Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Sui poteri di autentica copia atti giudiziari da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice.
Sui poteri di autentica copia atti giudiziari da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice.
La dichiarazione di autenticità della copia di un documento consiste nell'attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale che la copia presentata è conforme al documento originale.
L'autenticazione delle copie può, o meglio alla luce della recente normativa dovremmo scrivere poteva, essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale che aveva emesso il documento o presso il quale lo stesso era depositato o al quale doveva essere presentato, nonché da un notaio, cancelliere  segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
Aumentato il numero dei soggetti abilitati ad «attestare la conformità delle copie estratte. Con l'entrata in vigore, 25 giugno 2014, dell'articolo 52 d.l. n. 90/2014 (misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)sono aumentati, in materia di rilascio copie atti giudiziari, il numero dei soggetti abilitati ad «attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico».
Infatti, ai sensi del richiamato articolo 52 al decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, sono apportate le seguenti modificazioni: «a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente: Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale».
La normativa in esame, se da una parte ha semplificato ed inciso sui tempi di rilascio delle copie che non va più a gravare sugli uffici di cancelleria, dall'altra pone problematiche di una certa rilevanza.
In tema di rilascio copia non può innanzitutto essere dimenticato che ai sensi dell'articolo 66 D.P.R. 26 aprile 1986 n 131  «i soggetti indicati nell'articolo 10, lettere b) e c) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati».
Come deve essere quindi letta la disposizione di cui all'articolo 52 decreto legge n 90/2014 in relazione al richiamato art. 66 del Testo unico in materia di registrazione di atti?
Non ritenendo plausibile né l'abrogazione tacita del disposto di cui alla normativa in tema di registrazione né l'esenzione dal divieto di estrarre copia a carico degli avvocati e ausiliari del magistrato l'unica soluzione possibile è che il divieto di estrarre copia, ed utilizzarli, di atti soggetti a registrazione permanga anche a carico dei soggetti di cui all'articolo 52 decreto legge 90/2014.[5]
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza