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Sentenza

Rapinatore chiede la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso la sua convivente. Il Tribunale del riesame rigetta, ma la Cassazione annulla.
Rapinatore chiede la sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso la sua convivente. Il Tribunale del riesame rigetta, ma la Cassazione annulla.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 11 – 24 aprile 2014, n. 17795
Presidente Gentile – Relatore Carrelli Palombi di Montrone

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 4/7/2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno rigettava la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere, applicata nei confronti di A.M. per i reati di rapina ai danni di un istituto bancario e sequestro di persona con recidiva reiterata specifica infraquinquennale, con quella degli arresti domiciliari con le modalità previste dall'art. 275 bis cod. proc. pen.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva appello l'indagato, chiedendo l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, da eseguirsi con le modalità previste dall'art. 275 bis cod. proc. pen., presso l'abitazione della convivente F.N..
1.2. Il Tribunale di Firenze, sezione del riesame, respingeva l'istanza proposta, confermando l'ordinanza impugnata.
2. Ricorre per Cassazione l'indagato, per mezzo dei suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. mancanza assoluta di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Si duole della dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto per mancanza di documentazione, laddove invece era stata documentata la disponibilità della convivente ad accogliere l'indagato in regime di arresti domiciliare e la comproprietà da parte della stessa dell'immobile, essendo stata omessa qualsiasi motivazione sulla richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con le modalità di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen.
2.2. vizio di motivazione e violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 275 comma 2 cod. proc. pen. Si fa, al riguardo, rilevare che nel provvedimento impugnato non è stato valutato se la ravvisata esigenza cautelare potesse essere adeguatamente soddisfatta con la misura degli arresti domiciliari da applicarsi con le modalità previste dall'art. 275 bis cod. proc. pen., dovendosi tenere conto anche della sentenza della Corte EDU 28/5/2013 Torregiani c. Italia. e della disponibilità manifestata dal ricorrente di accettare i mezzi e gli strumenti di controllo di cui all'art. 275 bis comma 1 cod. proc. pen.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame. Rileva, al riguardo, il Collegio che dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che il Tribunale ha ritenuto di non potere concedere la misura degli arresti domiciliari avendo considerato carente la documentazione prodotta dall'indagato con particolare riferimento « ... oltre alla menzionata disponibilità all'accoglienza, anche la prova in punto di capacità contributiva necessaria per il mantenimento economico del soggetto accolto nonché la titolarità dell'immobile presso cui riceverlo». Ora con riferimento alla disponibilità dell'immobile, il Tribunale non pare avere adeguatamente valutato la documentazione esibita dal ricorrente ed allegata all'istanza da cui poteva certo evincersi la disponibilità dell'immobile da parte della convivente dell'indagato. Comunque, in caso di dubbio sul punto relativo alla disponibilità ed idoneità dell'immobile, il giudice per le indagini preliminari e, di seguito il Tribunale in sede di appello cautelare, essendo stata sollevata specifica doglianza sul punto, avrebbe potuto disporre appositi accertamenti, onde verificare la concreta possibilità di esecuzione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari. Il riferimento poi alla capacità contributiva della convivente dell'indagato, per come indicato nel provvedimento impugnato, risulta poi del tutto estraneo rispetto ai parametri fissati dal legislatore per la scelta delle misure limitative della libertà personale idonee a tutelare le ravvisate esigenze cautelari.
Da ultimo deve evidenziarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta del tutto carente in ordine alla inadeguatezza della proposta misura cautelare degli arresti domiciliari, eventualmente anche con le particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis cod. proc. pen. E sul punto deve evidenziarsi che, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, il rigetto di un'istanza di sostituzione della misura cautelare con altra meno afflittiva implica per il giudice l'obbligo di motivare accertando in concreto e quindi in termini puntuali e precisi, se ricorrano specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendano imprescindibile ed inevitabile la necessità di adottare e mantenere la misura cautelare più grave, dando conto, con criteri logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili sacrifica la libertà personale dell'indagato nella misura massima possibile (sez. 4 n. 37363 del 3/10/2006, Rv. 235040).
4. Tutto ciò comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame.
4.1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Firenze.
Si provveda a norma dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Avv. Antonino Sugamele

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