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Sentenza

Tribunale di Trapani: 16 di reclusione ed euro 43000 di multa per avere commesso delitti di usura aggravata, estorsione, abusivo esercizio del credito ed armi.
Tribunale di Trapani: 16 di reclusione ed euro 43000 di multa per avere commesso delitti di usura aggravata, estorsione, abusivo esercizio del credito ed armi.
assazione penale  sez. VI   
Data:
    16/07/2013 ( ud. 16/07/2013 , dep.30/07/2013 ) 
Numero:
    33150

 

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE SESTA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. AGRO'      Antonio       -  Presidente   -                     
    Dott. LANZA      Luigi         -  Consigliere  -                     
    Dott. DI STEFANO Pierluig -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. DI SALVO   Emanuele      -  Consigliere  -                     
    Dott. DE AMICIS  Gaetano       -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
                G.A. n. (OMISSIS); 
    avverso  l'ordinanza  n.  52/2012 del 19/12/2012  del  TRIBUNALE  DEL 
    RIESAME DI TRAPANI; 
    visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; 
    udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO; 
    Udito  il  Procuratore Generale in persona del Dott.  ALFREDO  POMPEO 
    VIOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 
                     


    Fatto
    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il Tribunale di Trapani, all'esito della condanna in data 24 gennaio 2012 di G.A. alla pena di anni 16 di reclusione ed euro 43000 di multa per i delitti di usura aggravata, estorsione, abusivo esercizio del credito ed armi, su richiesta del PM disponeva contestualmente il sequestro conservativo ai sensi dell'art. 316 cod. proc. pen. a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento nonchè di ogni altra somma dovuta all'Erario fino alla concorrenza di Euro 250.000 su vari beni del ricorrente già sottoposti a sequestro preventivo. In particolare si trattava di un appartamento in proprietà esclusiva di G., in parte già confiscato, nonchè della nuda proprietà di altri due appartamenti.

    Con prima ordinanza del Tribunale del Riesame tale sequestro veniva annullato ritenendosi la assenza di elementi concreti per fondare il pericolo di dispersione del patrimonio del ricorrente; questa Corte di Cassazione, sul ricorso del pubblico ministero, con sentenza del 10 febbraio 2012 annullava il provvedimento del Tribunale del Riesame indicando i principi cui il giudice di rinvio si sarebbe dovuto attenere per valutare la sussistenza del periculum in mora.

    Il Tribunale del Riesame di Trapani, quindi, con ordinanza del 19 dicembre 2012 rigettava la richiesta di riesame indicando gli elementi di fatto, in particolare la condotta del G. come accertata con la sentenza di condanna, da cui risultava la sua specifica capacità ed interesse ad occultare le proprie attività di esercizio abusivo del credito; valutava, inoltre, la correttezza della indicazione in Euro 250000 della cifra fino a concorrenza della quale disporre il sequestro in relazione all'importo della condanna alla pena pecuniaria delle spese di procedimento già liquidate nonchè di quelle prevedibili per il prosieguo del processo.

    Avverto tale ordinanza G. propone ricorso a mezzo del proprio difensore deducendo con unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 316, 324, 325 e 627 cod. proc. pen.; ricorda come, secondo la sentenza di annullamento, il compito del Tribunale del Riesame fosse il valutare la probabilità di depauperamento del patrimonio valutando i dati della entità del credito e del valore dei beni oggetto del sequestro; ma, rileva, lo stesso Tribunale osserva come non vi sia stata alcuna attività tesa al depauperamento del patrimonio, come non risulti affatto la modestia del valore dei beni in sequestro; inoltre, rileva che il Tribunale non ha valutato la prova costituita dalla relazione della consulenza disposta in fase di cognizione sul patrimonio immobiliare del G.. Tale omesso apprezzamento integra la violazione di legge con riferimento all'art. 316 cod. proc. pen..

    Il ricorso è infondato.

    L'art. 325 cod. proc. pen. limita i vizi deducibili nel ricorso avverso la decisione del tribunale del riesame in materia di sequestri alla sola violazione di legge. E' quindi esclusa la possibilità di contestare il vizio di motivazione salvo quando, per assoluta carenza o per la condizione di mera apparenza e genericità, la motivazione possa ritenersi del tutto assente, ricorrendo in tal caso la violazione di legge consistente nella mancanza di un elemento fondamentale dell'atto ex art. 125 cod. proc. pen..

    Ma, nel caso di specie, tale totale assenza di motivazione o situazione equiparata del provvedimento impugnato certamente non ricorre, tanto che il ricorso finisce per contestare una serie di valutazioni segnalandone la scarsa indicatività al fine di sostenere il periculum in mora, ma inevitabilmente dando atto della presenza di una motivazione specifica ancorchè, in ipotesi, erronea. La situazione non muta laddove dovesse risultare fondata la doglianza di mancata valutazione della relazione ricostruttiva della patrimonio immobiliare del ricorrente, non ne deriverebbe un vizio denunciabile in questa sede.
    PQM
    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Così deciso in Roma, il 16 luglio 2013.

    Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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