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Sentenza

Usa il tapis roulant per la sua forma fisica e disturba solo gli occupanti dell'appartamento al piano sottostante. Non è reato.
Usa il tapis roulant per la sua forma fisica e disturba solo gli occupanti dell'appartamento al piano sottostante. Non è reato.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 marzo – 24 aprile 2014, n. 17725
Presidente Chieffi – Relatore La Posta

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 14.11.2012 il Tribunale di Pescara, sezione distaccata di San Valentino in A.C., condannava G.V. alla pena di euro 200 di ammenda, ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, in relazione al reato di cui all'art. 659 cod. pen. per avere disturbato il riposo e le occupazioni di I.A., abitante nell'appartamento al piano sottostante, con rumori e vibrazioni.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione avuto riguardo alla configurabilità del reato contestato, atteso che non risulta affatto provato che le vibrazioni prodotte dal tapis roulant provocassero un rumore tale da arrecare disturbo. Rileva, altresì, che non è stata in alcun modo indicata la idoneità anche in astratto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone.
Tanto è stato ribadito nella memoria difensiva con la quale si chiede dichiararsi non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato contestato.

Considerato in diritto

Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato.
Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 659 comma primo cod. pen., trattandosi di reato di pericolo presunto, pur non essendo necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, occorre la sussistenza della idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di persone (Sez. 1, n. 40393, 08/10/2004, Squizzato, rv. 230643).
Nella specie, invero, il tribunale, pur affermando la necessità di tale presupposto, non ha dato atto della accertata sussistenza di elementi dai quali poteva trarsi la cd. diffusività del rumore derivante dall'uso del tapis roulant, evidenziando, anzi, che gli appartamenti adiacenti a quelli del ricorrente non erano abitati e che al piano sottostante vi era soltanto la persona offesa.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto contestato al ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Avv. Antonino Sugamele

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