo della corruzione era da individuarsi nella promessa di una somma di danaro da dare a un frate, per la costruzione di un santuario, e non nei 400.000 Euro, le cui modalità di consegna connotavano una pretesa fondata su rimborsi spese maggiorati.
Il PM ricorrente sostiene l'abnormità del provvedimento in disamina, in quanto, con esso, il giudice dell'abbreviato ha decretato l'infondatezza dell'ipotesi d'accusa, senza chiarire sulla base di quali dati di fatto e di quali ragioni di diritto egli sia addivenuto alla conclusione secondo la quale l'erogazione allo Z.   della somma di Euro 400.000 sia qualificabile come rimborso spese, contraddittoriamente definito "maggiorato" dal Gup, anziché come compenso per un'illecita attività volta all'occulto rimpatrio della somma in contanti di 20 milioni di Euro, da espletarsi sfruttando la qualifica di appartenente ai servizi di informazione e di sicurezza, rivestita dall'imputato Z.  , per eludere i controlli aeroportuali. Nel caso di specie, non ci si trova infatti di fronte ad un fatto diverso ma ad una diversa valutazione da parte del giudice, che, senza alcuna motivazione, ha liquidato l'imputazione formulata dal pubblico ministero e ne ha indicato un'altra. Ma la questione in ordine alla contropartita dell'atto illecito (promessa di 600.00 Euro, poi mantenuta per Euro 400.000, o promessa di atto di beneficenza a un terzo) è una questione di merito, come tale da decidere non con un provvedimento di restituzione atti al pubblico ministero, ma con la sentenza di merito. D'altronde, il giudice sostiene che il pubblico ufficiale Z. si sarebbe fatto corrompere non per trarre un'utilità per sé ma per procurare un'utilità ad altri e cioè a Frate C.E. e questo è un fatto nuovo, non un fatto diverso. Per di più, il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero è stato emesso senza invitare il requirente a modificare l'imputazione. Nella sostanza, il giudice ha emesso una sentenza di merito adottata in forma di ordinanza e carente di motivazione, essendosi limitato, a fronte di un vasto e articolato compendio probatorio, a indicare un frammento di una conversazione, senza neanche esplicitare le ragioni della ritenuta decisività di esso. Viceversa, in senso favorevole all'imputazione formulata dal pubblico ministero si erano già espressi il giudice della cautela, il Tribunale del riesame, questa suprema Corte, che ha annullato, con rinvio, il provvedimento cautelare affinché venisse approfondita la posizione di C., e infine il Gip che ha disposto il giudizio immediato.
Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.
2. Con memoria depositata in data 9-4-2015, la difesa dell'imputato Z. ha chiesto rigetto del ricorso.
3. Con requisitoria depositata il 21-1-2015, il P.G. presso questa Corte ha chiesto annullamento dell'ordinanza.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato. Sez. U. 26 marzo 2009 n. 25957, Toni, (Rv 243590) ha chiarito che l'abnormità può essere riscontrata: a) allorché il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto); b) allorché il provvedimento giudiziale costituisca estrinsecazione di un potere che, pur essendo previsto dall'ordinamento, è stato esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella prefigurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).
Trattasi della c.d. abnormità strutturale, ravvisabile nel caso in disamina e distinta dall'abnormità funzionale, che, in questa sede, non interessa. Il provvedimento gravato si basa infatti sull'assunto che il fatto, quale emerge dagli atti, sia diverso da quello contestato. Orbene, si definisce "fatto" il complesso degli accadimenti che integrano gli estremi del reato, nella sua giuridica configurazione, in quanto elementi costitutivi o circostanziali (Cass., Sez. 6, 14-11-1991, Casanova). Il "fatto diverso" è un accadimento storico che presenta connotazioni materiali difformi da quelli descritti nell'imputazione originaria, rendendo necessaria una modifica della contestazione degli elementi essenziali del reato (Cass. Sez. 5, 25-8-1998 n 10310). Non si tratta dunque di un fatto ulteriore rispetto a quello contestato ab origine ma del medesimo episodio storico, che tuttavia risulta essersi svolto in un tempo, in un luogo o con modalità difformi da quanto descritto nell'imputazione.
L'emergere di ulteriori fatti di rilevanza penale, accanto a quelli originariamente contestatasi inscrive invece nel paradigma del fatto nuovo o del reato concorrente. Per "fatto nuovo", nell'ottica delineata dall'art. 518 cod. proc. pen., si intende un accadimento ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato e del tutto distinto da quest'ultimo, ossia un episodio storico che non si sostituisce ma si aggiunge a quello oggetto dell'imputazione originaria, affiancandolo quale autonomo thema decidendum (Cass., Sez. 6, 19-10-2010 n. 6987/11). Ne deriva che il fatto nuovo può coesistere con quello per cui si procede mentre il fatto diverso è incompatibile con la ricostruzione iniziale. Qualora poi il fatto storico emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale sia legato a quello originariamente contestato da vincolo di connessione ex art. 12 lett. b) cod. proc. pen., configurando un'ipotesi di continuazione o di concorso formale di reati, ricorre la fattispecie di reato concorrente, contemplata dall'art. 517 comma 1 cod. proc. pen.. Orbene, tanto nell'ipotesi di reato concorrente quanto in quella di fatto nuovo, ove il p.m. non proceda a contestazione suppletiva, il giudizio seguirà il suo corso e il giudice si pronuncerà esclusivamente in merito all'imputazione originaria, fermo rimanendo il potere della pubblica accusa di procedere in separata sede in merito ai fatti ulteriori, emersi nel corso del dibattimento. Dunque, la mancata contestazione suppletiva - per il mancato ricorrere delle condizioni previste dagli artt. 517 e 518 cod. proc. pen. o semplicemente perché il pubblico ministero, pur in presenza di esse, non vi abbia proceduto - non abilita il giudice a disporre la restituzione degli atti al requirente, provocando così un indebito regresso dell'azione penale. L'unico effetto della mancanza di contestazione suppletiva è che il thema decidendum rimane circoscritto all'ambito originario dell'imputazione formulata e la pubblica accusa dovrà promuovere una distinta azione penale in relazione al fatto nuovo o al reato concorrente. Ed infatti l'art. 521 cod. proc. pen. circoscrive il potere del giudice di restituire gli atti al p.m. all'ipotesi di fatto diverso, ad esclusione dell'ipotesi dell'emergere di fatto nuovo o di reato concorrente.
2. Nel caso di specie, accanto ai fatti originariamente contestati (dazione di Euro 400.000, a titolo di compenso per l'illecito trasporto di ingente somma di denaro dalla Svizzera all'Italia, da parte del pubblico ufficiale, Z. , secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato), il giudice ha rilevato ulteriori profili di corruzione (promessa di destinare parte della provvista a Frate C.E., per la costruzione di un santuario). Non risulta però dal provvedimento impugnato che sia emerso che il fatto originariamente contestato si sia svolto in tempi, in luoghi o con modalità difformi da quelle descritte nell'imputazione. Esula pertanto l'ipotesi del fatto diverso, che è l'unica in relazione alla quale sia consentita al giudice la restituzione degli atti al pubblico ministero. A fronte dell'esercizio dell'azione penale, in relazione al fatto originariamente contestato, il giudice avrebbe pertanto dovuto comunque emettere sentenza, anche per dare al requirente la possibilità di proporre impugnazione. Relativamente poi agli ulteriori fatti costituenti reato riscontrati - e cioè alla promessa di danaro al frate -, avrebbe dovuto disporre la trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero, per le valutazioni di competenza. Emettendo il provvedimento impugnato, invece, il giudice ha vincolato il pubblico ministero a contestare un altro fatto, senza che, relativamente a quello oggetto dell'originaria imputazione, vi fosse stata una pronuncia giudiziale. Tale potere non spetta al giudice. Il disposto dell'art. 521 cod. proc. pen. è infatti correlato all'esercizio del diritto di difesa (Sez. U. 19-6-1996, Di Francesco; Sez. U. 15-7-2010 n. 36551, Carelli, Rv n. 248051), poiché dal mutamento dei lineamenti fattuali dell'addebito può derivare un mutamento delle connotazioni essenziali dell'ipotesi accusatori, nel suo raccordo con gli elementi probatori e gli argomenti di difesa (Cass. sez. I 8-3-94, Rampinelli, Rv n. 198273). Ma certamente l'applicazione del disposto dell'art. 521 cod. proc. pen. non può produrre l'effetto di vincolare il pubblico ministero a contestare un'accusa formulata dal giudice, in violazione della sfera di attribuzioni riservata all'organo requirente.
3. Il giudice ha pertanto esercitato un potere non previsto dall'ordinamento, ponendo in essere un atto abnorme, che ha prodotto un effetto del pari abnorme e cioè l'indebito i regresso dell'azione penale. Non sempre infatti quest'ultimo, pur quando sia stato irritualmente disposto, può definirsi abnorme. Deve infatti distinguersi, al riguardo, tra regresso tipico conseguente al legittimo esercizio dei poteri spettanti al giudice, in presenza dei presupposti previsti dalla legge; regresso illegittimo, conseguente all'esercizio, da parte del giudice, di un potere riconosciutogli dall'ordinamento, ma non correttamente attivato, in assenza dei presupposti di legge, come, ad esempio, nel caso in cui sia stata erroneamente dichiarata la nullità del decreto di citazione diretta per omessa notificazione dell'avviso ex art. 415 - bis cod. proc. pen., viceversa ritualmente notificato; regresso abnorme, conseguente ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere (Sez. U., Toni, cit.), come nel caso in disamina.
Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata senza rinvio e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma.
Avv. Antonino Sugamele

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