Torino. Furto aggravato di 3 biciclette e danneggiamento contestati a tre minorenni. Irrilevanza del fatto.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 marzo – 11 aprile 2014, n. 16108
Presidente Brusco – Relatore Ciampi
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 14 febbraio 2013, il GUP presso il Tribunale dei minorenni di Torino, dichiarava non doversi procedere nei confronti di A.J., T.C. e C.C. per irrilevanza del fatto loro contestato (furto aggravato di tre biciclette e danneggiamento).
2. Avverso tale decisione ricorreva il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, lamentando l'errata applicazione degli artt. 425 c.p.p. e 27 d.P.R. n. 448/1988.
3. La difesa della A. ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. Il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 27 prevede una particolare causa di non luogo a procedere, nei procedimenti a carico di minorenni, quando sussistano contemporaneamente i seguenti tre requisiti: - che il fatto sia tenue; che il comportamento tenuto dal minore sia occasionale; che l'ulteriore corso del procedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne. Il fatto per essere considerato tenue, deve essere valutato globalmente e prendere in esame una serie di parametri come la natura del reato e la pena edittale - l'allarme sociale provocato - la capacità a delinquere - le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato - le modalità con le quali il reato è stato eseguito. L'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti. Il pregiudizio comporta una prognosi negativa, ove il processo proseguisse, sulle esigenze educative del minore, prognosi questa particolarmente importante stante la finalità dei processo penale minorile improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza minorile.
Orbene, alla stregua dei suddetti criteri, deve ritenersi che la sentenza impugnata li abbia presi in esame e, con motivazione corretta ed immune da vizi di legittimità, sia pervenuta a ritenere l'irrilevanza del fatto, avendo chiarito che: - il fatto, valutato nella sua globalità, doveva ritenersi "di modesta gravità, espressione tipica della superficialità adolescenziale"- la condotta doveva ritenersi occasionale, posto che i minorenni non erano mai stati segnalati; che la risposta dello Stato, vale a dire della collettività- non era mancata, con l'avvio del procedimento penale, l'interrogatorio e l'udienza preliminare, che costituiscono di per sé per un adolescente un vero e proprio monito e che l'ulteriore corso del procedimento sarebbe tale da pregiudicare le esigenze educative dei minorenni, per il peso psicologico della prosecuzione dei giudizio penale.
In altri termini, la decisione del g.u.p., non si presta ad alcuna censura perché, con motivazione adeguata e conforme al parametro legislativo di cui all'art. 27, D.P.R. cit. ha ritenuto il fatto di lieve entità: il che rende la decisione immune da ogni vizio denunciabile in questa sede.
5. Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 52.2 D. Lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), va disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.
11-04-2014 21:03
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