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Sentenza

Un uomo viene condannato per associazione a delinquere essendo l'autista di fiducia di uno dei principali imputati, in favore del quale ha svolto compiti appunto fiduciari. Confermata la condanna dal Supremo Collegio.
Un uomo viene condannato per associazione a delinquere essendo l'autista di fiducia di uno dei principali imputati, in favore del quale ha svolto compiti appunto fiduciari. Confermata la condanna dal Supremo Collegio.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 giugno – 27 agosto 2014, n 36182
Presidente Garribba – Relatore Villoni

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'Appello di Roma, a conferma di quella emessa dal GUP del locale Tribunale in data 26/04/2012 in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna inflitta in primo grado a B.F. alla pena complessiva di due anni e quattro mesi di reclusione per il reato di associazione per delinquere (art. 416, commi 1, 2, 3, 5 cod. pen., capo 1), nonché per i reati - fine di concorso in bancarotta fraudolenta pluriaggravata (artt. 216 comma 1 n. 1, 219 comma 1, 223 commi 1 e 2 n. 2 r.d. n. 267 del 1942, capo 19) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d. lgs. n. 74 del 2000, capi 17 e 18), tutti ulteriormente connotati dall'aggravante della transnazionalità di cui all'art. 4 l. n. 146 del 2006; confermava, altresì, la condanna alle pene accessorie ed alle statuizioni in favore delle parti civili costituite Equitalia Spa ed Equitalia Sud Spa, nonché la confisca per equivalente di un immobile di proprietà dell'imputato.
Più specificamente, l'accusa mossa al B. è di essere stato partecipe dell'associazione per delinquere promossa e capeggiata dai commercialisti P.C. e M.C. , specializzatasi nel realizzare la stipula di atti di compravendita immobiliare tra società del medesimo gruppo economico col fine di individuare quelle cui accollare prima i rilevanti debiti tributari - di cui veniva omesso il pagamento - derivanti dalle operazioni negoziali e da destinare poi a tempestivo ma fittizio trasferito all'estero (generalmente in Bulgaria o Gran Bretagna), onde sottrarle alle procedure concorsuali fallimentari; in tale contesto il B. è stato individuato come l'autista e uomo di fiducia del M. , formale amministratore in qualità di suo prestanome di almeno quindici società di cui due trasferite all'estero, nonché delegato ad operare su diversi conti bancari di varie società del gruppo.
La Corte ha respinto tutte le doglianze difensive articolate nei motivi d'appello, non accogliendo la tesi dell'assenza di responsabilità per essere stato l'imputato un mero prestanome, come tale privo della coscienza e volontà di partecipare sia al sodalizio criminale sia alle ulteriori condotte che gli vengono addebitate, non possedendo un livello tecnico-professionale atto a fornire il proprio consapevole contributo all'associazione (pagg. 14-16 motivazione).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo: a) mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 416 cod. pen. e all'aggravante di cui all'art. 4 l. n. 146 del 2006, venendogli ascritte condotte materiali che come tali non possono costituire prova della partecipazione alla struttura piramidale di cui si assume facciano parte soggetti professionalmente qualificati (commercialisti, avvocati, notai, etc.) a confronto delle sue mansioni di autista, sia pure al servizio di uno degli imputati principali; b) difetto assoluto di motivazione in ordine alla disposta confisca per equivalente, non essendo mai emerso alcun profitto ricavato dalle condotte in addebito; c) mancanza assoluta di motivazione in relazione alla richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed all'omessa audizione del coimputato C.R. , autore di ripetute dichiarazioni a lui favorevoli.
È stata, invece, separata la posizione dell'altro ricorrente D.C.D. , in esito a differimento della deliberazione ad altra udienza ai sensi dell'art. 615, comma 1 cod. proc. pen..

Considerato in diritto

3. Il ricorso appare manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 L'affermazione di responsabilità, ribadita in grado di appello dalla sentenza impugnata, si fonda sul riconosciuto ruolo del ricorrente quale uomo di fiducia di uno dei principali imputati, M.C. , in favore del quale si è ritenuto avere egli svolto compiti appunto fiduciari, quali la custodia di una pen drive contenente la contabilità occulta del gruppo societario al M. facente capo, l'amministrazione formale di congruo numero (quindici) di società del gruppo, la delega ad operare sui relativi conti correnti.
Per l'espletamento di tali mansioni, non occorreva certamente lo stesso livello culturale o di formazione professionale né del dominus né di coloro che con lui sono stati riconosciuti compartecipi dell'associazione per delinquere avente le citate finalità, essendo sufficiente la dimostrazione ad opera del partecipe di un'incondizionata affidabilità a vantaggio del soggetto che rivestiva ruolo apicale, compito cui il B. ha assolto in pieno e fino in fondo.
Non è dato, dunque, ravvisare nella decisione impugnata alcuno dei vizi di motivazione che le vengono imputati, dovendosi anzi osservare che in una struttura associativa criminale piramidale, come quella asseritamente riconosciuta in sentenza, svolge un ruolo comunque significativo il partecipe che funga da affidatario esclusivo di notizie riservate o da custode di beni ed oggetti di rilevante significato per le sorti del sodalizio.
Ma a ben vedere non è questo il caso del B. , il quale consentendo la spendita del proprio nome nella formale rappresentanza di più organismi societari, nonché il deposito della sottoscrizione per operare sui conti correnti societari - sia pur limitata, come egli sostiene, alla mera firma di documenti sottopostigli dal coimputato C. - ha compiuto, come correttamente ricordato dalla Corte territoriale, plurimi atti di gestione societaria "sintomatici dell'effettiva consapevolezza... delle condotte integranti i reati fine dell'associazione”.
In tal modo egli ha assolto al compito di tenere il più possibile indenne il M. dall'adozione nei suoi confronti di azioni ispettive, indagini conoscitive, provvedimenti sanzionatori concernenti le citate società, quand'anche detto compito possa essergli stato affidato - come ancora il ricorrente sostiene - da persona diversa dal diretto interessato, vale a dire dal coimputato C. .
L'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale può, del resto, essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione presuppongano un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi e siano perciò tali da evidenziare con certezza la sussistenza del vincolo (Cass. Sez. 3, n. 43822 del 16/10/2008, Romeo e altri, Rv. 241628).
3.2 Con riferimento agli ulteriori motivi di doglianza, si osserva che proprio gli effetti scaturiti dall'assolvimento dell'incarico di fiduciario rende del tutto ininfluente il profilo della non accolta istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale riferita alla persona del C. , atteso che non appaiono affatto decisive le modalità o le motivazioni di assunzione di quel ruolo, quanto il concreto apporto - come sopra sinteticamente esposto - fornito dal compartecipe alle attività ed alle finalità del gruppo associato.
Quanto, infine, alla dedotta nullità della confisca per equivalente, è d'uopo osservare che essendo il B. stato riconosciuto responsabile anche del reato di natura tributaria di cui all'art. 11 d. lgs. n. 74 del 2000 (capo 17), alla condanna consegue obbligatoriamente ai sensi dello art. 1 comma 143 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 la confisca per equivalente del profitto, corrispondente nella specie all'ingente debito tributario ivi indicato.
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si stima equo liquidare in Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende; segue, inoltre, la condanna alle spese in favore delle parti civili per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili Equitalia SpA ed Equitalia Sud SpA che liquida in complessivi Euro 3.000,00 aumentate delle spese generali, oltre IVA e CPA.
Avv. Antonino Sugamele

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