Usa una mazza da baseball per colpire un uomo alla testa: è tentato omicidio.
Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 27 maggio – 1 ottobre 2014,
n. 40642
Presidente Cortese – Relatore Sandrini
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza pronunciata il 7.11.2013 il Tribunale di Catania, costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., ha confermato l'ordinanza in data 18.10.2013 con cui il Giudice per le indagini preliminari in sede aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di M.A. per il reato di tentato omicidio commesso il (omissis) in danno di S.A. , che era stato ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale di (…) dopo aver riportato gravi lesioni al capo (e ad altre parti del corpo), consistenti in un'emorragia cerebrale e fratture varie.
Sulla base delle dichiarazioni del figlio della vittima e della teste oculare R.L. , successivamente confermate dallo stesso S. , era emerso che quest'ultimo, nel corso del pomeriggio, era intervenuto in soccorso della moglie R.C. , che stava litigando con una connazionale di nome Gabriela davanti all'abitazione di F.D. , della quale R.L. era la badante; il S. , sopraggiunto a bordo di un motociclo, aveva iniziato a insultare G. in italiano, provocando l'intervento dell'indagato, fidanzato di quest'ultima, il quale lo aveva colpito violentemente con una mazza da baseball o con un bastone prelevato dalla sua autovettura, facendolo cadere a terra sanguinante. Il M. , in sede di riesame, aveva allegato di essere intervenuto a difesa propria e della fidanzata, contro la quale il S. aveva lanciato il motociclo, temendo che l'uomo fosse armato in quanto aveva avvicinato la mano alla tasca, e precisava di aver inferto due soli colpi al proprio contendente, facendolo cadere a terra dove questi aveva sbattuto il viso.
Il Tribunale non reputava credibili le dichiarazioni dell'indagato, sulla scorta di quanto riferito dalla teste estranea R.L. , sentita nell'immediatezza del fatto, che non aveva descritto alcuna aggressione fisica del S. nei riguardi del M. (né della Gabriela), mentre quest'ultimo aveva colpito repentinamente e furiosamente la vittima con numerosi e violenti colpi, che avevano costituito la causa diretta delle gravi lesioni patite dall'uomo; riteneva perciò la condotta dell'indagato idonea e inequivocamente diretta, secondo un giudizio prognostico ex ante, a cagionare la morte della vittima, in relazione all'idoneità dello strumento d'offesa, della regione vitale attinta dai colpi, della loro natura violenta e reiterata, della gravità delle lesioni; escludeva la ricorrenza di un'ipotesi di legittima difesa, anche putativa o eccedente colposamente i limiti dell'esimente, in relazione alla condotta del S. priva di connotazioni aggressive e non caratterizzata dal possesso di strumenti atti ad offendere; e giudicava la misura applicata dal GIP, che confermava, adeguata a contenere il pericolo di fuga e di recidiva.
2. Ricorre per cassazione M.A. , a mezzo del difensore, deducendo due motivi di doglianza.
2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen., e vizio di motivazione, censurando la ritenuta idoneità e direzione inequivoca degli atti posti in essere dall'indagato a cagionare la morte della vittima, nonché la sussistenza all'animus necandi, negando che dagli atti d'indagine fosse emerso che il S. fosse stato attinto ripetutamente al capo e rilevando come il M. e la vittima non si conoscessero, così da convalidare la tesi difensiva secondo cui il ricorrente si era limitato a reagire all'aggressione altrui, usando un bastone di legno idoneo a procurare lesioni, compatibili con la caduta a terra del S. , ma non a uccidere; deduce che il S. non aveva mai perso conoscenza, si era allontanato coi suoi mezzi dai luoghi, recandosi in ospedale, dopo che l'indagato aveva interrotto di sua iniziativa l'azione lesiva; invoca la documentazione clinica attestante che il S. non aveva corso pericolo di vita, essendo stato dimesso 12 giorni dopo il ricovero a seguito di accertamenti diagnostici che avevano escluso la necessità di un intervento chirurgico urgente.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 52 e 55 cod. pen., e vizio di motivazione, lamentando l'omessa valutazione della sussistenza della scriminante della legittima difesa, o del relativo eccesso colposo, con riguardo alla condotta aggressiva posta in essere dal S. , che aveva indotto nell'indagato la convinzione di trovarsi esposto, insieme alla compagna, al pericolo attuale di un'offesa ingiusta, anche in relazione al timore che il contendente fosse armato di coltello, così da rendere proporzionato il ricorso all'uso del bastone per colpirlo.
Considerato in diritto
1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e, perciò, inammissibili.
2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto il compendio indiziario acquisito idoneo a qualificare la condotta dell'indagato nei termini di un tentato omicidio (anziché nel meno grave reato di lesioni personali) sulla scorta di argomentazioni congrue e logicamente coerenti alla puntuale esposizione delle risultanze d'indagine, valorizzando in particolare la dinamica dell'episodio delittuoso descritta dalla teste, estranea e disinteressata, R.L. (che aveva assistito ai fatti in quanto badante della persona anziana dinanzi alla cui abitazione si erano svolti), e facendo corretta applicazione dei principi di diritto, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di apprezzamento dell'idoneità e della direzione inequivoca degli atti a commettere lo specifico delitto ipotizzato, secondo il criterio della prognosi postuma, nonché in tema di riscontro probatorio dell'animus necandi.
Alla stregua di tali principi, la valutazione intesa ad accertare - ex art. 56 cod. pen. - se gli atti compiuti dall'agente risultino dotati di oggettiva idoneità a offendere e mettere in concreto pericolo il bene della vita, protetto dalla norma incriminatrice, e rivelino l'intenzione di commettere il delitto di cui all'art. 575 cod. pen., deve essere compiuta "ex ante", anche se sulla scorta di una prognosi necessariamente postuma rispetto al reale accadimento degli eventi, imponendo al giudice di collocarsi idealmente nella situazione che si presentava al soggetto attivo del reato nel momento in cui ha posto in essere la condotta, tenendo conto degli esiti prevedibili dell'azione nelle condizioni date, senza che il relativo giudizio possa essere condizionato dagli effetti realmente raggiunti (ex multisi Sez. 1 n. 32851 del 10/06/2013, Rv. 256991; Sez. 1 n. 16612 dell'I 1/02/2013, Rv. 255643; Sez. 1 n. 27918 del 4/03/2010, Rv. 248305; Sez. 5 n. 34242 dell'1/07/2009, Rv. 244915).
Con particolare riguardo alla sussistenza dell'animus necandi, la cui prova è legittimamente ricavabile attraverso un procedimento logico d'induzione da altri fatti certi (Sez. 1 n. 28175 dell'8/06/2007, Rv. 237177; Sez. 1 n. 15023 del 14/02/2006, Rv. 234129), il provvedimento gravato ha correttamente valorizzato, sulla base di quanto dichiarato dalla teste R.L. , gli elementi rappresentati dall'idoneità dello strumento utilizzato dal M. per offendere la vittima (costituito da una mazza da baseball o comunque da un bastone appositamente prelevato dalla sua autovettura), dalla pluralità, intensità e violenza dei colpi inferti in rapida successione alla persona offesa, dalla loro direzione al capo della vittima, sede di organi vitali, dalla furia aggressiva e dalle modalità cruente che avevano connotato l'azione dell'indagato, posta in essere in modo repentino nei confronti di una persona disarmata che si era limitata a scambiare delle mere offese verbali, nonché dalla stessa oggettiva gravità degli esiti lesivi direttamente cagionati dai colpi inferti (consistiti in emorragia cerebrale sottocorticale frontale bilaterale post traumatica con soffusione ematica intraparenchimale in sede temporale sinistra; frattura con affossamento tempore parietale sx; frattura ossa proprie del naso; frattura seno mascellare dx e sx; trauma occhio sx), restando inconferente che la vittima - secondo quanto allegato dal ricorrente - fosse stata dimessa dall'ospedale (soltanto) dodici giorni dopo il ricovero, senza necessità di un intervento chirurgico.
3. Puntualmente argomentata e giuridicamente corretta è anche la motivazione con cui il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti della legittima difesa o del relativo eccesso colposo, come causa di esclusione o di attenuazione della colpevolezza dell'indagato: anche in questo caso l'ordinanza impugnata ha coerentemente richiamato e valorizzato le dichiarazioni della teste R.L. , che non solo hanno escluso qualsiasi atto di aggressione fisica posto in essere, o anche solo accennato, dalla vittima, limitatasi a indirizzare delle mere frasi ingiuriose alla ragazza che accompagnava il M. , ma ha descritto l'azione dell'indagato nei termini di un attacco portato con furiosa e spropositata violenza nei confronti di una persona disarmata, così da collocarsi totalmente al di fuori del paradigma della difesa e della reazione legittima, posto che nessuna ipotetica situazione di pericolo per l'incolumità personale del M. o della sua compagna era - anche solo colposamente o putativamente - rappresentabile (vedi Sez. 5, n. 26172 dell'I 1/05/2010, Rv. 247898, secondo cui l'assenza della necessità di rimuovere il pericolo di un'aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata impedisce ex se di ravvisare l'eccesso colposo, che si caratterizza per l'erronea valutazione di detto pericolo, e Sez. 1 n. 3464 del 24/11/2009, Rv. 245634, secondo cui l'errore dell'agente deve comunque trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta).
4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo quantificare in 1.000 Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dalla somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p..
06-10-2014 14:56
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