Tribunale di Trapani: Rapina aggravata con violenza e minaccia. Sottratti 500 euro, un telefonino e attrezzi di lavoro.
Cassazione penale sez. II
Data:
05/12/2013 ( ud. 05/12/2013 , dep.19/12/2013 )
Numero:
51436
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro - Presidente -
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere -
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere -
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere -
Dott. LOMBARDO Luigi Giovann - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 487/2013 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del
18/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, per il
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 18 aprile 2013, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, confermava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Trapani, con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di M.G., perchè gravemente indiziato di concorso nel delitto di rapina aggravata in danno di S.A. al quale con violenza e minaccia, dopo essere entrati nella casa affidata alla sua custodia, avevano sottratto cinquecento/00 Euro, il telefono cellulare e attrezzi da lavoro.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per mancanza e illogicità della motivazione con riferimento all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b), il Tribunale essendosi limitato a dar rilievo, il relazione al rilevato pericolo di fuga, al suo stato di cittadino straniero disoccupato e, con riferimento all'esigenza cautelare di sui all'art. 274 c.p.p., lett. c), alle modalità della condotta ritenuta essere indice di dedizione professionale a quel tipo di reato senza alcuna individuazione del concreto pericolo di reiterazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va ribadito che la sussistenza del pericolo di fuga ai fini dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b), non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l'acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente stabilire, in base tra l'altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, pur sempre interpretato come giudizio prognostico e non come mera constatazione di un avvenimento "in itinere" che, proprio per tale carattere può essere difficilmente interrotto ed eliminato con tardivi interventi (Cass. Sez. 4^, 27.06.2006 n. 29998; Cass. Sez. 6^, 06.06.2012^270429).
Nel caso in esame risulta dal provvedimento impugnato che già subito dopo il fatto, alla vista della polizia, il ricorrente si dette alla fuga nel tentativo di sottrarsi alla sua identificazione e all'arresto. Inoltre i parametri individuati specificamente dal Tribunale, stato di disoccupazione in uno alla condizione di straniero anno fornito un quadro di riferimento complessivo idoneo a giustificare la decisione adottata sul punto.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
E' canone ermeneutico costante e condiviso quello secondo il quale il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, sicchè non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravità, bensì devono essere valutate situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato. (Cass. Sez. 4^, 3.3.2007 n. 34271), circostanze concretamente individuate dal Tribunale nella modalità della condotta che ha denotato professionalità e spregiudicatezza.
3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013
12-01-2014 15:01
Richiedi una Consulenza