Tribunale di Trapani.L'originale registrazione delle conversazioni captate è avvenuta presso il server posto all'interno dei locali della procura della Repubblica di Trapani. Solo le operazioni di ascolto e di verbalizzazione sono state eseguite in altra sede; circostanza, quest'ultima, tale da non richiedere alcun provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, una volta acquisito l'originale della registrazione delle conversazioni intercettate sul server posto all'interno dei locali della procura della Repubblica. La Cassazione rigetta il ricorso.
Cassazione penale sez. IV
Data:
20/09/2013 ( ud. 20/09/2013 , dep.22/10/2013 )
Numero:
43212
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giusepp - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.E. n. il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 575/2013 pronunciata dal Tribunale della
Libertà di Palermo il 4.5.2013;
sentita nella camera di consiglio del 20.9.2013 la relazione fatta
dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Iacoviello
Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio
limitatamente al capo relativo all'associazione per delinquere.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. - Con atto in data 12.6.2013, A.E., a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in data 3/8.5.2013 con la quale il tribunale del riesame di Palermo ha confermato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari per la durata di dieci giorni e la successiva misura dell'obbligo di dimora emessa, a carico del ricorrente, in data 27.3.2013, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trapani, in relazione ai reati di associazione per delinquere e di concorso in furto in abitazione aggravato, commessi in (OMISSIS).
2. - Con il ricorso proposto in questa sede, il ricorrente censura l'ordinanza del tribunale del riesame per violazione della legge penale sostanziale e processuale, nonchè vizio di motivazione, avendo entrambi i giudici del merito erroneamente ritenuto utilizzabile il contenuto delle intercettazioni captate in sede d'indagine e richiamate nei provvedimenti de libertate emessi a suo carico, siccome asseritamente acquisite in violazione delle prescrizioni imposte dal codice di rito, con particolare riferimento al difetto di alcuna autorizzazione del pubblico ministero in ordine all'esecuzione delle operazioni di intercettazione presso sale esterne ai locali della procura della Repubblica, nonchè in ordine alla mancata attestazione, da parte dello stesso pubblico ministero, dell'avvenuta originaria registrazione dei dati relativi alle conversazioni captate su supporti esistenti presso i locali della procura della Repubblica competente.
Sotto altro profilo, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata con riguardo al rilevato difetto di gravi indizi di colpevolezza a proprio carico in relazione alla commissione del reato di associazione per delinquere, con particolare riferimento all'asserita insussistenza di alcun riscontro in ordine al ricorso degli elementi essenziali di tale figura criminosa.
Da ultimo, il ricorrente si duole della ritenuta qualificazione del reato di furto allo stesso contestato secondo il paradigma di cui all'art. 624 bis c.p., in difetto di alcuna idonea prova circa la provenienza del carburante asseritamente sottratto a terzi dalla nave "(OMISSIS)".
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato.
Con riguardo alle doglianze del ricorrente relative alla contestata irregolarità del procedimento di acquisizione dei dati relativi alle conversazioni captate, occorre preliminarmente rilevare come il tribunale del riesame abbia correttamente richiamato i principi già da tempo autorevolmente sanciti dalle sezioni unite di questa corte di legittimità, secondo cui condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nell'immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Cass., Sez. Un., n. 36359/2008, Rv. 240395).
Nel caso di specie, il tribunale del riesame ha dato atto della incontrovertibilità del dato secondo cui l'originale registrazione delle conversazioni captate fosse avvenuta presso il server posto all'interno dei locali della procura della Repubblica di Trapani, mentre solo le operazioni di ascolto e di verbalizzazione furono eseguite in altra sede; circostanza, quest'ultima, tale da non richiedere alcun provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 268 c.p.p., comma 3, una volta acquisito l'originale della registrazione delle conversazioni intercettate sul server posto all'interno dei locali della procura della Repubblica.
Del tutto priva di fondamento, peraltro, deve ritenersi l'asserzione del ricorrente riferita alla necessaria attestazione del pubblico ministero in ordine all'avvenuta originaria registrazione dei dati relativi alle conversazioni captate su supporti esistenti presso i locali della procura della Repubblica, a tal fine dovendo ritenersi sufficienti e idonee le attestazioni contenute nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria (e richiamate nell'ordinanza qui impugnata) nel loro contenuto neppure contrastate da alcun principio di prova contraria eventualmente offerto dall'odierno ricorrente.
Con riguardo al tema critico relativo all'asserita insussistenza di un idoneo quadro indiziario riferibile alla commissione, da parte dell' A., dei reati allo stesso contestati, rileva la corte come il tribunale del riesame abbia evidenziato, sulla base di una motivazione esauriente e dotata di adeguata coerenza logica, sufficienti elementi di prova che, nella loro congiunta considerazione, valgono con certezza a integrare gli estremi della gravità indiziaria richiesta ai fini dell'adozione delle misure cautelari disposte nei confronti del ricorrente in relazione a entrambi i reati allo stesso ascritti.
E invero, il tribunale palermitano ha accuratamente riproposto, nell'ordinata disposizione delle conversazioni intercettate contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato, il contesto entro il quale la figura dell'odierno indagato è apparsa inserita con caratteri di certezza e univocità: un contesto legato all'organizzazione e alla realizzazione di una frenetica attività di acquisizione furtiva, movimentazione, stoccaggio e smercio di notevoli quantità di carburante, la cui provenienza dalla nave "(OMISSIS)" ha trovato un'adeguata e diretta conferma nel contenuto di diverse conversazioni intercettate nonchè nel coinvolgimento, nel sodalizio criminoso, del coimputato Ac. S., impiegato professionalmente su tale nave e direttamente sorpreso a sottrarne ingenti quantità di carburante.
Le stesse conversazioni captate hanno inoltre confermato come l' A. (unitamente al fratello D.) avesse stabilito un diretto contatto con l' Ac., tanto emergendo con sufficiente univocità dal tenore delle conversazioni intercorse tra l'odierno indagato e il fratello: conversazioni correttamente interpretate, sul piano logico-giuridico, da entrambi i giudici del merito sulla base di una motivazione logica ed esauriente, come tale del tutto immune dalle censure alla stessa infondatamente rivolte dal ricorrente.
Il complesso di tali elementi di prova ha inoltre trovato a sua volta conferma nel contenuto delle dichiarazioni rese da tale S. S., il quale ha ammesso di essersi rifornito di carburante dall'odierno ricorrente, il quale gli avrebbe espressamente confidato la provenienza furtiva del carburante dalla nave, dallo stesso A. e dai suoi sodali conservato in un locale posto in prossimità dell'abitazione della madre del ricorrente.
L'estensione dell'attività criminosa così ricostruita (attraverso il conforto di elementi di prova idonei ad attestarne la sicura strutturazione organizzativa, con divisione di compiti e continuità temporale) ad altri soggetti (come lo stesso Ac., oltre all'odierno ricorrente e al fratello di questi) vale a confermare l'effettivo ricorso di idonei elementi di riscontro in ordine alla prevedibile commissione, da parte dell' A. (oltre al reato di furto, secondo il modello normativo di cui all'art. 624 bis c.p.), del reato associativo allo stesso ascritto, dal tribunale del riesame configurato in modo pienamente congruo sulla base di un ragionamento probatorio condotto secondo linee argomentative coerenti e del tutto consequenziali tra loro.
E' appena il caso di sottolineare come gli elementi istruttori in questa sede utilizzati dal tribunale del riesame chiedono d'essere valutati nella fluida prospettiva della gravità indiziaria riferita alla riconducibilità all'indagato delle fattispecie criminose allo stesso ascritte, la cui funzione (lungi dall'attestare in termini di piena certezza probatoria il ricorso della responsabilità penale dell'indagato) non può che limitarsi al riscontro di una rilevante probabilità di fondatezza delle ipotesi criminose prospettate in sede d'accusa.
4. - Il riscontro dell'integrale infondatezza dei motivi d'impugnazione illustrati con il ricorso proposto in questa sede, impone il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2013
01-01-2014 23:52
Richiedi una Consulenza