Un uomo scippa un'anziana donna che cade rovinosamente a terra procurandole delle lesioni. Il ladro risponde di furto e lesioni. Dolo eventuale. La Cassazione conferma condanna.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 29 gennaio – 1 aprile 2014, n. 15022
Presidente Zecca – Relatore Romis
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 7 aprile 2009 il Tribunale di Milano condannava R.E. alla pena ritenuta di giustizia in quanto dichiarato colpevole del delitto di furto con strappo in danno di S.T. ai sensi dell'art. 624 bis c.p. e del delitto di lesioni personali volontarie cagionate alla stessa S. in occasione del furto (reati commessi il 29 novembre 2011, in concorso con persona rimasta ignota).
2. La Corte d'Appello di Milano, a seguito di gravame dell'imputato, confermava l'impugnata decisione, disattendendo, per la parte che in questa sede rileva, la tesi difensiva secondo cui non vi sarebbe stato dolo in capo al R. quale cosciente volontà di cagionare alla vittima le lesioni descritte nel capo di imputazione.
3. Ricorre per cassazione il R., tramite il difensore, denunciando violazione di legge e reiterando la tesi secondo cui non sarebbe stata raggiunta la prova della previsione e dell'accettazione dell'evento consistito nelle lesioni riportate dalla S., non avendo la Corte territoriale indicato gli elementi concreti al riguardo: la condotta del R. si sarebbe concentrata esclusivamente sull'impossessamento della borsetta della parte lesa, e non sarebbero emerse circostanze atte a corroborare la previsione e la volizione da parte del medesimo delle successive lesioni patite dalla S.
3.1. Sono pervenute in data 23 gennaio 2014 conclusioni scritte dell'avv. G.F., difensore della parte civile V.G. erede della defunta S.T., con allegata nota spese.
Considerato in diritto
1. Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure dedotte.
1.1. Come precisato dalla Corte territoriale, la dinamica dei fatto è stata così accertata: il R. si era avvicinato all'anziana vittima (nata nel 1922) a bordo di un motoveicolo guidato da un complice rimasto ignoto e le aveva strappato la borsetta facendola cadere a terra; la donna aveva quindi riportato lesioni personali. Muovendo da tali presupposti fattuali, i giudici di seconda istanza hanno ritenuto il comportamento dell'imputato indicativo senza ombra di dubbio della sussistenza di un dolo eventuale di lesioni, osservando testualmente che deve ritenersi "conseguenza del tutto prevedibile - e pertanto soggettivamente accettata - per colui che si appresti a strappare la borsetta ad una donna, specie se molto anziana, la conseguente possibile caduta a terra della vittima, anche con esito analogo a quello in concreto verificatosi"; la Corte distrettuale ha inoltre sottolineato che "tale tipo di conseguenza è ancor più probabile ove la borsetta, come nel caso di specie, venga strappata da una persona a bordo di un motorino, per la maggior forza che il movimento del veicolo può imprimere allo strappo".
1.2. Orbene trattasi di argomentazioni e considerazioni pienamente condivisibili sul piano logico e giuridico, e del tutto in linea con l'indirizzo interpretativo affermatosi in materia nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui "integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi" (in termini, Sez. 5, n. 35075 del 21/04/2010 Ud. - dep. 29/09/2010 - Rv. 248394): la volontaria applicazione della violenza fisica ad una persona, indipendentemente dalla forma in cui viene esercitata - nel caso in esame, con uno strattone connesso allo strappo della borsetta in danno di persona di età avanzata e quindi all'evidenza in condizioni di precario equilibrio - integra certamente il reato di cui all'art. 582 c.p., ogniqualvolta produca l'effetto di cagionare una lesione. Principio che trova conferma anche nello stesso precedente evocato dal ricorrente, cioè la sentenza n. 11222/2010 - in tema di sinistro stradale - con la quale è stata evidenziata la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente: "La cosiddetta colpa cosciente (aggravata dalla previsione dell'evento) consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione e prospettazione che esso non si verificherà, e si differenzia pertanto dal dolo eventuale che si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione dell'evento non direttamente voluto seppure rappresentato, e non soltanto dalla situazione di pericolo posta in essere, con la conseguenza di una condotta tenuta anche a costo di determinazione di quell'evento" (Sez. 4, n. 11222 del 18/02/2010 Ud. - dep. 24/03/2010 - Rv. 249492, P.G. e p.c. in proc. Lucidi).
2. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Non possono essere prese in considerazioni le conclusioni e la nota spese della parte civile in quanto non depositate in udienza con la presenza del difensore, ma semplicemente spedite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
01-04-2014 23:34
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