Tribunale di Foggia. Ricettazione di porte tagliafuoco recanti i numeri di telaio. 2 anni di reclusione e 600 euro di multa.
Tribunale Foggia
Data:
21/01/2014 ( ud. 04/11/2013 , dep.21/01/2014 )
Numero:
1724
Intestazione
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia in composizione monocratica nella persona Del
dott. Mario TALANI con l'intervento del Pubblico Ministero
rappresentato dal dott. Antonio Daniele e con l'assistenza del
Cancelliere Antonello Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di:
Gi. Mi., n. a San Severo il -omissis-, ivi res. alla via -omissis.
LIB. ASSENTE
Avv.ti Starace e Giuliani, di fiducia, entrambi assenti, entrambi
sostituiti per delega dall'Avv. Mitolo
IMPUTATO
Come da allegato
Per il reato previsto e punito dall'art 648 c.p.: per aver acquistato
o comunque ricevuto al fine di procurarsi profitto, le porte
tagliafuoco prodotte dalla ditta TREDI GRUPPO DIERRE aventi telaio n°
62440 - 62441 - 62442 - 6243 - 6244 - 6245 - 62904 - 62906 - 62908 -
62909 - 64788 - 64789 - di provenienza illecita perché oggetto di
truffa perpetrata ai danni di Fi. An. titolare della "Ovrema
Estintori" s.a.s..
In San Severo.
Fatto
FATTO E DIRITTO
A seguito di decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico Ministero in data 3/8/2009 compariva innanzi a questo Giudice Gi. Mi., come sopra generalizzato, per rispondere del reato ascrittogli.
All'udienza del 31/5/2010 veniva dichiarato aperto il dibattimento e le parti formulavano le proprie richieste probatorie che il Giudice accoglieva in quanto relative a mezzi di prova pertinenti e rilevanti ai fini del decidere.
L'istruzione dibattimentale si svolgeva con l'escussione dei testi citati dalla Pubblica Accusa.
Il teste-persona offesa, Fi. An., riferiva in ordine alle ragioni che lo avevano indotto a sporgere, in data 12/2/2008, denuncia-querela nei confronti di Gi. Mi., odierno imputato. Tale verbale di denuncia, con la relativa integrazione, datata 4/2/2009, veniva acquisito agli atti del fascicolo decisorio quale prova del delitto presupposto del reato di ricettazione.
Il Fi. riferiva di essere titolare della Ovrema Estintori s.a.s., con sede in San Giovanni Teatino alla via Cavour 67. Verso la fine di ottobre 2007 veniva contattato per telefono da tale dott. D. Cr. che lo interpellava per conto dell'Hotel "LA FONTE", con sede in località Gamberale (CH), per ottenere un preventivo di spesa per l'acquisto di ventuno porte tagliafuoco. Egli stilava il preventivo, che veniva accettato. In data 21/11/2007 egli consegnava le porte tagliafuoco, prodotte dalla ditta TREDI GRUPPO DIERRE, presso l'Hotel "LA FONTE" e riceveva, in pagamento, un assegno postale n. 5526333660 dell'importo di euro 8.460,00. In data 5/1/2008 egli si recava in banca per riscuotere detto assegno, che, dopo qualche giorno, gli veniva restituito perché privo di provvista. Egli tentava di contattare sia l'Hotel "LA FONTE" che il dott. D. Cr., ma senza ricevere alcuna risposta.
Successivamente, in data 3/2/2009, egli veniva contattato per telefono da tale Iz. Fr., geometra in Campobasso, che gli richiedeva la copia di un certificato di conformità per quattordici porte tagliafuoco, prodotte dalla ditta TREDI GRUPPO DIERRE, in quanto doveva fare collaudare avendole installate in un fabbricato, sito in Termoli, che necessitava della prescritta autorizzazione dei Vigili del Fuoco per l'agibilità del locale.
Il Geometra Iz. gli forniva il numero di matricola delle porte tagliafuoco ed egli, tramite un controllo sui suoi libri contabili, si avvedeva che quelle porte facevano parte di un lotto che aveva consegnato all'Hotel "LA FONTE", sito in Gamberale, di cui innanzi. Il Fi. apprendeva dal geometra Iz. Fr. che le porte tagliafuoco erano state installate dalla ditta di Gi. Mi. in un fabbricato, sito in Termoli, alla via Vittorio Veneto e si rifiutava di rilasciare il certificato di conformità, in quanto egli era stato vittima di truffa. Veniva escusso il teste Iz. Fr. il quale riferiva di aver conosciuto Gi. Mi., odierno giudicabile, per un'attività edilizia in quel di Termoli. Il Primo svolgeva compiti di direttore dei lavori ed il secondo quelli di titolare dell'impresa edile. Il Gi. Mi. gli aveva fornito le porte tagliafuoco, installate da lui nel fabbricato sito in Termoli, di cui sopra. Di tali porte tagliafuoco egli, dipoi, aveva richiesto al Fi. An. il certificato di conformità. Non potendo ricevere il certificato di conformità, ingiungeva al Gi. Mi. di rimuovere le porte tagliafuoco, cosa che quest'ultimo faceva, consegnando, dopo due giorni, altre porte con i relativi certificati allegati.
Il teste Iz. precisava di non sapere da chi erano state fornite alla ditta Gi. Mi. tali porte tagliafuoco.
Il teste Ru. Ma., Mar. in servizio presso i Carabinieri di San Giovanni Teatino, riferiva in ordine alle indagini espletate, nel corso delle quali venivano poste sotto sequestro le porte tagliafuoco indicate in imputazione, prodotte dalla ditta TREDI GRUPPO DIERRE, rinvenute in San Severo, nel magazzino della ditta di Gi. Mi..
Ciò posto, occorre rilevare che, quindi, l'odierno imputato aveva la disponibilità delle porte tagliafuoco indicate in imputazione, dopo che il Fi. An. aveva consegnato le stesse presso l'Hotel "LA FONTE", in Gamberale, subendo una truffa, posto che l'assegno postale, innanzi indicato, dell'importo di euro 8.460,00, a lui consegnato in pagamento, non era riscuotibile per difetto di provvista. Durante il suo esame l'imputato dichiarava di aver acquistato, nel 2008, le porte tagliafuoco in discorso presso la ditta Adriatica Infissi. Tale dichiarazione è priva di ogni riscontro. Infatti, la fattura, datata 22/11/2007, n. 45/2007, in atti, non prova che l'oggetto dell'acquisto delle ventuno porte, ivi indicate, siano quelle di cui in imputazione. La fattura non qualifica le stesse come del tipo tagliafuoco e, inoltre, reca la data 22/11/2007, ossia il giorno successivo alla consegna delle porte in parola effettuata dal Fi. An. presso l'Hotel "LA FONTE" in Gamberale. Sembra ragionevole ritenere che tale fattura n. 45/2007 abbia ad oggetto porte diverse da quelle di cui in imputazione. In tema di delitto di ricettazione il Supremo Collegio ha affermato che la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza ai fini del reato di ricettazione (cfr. Cass. pen., Sez. II^, del 1991 n. 189386) e che colui che viene trovato in possesso di un oggetto rubato e non sa fornire una plausibile giustificazione sul modo in cui l'ha ottenuto può venire legittimamente ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 648 c.p. (cfr. Cass. pen., Sez. II^, del 1990 n. 187585, Cass. pen., Sez. II^, 10/2/2002 n. 4227, Poli e altri, in Guida al Diritto, 2003, n. 21, 73, Cass. pen., Sez. II^, 27/2/2003 n. 16949, Crevena, e Cass. pen., Sez. II^, 11/6/2008 n. 25756).
E' evidente il fine di profitto che ha animato la condotta dell'imputato.
Aderendo a tale orientamento giurisprudenziale di legittimità, che si condivide pienamente, va affermata la penale responsabilità dell'odierno imputato in ordine al reato ascrittogli. In ragione dei plurimi precedenti penali sussistenti a carico dell'odierno imputato non si concedono le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p..
Adeguata sanzione si stima, valutati tutti i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., quella di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato segue la condanna dello stesso al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla refusione delle spese di costituzione e di onorario sostenute dalla stessa parte civile che si liquidano in complessive euro 1.000,00, oltre I.V.A. e CAP come per legge.
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 539, 2° comma, c.p.p., per la richiesta provvisionale.
PQM
P.Q.M.
Letti gli articoli 533, 535 e 538 ss. c.p.p.;
Dichiara
Gi. Mi. colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Condanna l'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla refusione delle spese di costituzione e di onorario sostenute dalla stessa parte civile che si liquidano in complessive euro 1.000,00, oltre I.V.A. e CAP come per legge.
Motivi entro 90 giorni.
Foggia, 4/11/2013
Depositata in cancelleria il 21/01/2014.
24-08-2014 12:39
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