Truffa aggravata ai danni dello Stato e frode nelle c.d. quote latte: per la Cassazione non opera il principio di specialita'.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-03-2014) 20-06-2014, n. 26788
REATO IN GENERE
TRUFFA
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente -
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere -
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere -
Dott. BELTRANI Serg - rel. Consigliere -
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.F. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 5/2013 TRIB. LIBERTA' di PORDENONE, del 11/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
Svolgimento del processo
1. Con decreto in data 8 febbraio 2013 il GIP del Tribunale di Pordenone ha disposto nei confronti di P.F. e della società "Coop. Agricola Nord Est latte a r.l." di P.F. il sequestro preventivo per equivalente della somma di Euro 5.378.933,22 pari rispettivamente al profitto tratto dall'indagato dal reato di cui all'art. 61 c.p., n. 7, art. 81 cpv. c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1, e dall'ente (del quale il P. era all'epoca dei fatti legale rappresentante) dall'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 24, commi 1 e 2.
1.1. Il Tribunale di Pordenone, sezione riesame, adito ex art. 324 c.p.p., dal P. e dall'ente indicato, con il provvedimento indicato in epigrafe ha confermato il predetto provvedimento.
2. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 321 c.p.p. e ss., ed a tutte le altre norme che presiedono alla corretta valutazione della sussistenza del c.d. fumus boni iuris "per la concessione della misura cautelare reale - conseguente travisamento del fatto e di diritto e vizio di ultrapetizione" (lamenta che erroneamente sarebbe stata ritenuta la fittizietà della società cooperativa, e la sua artificiosa costituzione soltanto al fine di eludere la normativa vigente in tema di quote latte, ovvero per non pagare il c.d. prelievo supplementare da versare all'AGEA, poichè al contrario plurimi elementi - che riepiloga a f. 5 s. del ricorso - evidenzierebbero che essa è realmente operante da oltre un decennio; inoltre, il Tribunale sarebbe incorso in un palese vizio di ultrapetizione, valorizzando come indice della fittizietà dell'ente la sistematica predisposizione mendace di bilanci, dato rilevato in difetto di richieste delle parti; a tale proposito, lamenta, inoltre, che il "prelievo supplementare" dovuto dai soci allevatori alle cooperative non costituisce un credito; il Tribunale non avrebbe, infine, considerato i rilievi - anche documentati - difensivi);
2 - violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 321 c.p.p. e ss., ed al D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 3, convertito nella L. n. 119 del 2003, (lamenta che all'esito delle indagini effettuate dai Carabinieri del NAS su denunzie degli interessati sarebbe emerso che i dati di produzione sono errati o dolosamente alterati, il che avrebbe avuto ripercussioni sulla determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per le produzioni eccedentarie ed errate);
3 - violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alle norme che presiedono alla corretta ed equa valutazione delle prove introdotte dalla difesa a controprova della sussistenza del fumus necessario ai fini dell'adozione dell'impugnato sequestro preventivo - violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, e art. 321 c.p.p.;
4 - violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla normativa di riferimento, alla L. n. 689 del 1981, ed in particolare al criterio di specialità previsto dall'art. 9 della suddetta legge, tra il delitto contestato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, e l'illecito amministrativo di cui alla L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 5, poichè - premessa ancora una volta la non fittizietà della società cooperativa - eventuali violazioni in tema di pagamento del prelievo supplementare costituirebbe al più mero illecito amministrativo sanzionato dalla L. n. 119 del 2003;
5 - violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla normativa in materia di protezione degli animali negli allevamenti di cui al D.Lgs. n. 148 del 2001, con riferimento alla asserita fraudolenta inesattezza dei dati di produzione e dei dati di consistenza di stalla, che emergerebbero dalle risultanze delle investigazioni dei Carabinieri del NAS di cui alle prove documentali prodotte dalla difesa (n. 4 ss. - floppy disks allegati all'atto di riesame): lamenta in particolare l'inattendibilità dei dati utilizzati da AGEA per il conteggio, ai fini di ogni campagna di commercializzazione lattiero casearia, sia del prelievo supplementare imputato allo Stato italiano che del prelievo supplementare imputato ai singoli allevatori;
6 - violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione alla sussistenza di un reale periculum in mora - violazione dell'art. 321 c.p.p. e ss., e della disciplina processuale in tema di sequestro preventivo in relazione a norma extrapenali "tra cui quelle del D.Lgs. n. 148 del 2001".
All'odierna udienza camerale, si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
Motivi della decisione
Il ricorso è integralmente infondato, e va rigettato.
1. Questa Corte Suprema ha già chiarito che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1) rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, non anche l'illogicità manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi ne giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., lett. E), (così Sez. un., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.; conforme, da ultimo, Sez. V, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, CED Cass. n. 248129, per la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa).
2. Ciò premesso, il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Come già ritenuto da altra decisione di questa Corte Suprema (Sez. 2^, sentenza n. 10880 del 26 febbraio 2014), attinente alla medesima questione pur in relazione a diverso indagato e diverso ente, condivisa e ribadita dal collegio, "la premessa teorica da cui prende le mossa l'impostazione accusatoria, fatta propria dal Tribunale del riesame di Pordenone, è costituita dall'avere ritenuto che l'interposizione della Cooperativa tra i singoli soci produttori ed i caseifici acquirenti finali fosse fittizia, consentendo ai produttori di eludere la normativa in tema di quote latte, vendendo, di fatto, direttamente, il latte ai caseifici senza essere gravati del prelievo supplementare. Sulla base di tale premessa è evidente, come peraltro rappresentato nel provvedimento impugnato, che ai fini dell'integrazione del reato, nel limitato ambito di accertamento consentito in questa sede, non rileva l'esistenza in senso fisico e giuridico della Cooperativa, quanto, invece, la strumentale creazione ed utilizzazione della stessa al fine di aggirare il sistema normativo previsto dalla legge n. 119 del 2003 emanata in attuazione del Reg. CEE n. 1788/2003 in tema di prelievo supplementare e di primo acquirente. Detta normativa assegna a ciascun Stato membro un quantitativo massimo di latte producibile, nell'ambito del quale lo Stato attribuisce alle varie aziende produttrici il quantitativo individuale di riferimento, la cosiddetta quota latte; come disincentivo alla produzione di latte in eccedenza a tale quota prefissata, è imposto un prelievo gravante sul produttore e destinato all'AGEA Agenzia per le erogazioni in agricoltura, cosiddetto prelievo supplementare, da annotarsi mensilmente in apposito registro informatico, il cosiddetto SIAN, da parte del primo acquirente del latte con indicazione dell'azienda produttrice che ha conferito il latte in eccedenza rispetto alla quota a lei attribuita, il quantitativo in eccesso ed il relativo importo dovuto a titolo di prelievo supplementare; alle Regioni è attribuito il controllo sull'applicazione della normativa in particolare attraverso il rilascio dell'autorizzazione, in presenza di taluni requisiti, della qualifica di primo acquirente".
2.2. Ciò premesso, rileva il Collegio che il fumus del reato ipotizzato è stato dal Tribunale desunto dai numerosi indici riepilogati a f. 7 s., ai quali non può che farsi rinvio, e che certamente non costituiscono motivazione assente o meramente apparente.
Il Tribunale ha, in particolare, valorizzato, tra gli altri, i seguenti elementi:
- la sede della Cooperativa si trova presso l'azienda agricola e residenza di un ex socio non più conferente ed è descritta (da T.A., in occasione della perquisizione) come un mero recapito postale;
- la Cooperativa non possiede beni mobili od immobili;
- i trasporti del latte dai produttori ai caseifici sono stati sempre effettuati con mezzi di proprietà dei caseifici acquirenti, oppure con autocisterne di vettori terzi pagati direttamente dei caseifici acquirenti;
- la Cooperativa, fin dalla campagna lattiera 2006/2007, non ha mai effettuato le trattenute ai soci sui conferimenti di latte eccedenti le quote loro assegnate, trattenute che poi avrebbero dovuto essere riversate ad AGEA. Sono stati anche descritti e valorizzati i particolari ed inconsueti sistemi di fatturazione (f. 7 s.).
La somma di denaro sottoposta a sequestro è quella corrispondente all'ammontare degli omessi versamenti del prelievo supplementare da parte della Cooperativa, quali risultanti dai dati contenuti nel registro informatico SIAN. Quanto ai dati (pur rilevanti) desunti dal Tribunale del riesame dall'analisi dei bilanci, le doglianze (di ultrapetizione) della difesa appaiono palesemente prive di giuridico fondamento, sol che si consideri che l'ultrapetizione riguarda all'evidenza unicamente il decisum, non anche le argomentazioni poste a fondamento di esso, per le quali vale la disciplina dettata dall'art. 309 c.p.p., comma 9, espressamente richiamato dall'art. 324 c.p.p., comma 7; peraltro, potendo in questa sede essere fatte valere solo la carenza o mera apparenza di motivazione, quello contestato costituirebbe al più un elemento ulteriore, in ipotesi indebitamente o inesattamente considerato e che andrebbe pertanto espunto dal comunque articolato percorso argomentativo del Tribunale del riesame, ma non renderebbe di certo la motivazione del provvedimento impugnato assente o meramente apparente.
I riferimenti del ricorrente alla mancata considerazione di difese e risultanze documentali favorevoli alla difesa sono, infine, del tutto privi della necessaria specificità, perchè le singole argomentazioni cui si intendeva fare riferimento non sono state punto per punto riepilogate e messe in relazione (per evidenziarne, in ipotesi, la totale incongruità) con i singoli punti della decisione impugnata.
Quanto sin qui rilevato esclude la fondatezza e la rilevanza di quanto dedotto nel primo motivo di ricorso: il provvedimento impugnato ravvisa il fumus commissi delicti sull'accertato omesso versamento, da parte della Cooperativa interessata, ad AGEA dei cosiddetti prelievi supplementari, sia pure in presenza di conferimenti di latte da parte dei produttori in misura eccedente le quote loro assegnate e quindi soggetti alla suindicata misura disincentivante; in tali termini va considerata la "fittizietà" della Cooperativa, nel senso che, attraverso l'artifizio costituito dalla creazione di essa, si sarebbe evitato di considerare "primi acquirenti", con le conseguenze per essi previste dalla legge, i caseifici che effettivamente acquistavano il latte dai produttori; a ciò sarebbe seguito l'atto di disposizione patrimoniale, rappresentato dall'omissione da parte di AGEA delle richieste di pagamento delle somme dovute come prelievo supplementare ai reali primi acquirenti.
A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunchè di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, e senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito.
2.3. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, va condiviso e ribadito il principio già affermato da questa Sezione (Sez. 2^, sentenza n. 2808 del 2 ottobre 2008, dep. 21 gennaio 2009, CED Cass. n. 242649) in relazione ad una fattispecie concreta perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del presente ricorso:
"nel delitto di truffa, il danno della vittima può realizzarsi non soltanto per effetto di una condotta commissiva, bensì anche per effetto di un suo comportamento omissivo, nel senso che essa, indotta in errore, ometta di compiere quelle attività intese a fare acquisire al proprio patrimonio una concreta utilità economica alla quale ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui (Fattispecie nella quale l'AGEA, indotta in errore sull'identità dell'effettivo primo acquirente del latte prodotto, causato da fittizia interposizione di società cooperative tra produttore del latte ed acquirente finale, aveva omesso di richiedere il pagamento dei prelievi supplementari sull'eccedenza delle relative quote)".
3. Il secondo, il terzo ed il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente, e sono manifestamente infondati.
Correttamente il Tribunale ha escluso qualsiasi rilevanza, ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al reato ed all'illecito amministrativo ipotizzati, delle indagini effettuate in ordine alla veridicità dei dati di produzione, dando atto che per il relativo procedimento (scaturito dalle interessate denunzie degli stessi allevatori) il P.M. competente aveva presentato richiesta di archiviazione (f. 12).
In ogni caso, il provvedimento impugnato evidenzia (f. 12) da come eventuali (anche se allo stato non accertati) specifici episodi di frode "in ordine all'effettivo numero delle vacche da latte presenti nelle stalle e quindi sui quantitativi di produzione del latte, non se ne può rilevare una illegittimità generalizzata ed indiscriminata di tutto il sistema, essendo invece l'unica possibile conseguenza di eventuali futuri accertamenti in sede amministrativa e/o giudiziaria di effettivi ammontari di produzioni fittizie o truffa/dine un ricalcolo della produzione nazionale ed a cascata dei quantitativi delle quote latte assegnati dallo Stato alle singole aziende produttrici per ciascuna campagna lattiera, con conseguenti opportuni conguagli e previa consultazione con i competenti organi comunitari", tenuto anche conto che il predetto sistema delle quote latte è già stato riconosciuto legittimo in più sedi giurisdizionali.
Del tutto priva di giuridico fondamento è infine la pretesa di richiamare ed applicare in fase cautelare gli indici di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p.; il ricorrente, inoltre, ancora una volta non indica in dettaglio il contenuto delle proprie produzioni asseritamente decisive in proprio favore ed inopinatamente disattese, e non ne evidenzia puntualmente la specifica rilevanza in relazione ai singoli punti della motivazione del provvedimento impugnato per evidenziare la presenza di una carenza/apparenza di motivazione su circostanze di rilevanza fondamentale ai fini della decisione.
4. Il quarto motivo è infondato.
Con riguardo al preteso rapporto di specialità L. n. 689 del 1981, ex art. 9, tra il reato di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, e l'illecito amministrativo previsto dalla L. n. 119 del 2003, art. 5, comma 5, questa Corte Suprema (Sez. 2^, sentenza n. 2808 del 2 ottobre 2008, dep. 21 gennaio 2009, CED Cass. n. 242651) ha infatti già chiarito che non è configurabile il rapporto di specialità previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, (modifiche al sistema penale) - in forza del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale - tra il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato e la violazione amministrativa prevista dal D.L. 28 marzo 2003, n. 49, art. 5, comma 5, convertito in L. n. 119 del 2003, avente ad oggetto l'inosservanza, da parte degli acquirenti, degli obblighi e dei termini previsti dai commi precedenti in tema di prelievi supplementari dovuti sull'eccedenza delle quote latte, in quanto la norma penale tutela l'interesse all'integrità patrimoniale e alla libera determinazione negoziale della persona offesa in relazione alla condotta di colui che, mediante artifici o raggiri, la induca in errore per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mentre la norma che prevede l'illecito amministrativo mira a tutelare il corretto funzionamento e l'adeguata applicazione del complesso meccanismo di controllo della produzione lattiero-casearia, sanzionando le violazioni anche meramente formali dei cosiddetti primi acquirenti, indipendentemente dal danno patrimoniale eventualmente subito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura A tale principio si è correttamente conformato il Tribunale del riesame.
5. Il sesto motivo è manifestamente infondato.
Il necessario periculum in mora, nei casi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (anche per equivalente) postula, infatti, unicamente l'accertamento della confiscabilità della res oggetto di cautela reale (nel caso di specie pacifica).
6. Il rigetto totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, udienza camerale, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2014
Riferimenti Normativi Massime Classificazione Nuova Ricerca
02-07-2014 21:35
Richiedi una Consulenza