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Sentenza

Tribunale di Trapani. L'oggetto materiale della condotta del delitto di peculato, costituito dal denaro o altra cosa mobile - dopo la riformulazione dell'art. 314 c.p., - è connotato dalla
Tribunale di Trapani. L'oggetto materiale della condotta del delitto di peculato, costituito dal denaro o altra cosa mobile - dopo la riformulazione dell'art. 314 c.p., - è connotato dalla "altruità", sanzionandosi l'appropriazione di detti beni da parte di colui che, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ne abbia il possesso o la disponibilità in ragione dell'ufficio o servizio espletato.
Cassazione penale sez. VI Data:27/03/2014 ( ud. 27/03/2014 , dep.11/04/2014 ) 
Numero:    16166
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE SESTA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. MILO       Nicola        -  Presidente   -                     
    Dott. LANZA      Luigi         -  Consigliere  -                     
    Dott. CAPOZZI    Angelo   -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. DE AMICIS  Gaetano       -  Consigliere  -                     
    Dott. BASSI      Alessandra    -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
    PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO; 
    nei confronti di: 
             S.G. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  l'ordinanza  n.  1656/2013 TRIB. LIBERTA'  di  PALERMO,  del 
    21/11/2013; 
    sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI ANGELO; 
    sentite le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto 
    il rigetto del ricorso. 
    Udito  il difensore Avv. CATANZARO Vincenzo che ha chiesto il rigetto 
    del ricorso. 
                     


    Fatto
    CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

    1. Con ordinanza del 21.11.2013 il Tribunale di Palermo ha rigettato il gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani avverso la ordinanza emessa il 21.10.2013 dal G.I.P. di quel Tribunale con la quale era stata rigettata la richiesta dell'Accusa di emissione della ordinanza cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di S.G., quale Sindaco del Comune di Alcamo, presidente della Giunta Municipale e soggetto posto al vertice della Struttura Uffici di Staff, in relazione a due fattispecie di peculato - capi B) ed E) - ed una di turbativa d'asta - capo C). Con le prime due si ipotizza l'appropriazione, in concorso con altri pubblici amministratori e con i titolari della Ci Esse Pegaso soc. coop. a r. l., incaricati di pubblico servizio, della quota parte - contrattualmente stabilita - di introiti derivanti dal servizio di rimozione forzata, blocco, trasporto e custodia dei veicoli in sosta vietata nel territorio del Comune di Alcamo appaltato da detto Comune alla predetta società, omettendone il puntuale versamento della casse comunali; con la terza, pure in concorso con pubblici amministratori e del titolare della ditta, il turbamento della gara di affidamento dell'appalto del predetto servizio alla stessa ditta. Quanto alle prime due ipotesi il Tribunale ha avallato l'esclusione della ipotesi di peculato non trattandosi di pecunia ab origine pubblica, escludendo la sussistenza delle esigenze cautelari in relazione alla risalente ipotesi di turbativa.

    2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani deducendo con unico ed articolato motivo violazione dell'art. 314 c.p., comma 1, versandosi nella specie di concessionario esercente servizio di natura pubblica per conto dell'ente pubblico al quale è il servizio è riservato e secondo tariffe stabilite autoritativamente, rispetto a somme che, se per il 98% spettano alla ditta appaltatrice quale remunerazione del rischio di impresa, per il 2% devono ritenersi ab origine di spettanza dell'ente pubblico e, quindi, pecunia pubblica.

    Cosicchè non si versa nell'ipotesi di mero inadempimento contrattuale ma di violazione di obblighi che il concessionario assume in forza del capitolato d'oneri sottoscrivendo il relativo contratto e la cui violazione giustifica da parte della PA il potere di autotutela. Infine, non sarebbe congruente l'argomentazione del Tribunale a sostegno della natura privatistica del rapporto e della mera natura di inadempimento contrattuale quella che poggia sull'art. 4 del capitolato d'oneri del 2004 che non potrebbe trasformare la natura di pecunia pubblica dell'aggio che nella fattispecie si riservava in via autoritativa, sin dall'origine, l'ente pubblico per sè, incaricando l'appaltatore privato per la sua riscossione.

    3. Il ricorso è infondato.

    4. L'oggetto materiale della condotta del delitto di peculato, costituito dal denaro o altra cosa mobile - dopo la riformulazione dell'art. 314 c.p. avvenuta con la L. n. 86 del 1990, art. 1, - è connotato dalla "altruità", sanzionandosi l'appropriazione di detti beni da parte di colui che, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ne abbia il possesso o la disponibilità in ragione dell'ufficio o servizio espletato. Cosicchè non è precisamente dirimente la natura di "pecunia pubblica" delle somme di cui si ipotizza l'appropriazione, ben potendosi verificare la fattispecie in questione anche in relazione ad appropriazione di denaro o altre cose mobili di cui non sia proprietaria la pubblica amministrazione (v. Sez. 6^, Sentenza n. 41114 del 11/10/2001 Rv.

    220289 , Paonessa ed altro in tema di appropriazione di beni personali del detenuto depositati al momento dell'ingresso in carcere).

    5. Così definita la questione di diritto in ordine al tema devoluto, è stato insegnato da questa Corte che, nel caso di contratto di appalto pubblico di servizi non è configurabile il delitto di peculato per la gestione e destinazione, da parte dell'appaltatore, di somme di provenienza pubblica la cui ricezione costituisca il pagamento, da parte dell'appaltante soggetto pubblico, del corrispettivo per l'attività di fornitura del servizio pattuito. In tal caso, infatti, il denaro perde la propria caratteristica di altruità (data dall'appartenenza alla pubblica amministrazione) all'atto della corresponsione all'appaltatore, che ne può pertanto disporre in autonomia (Sez. 6^, Sentenza n. 3726 del 19.12.2013, P.M. contro La Paglia, Rv. 254432; Sez. 6^, Sentenza n. 41579 del 05/06/2013 Rv. 256803).

    6. Parimenti deve ritenersi esclusa l'altruità del denaro se, come nella specie, questo sia il corrispettivo pagato dal privato destinatario "coattivo" del pubblico servizio prestato: anche in questo caso non potranno qualificarsi "altrui" siffatte somme remunerative - ancorchè a tariffa vincolata - del servizio svolto, che non sono e non diventano "altrui" per la natura pubblica del servizio per la prestazione del quale sono dovute, potendone - pertanto - colui che le riceve, nel cui patrimonio entrano a far parte, disporre liberamente.

    7. Cosicchè, nella specie, correttamente è stato ritenuto che l'omesso versamento della quota degli introiti pattuita nelle casse comunali non manifesta l'appropriazione, da parte del soggetto obbligato, di denaro appartenente alla P.A. appaltante. Tali somme, infatti, non sono originariamente dovute nei confronti della stessa P.A. da parte del soggetto obbligato (come, invece, avviene per i tributi riscossi dal concessionario per conto della P.A.), ma trovano la propria causa nella prestazione resa dall'esercente il pubblico servizio della quale costituiscono corrispettivo, determinando il mancato riversamento della quota stabilita sui complessivi introiti solo un inadempimento del relativo obbligo contrattuale con la P.A. affidataria del servizio.

    8. In conclusione, nelle condotte ipotizzate dall'Accusa non può ravvisarsi il delitto di peculato e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
    PQM
    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso.

    Così deciso in Roma, il 27 marzo 2014.

    Depositato in Cancelleria il 11 aprile 201
Avv. Antonino Sugamele

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