Trapani. Incontra la figlia di un amico, minore infraquattordicenne e la invita a casa a vedere un uccellino in gabbia. Dopo le tocca i glutei e la spinge sul letto tentando di baciarla. Il Gip di Trapani dispone la misura cautelare in carcere e il Tribunale del riesame annulla, La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della Procura.
Cassazione penale sez. III 04/03/2014 ( ud. 04/03/2014 , dep.13/03/2014 )
Numero: 11995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente -
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro Mar - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;
nei confronti di:
C.A. N. IL (OMISSIS);
inoltre:
C.A. N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 1418/2013 TRIB. LIBERTA' di PALERMO, del
01/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
sentite le conclusioni del PG Dott. A. Di Popolo, inammissibilità
del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza dell'1.10.2013 ha accolto la richiesta di riesame presentata nell'interesse di C.A. F., annullando l'ordinanza emessa il 23.8.2013, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani aveva applicato, nei confronti del predetto, la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 609 bis c.p., per aver compiuto atti sessuali con una minore infraquattordicenne. In particolare, dopo aver incontrato la giovane, figlia di un amico, la invitava in casa sua per mostrarle un uccellino in gabbia da poco posseduto e, ivi giunti, dopo averle toccato per alcuni secondi i glutei la spingeva su un letto dal quale, però la ragazza riusciva a rialzarsi ma, bloccandola per le spalle mentre tentava di raggiungere l'uscita, la stringeva a sè dicendole: "Sospira perchè voglio controllare se hai fumato", tentando di baciarla in bocca e palpandole nuovamente i glutei.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, conseguente anche al travisamento di elementi indiziari decisivi.
Assume, a tale proposito, che i giudici del riesame avrebbero erroneamente censurato le modalità di assunzione diretta, da parte della polizia giudiziaria, delle dichiarazioni rese dalla minore persona offesa, non considerando che le stesse erano state raccolte nell'immediatezza dei fatti, a seguito dei quali si era proceduto all'arresto in flagranza dell'indagato.
Aggiunge che la valutazione dei riscontri esterni alle dichiarazioni della minore sarebbero stati effettuati senza tenere adeguatamente conto del loro effettivo contenuto, adeguatamente considerato nell'ordinanza applicativa della misura custodiale, così come si era tenuto conto, nel medesimo provvedimento, delle contraddizioni presenti nelle dichiarazioni rese dall'indagato nel corso dell'interrogatorio cui era stato sottoposto.
Osserva, inoltre, che la circostanza, valorizzata dal Tribunale, della singolarità del comportamento della minore, la quale dopo l'episodio, si sarebbe nuovamente recata in compagnia della sorella gemella presso l'abitazione dell'indagato, trovava giustificazione nell'intraprendenza tipica degli adolescenti e nella sicurezza assicurata dalla compagnia della congiunta.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Occorre preliminarmente rilevare che il Tribunale correttamente ha escluso la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa minorenne in assenza di specifiche disposizioni in tal senso.
In effetti, non vi è alcun obbligo, per la polizia giudiziaria o il Pubblico Ministero, di procedere all'escussione con modalità particolari, specie nell'immediatezza dei fatti, ben potendo il minore abusato essere nuovamente sentito in diversa maniera in una fase successiva delle indagini in corso, anche mediante incidente probatorio.
Il Tribunale, tuttavia, rileva che l'assenza di particolari cautele nell'assunzione delle informazioni non avrebbe garantito la genuinità, spontaneità ed autonomia del racconto, così come la mancanza di una valutazione tecnico - psicologica sulla personalità del dichiarante e la sua capacità a testimoniare assumerebbe rilevanza nel giudizio di attendibilità.
4. Osserva a tale proposito il Collegio che, nella fattispecie, la persona offesa è una minorenne in età adolescenziale, fase della crescita durante la quale lo sviluppo intellettuale di un soggetto consente, in assenza di particolari condizioni fisiche o psichiche tali da inficiarne l'attendibilità, un ragionevole affidamento sulle capacità di ben comprendere le domande poste e di elaborare adeguatamente le risposte.
Proprio per tali ragioni la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che, nella valutazione della testimonianza del minore persona offesa del reato di violenza sessuale, ricorra la necessità di indagine psicologica in relazione alle dichiarazioni di persona adolescente, la cui naturale maturazione è connessa all'età, qualora possa escludersi la presenza di elementi, quali una particolare predisposizione all'elaborazione fantasiosa o alla suggestione, tali da rendere dubbio il narrato (Sez. 3^ n. 44971, 4 dicembre 2007. V. anche Sez. 3^ n. 27742, 8 luglio 2008).
5. Nel caso di specie il Tribunale non pone in evidenza l'emergenza di elementi patologici che possano far dubitare della capacità della minore, nè indica specifiche ragioni tali da inficiare la intrinseca coerenza del racconto, ovvero la presenza, nello stesso, di manifesti intenti calunniatori, attribuendo invece, come si è detto, particolare rilevanza alle modalità di assunzione delle informazioni e procedendo ad una valutazione degli elementi di riscontro che non pare pienamente condivisibile.
6. Va specificato preliminarmente, a tale ultimo proposito, che gli unici atti ai quali questa Corte ha accesso sono il ricorso ed il provvedimento impugnato, cosicchè non può tenersi conto dei ripetuti richiami del Pubblico Ministero ricorrente all'ordinanza applicativa della misura cautelare e ad altri atti del procedimento.
Invero, come si è già osservato, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti, consistenti nell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e nell'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3^ n.40873, 18 novembre 2010. V. anche Sez. 4^ n. 26992, 20 giugno 2013).
7. Così delimitato l'ambito di operatività di questa Corte e tenuto conto della ricostruzione della vicenda operata dai giudici del riesame, deve rilevarsi che nel provvedimento impugnato vengono considerati come significativi solo alcuni tra gli elementi indiziari raccolti, trascurandone altri, come rilevato in ricorso, pur meritevoli di considerazione.
Afferma infatti il Tribunale, dopo essersi soffermato sulle modalità di assunzione delle informazioni della minore, che l'attendibilità della stessa verrebbe messa in dubbio o, comunque, non risulterebbe corroborata, dalle dichiarazioni di I.C., che il ricorrente indica quale figlio della convivente dell'indagato, il quale, presente nell'appartamento ove si sono svolti i fatti, ha affermato che l'indagato si era limitato a chiedere alla ragazza se avesse fumato ed aggiungendo che dovevano ritenersi meritevoli di maggiori approfondimenti le modalità dell'azione, che si sarebbe svolta in una abitazione ove erano presenti, oltre all'indagato, i suoi due figli e quello della sua convivente ed il comportamento tenuto dalla persona offesa dopo i fatti, in quanto si era nuovamente recata in compagnia della sorella presso l'indagato per affrontarlo da sola.
A fronte di ciò non vengono però considerati altri elementi indiziari precedentemente indicati come posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare e riguardanti, segnatamente, non soltanto le dichiarazioni della sorella gemella della persona offesa e della madre, cui la ragazza aveva raccontato l'accaduto, ma anche quelle di una vicina dell'indagato ( CU. G.), la quale aveva riferito dello stato in cui versava la minore dopo i fatti, avendola vista tremante e piangente, ricordando che la stessa, interpellata sulle ragioni di tale atteggiamento, aveva riferito che l'indagato "aveva fatto una cosa cattiva", toccandosi il corpo come a voler mimare quanto subito.
Neppure viene tenuto conto della situazione che aveva portato all'intervento della polizia giudiziaria, allertata dalla centrale operativa, come pure riferito nell'ordinanza impugnata, a causa della lite instauratasi tra le persone coinvolte nei fatti.
8. Dunque seppure le emergenze fattuali considerate dal Tribunale non appaiano trascurabili ai fini di una corretta decisione, queste avrebbero dovuto essere valutate, ad avviso del Collegio, unitamente agli altri elementi posti a sostegno dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, indicando le ragioni per le quali le dichiarazioni del minore presente in casa al momento del fatto dovrebbero ritenersi determinanti rispetto al complessivo quadro indiziario e quali alternative ipotesi avrebbero potuto giustificare il tremore e la crisi di pianto della minore, direttamente constato da persona che non aveva alcun legame con i soggetti coinvolti e le successive reazioni, della giovane e dei suoi congiunti, tali da determinare l'intervento della polizia giudiziaria.
Le ulteriori considerazioni dei giudici del riesame, concernenti la presenza di altri minori in casa ed il confronto tra la persona offesa, accompagnata dalla sorella e l'indagato non appaiono significative in quanto fondate, sostanzialmente, su mere supposizioni.
Risulta inoltre di difficile comprensione, in assenza di ulteriori chiarimenti da parte del Tribunale, il comportamento dell'indagato, il quale, secondo quanto emerge dagli atti accessibili a questa Corte, dopo aver causalmente incontrato la figlia di un amico ed averla invitata nella sua abitazione per mostrarle un uccellino in gabbia, avrebbe avvertito la necessità di verificare se la ragazza avesse fumato o meno intimandole di espirare.
9. Deve pertanto concludersi che la motivazione del provvedimento impugnato è carente e contiene una valutazione della valenza sintomatica degli indizi del tutto frammentaria, perchè effettuata mediante la neutralizzazione della rilevanza del racconto della minore parte offesa attraverso la valorizzazione di elementi obiettivamente neutri o solo parzialmente rilevanti.
Tale lacuna motivazionale dovrà quindi essere colmata nel successivo giudizio di rinvio.
PQM
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2014
06-04-2014 08:42
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