Partita di eroina. Intermediario inesistente. Assoluzione.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 26 novembre 2013 – 8 aprile 2014, n. 15781
Presidente Milo – Relatore Paternò Raddusa
Ritenuto in fatto e diritto
1. R.M. e R.J. venivano giudicati colpevoli e condannati alla pena di giustizia dal Tribunale di Pistoia il primo per più episodi di detenzione e cessione di eroina e cocaina uniti dalla continuazione, uno dei quali relativo alla cessione resa al minore H.F., il secondo per avere svolto attività di intermediazione tra alcuni cedenti (A.V. e altri) e l'acquirente T.C. in ragione della cessione di una partita di eroina.
2. Interposto appello la Corte di appello di Firenze assolveva il R., per non aver commesso il fatto, limitatamente all'episodio della cessione al minore H. , rideterminando per l'effetto la pena; assolveva il J. dal fatto allo stesso ascritto perché il fatto non sussiste.
3. Propone ricorso per Cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Firenze. Due i motivi, ciascuno riferito alle diverse posizioni degli imputati.
3.1. Con il motivo riferito al R. si segnala vizio di motivazione, illogica , e violazione di legge. La Corte avrebbe escluso la riferibilità della cessione all'imputato perché il fatto che il minore uscendo dalla abitazione del primo avesse in mano una dose di eroina non era unicamente indicativo di una cessione avvenuta pochi istanti prima; piuttosto poteva essere dimostrativo della intenzione di consumarla quanto prima rispetto ad un acquisto anche operato in precedenza. Secondo la Procura, inoltre, anche siffatta intenzione non esclude che l'acquisto fosse stato effettuato nell'immediatezza del riscontro e dunque in ragione della condotta ascritta al R.; né era determinante evidenziare che non era stata riscontrata la assenza presso l'abitazione dell'imputato di soggetti diversi dal R. che potessero avere effettuato la cessione perché trattasi di mera congettura peraltro non in linea con la accertata circostanza in forza alla quale il R. era solito cedere droga presso la propria abitazione nonché con la inverosimiglianza della versione fornita dal minore acquirente.
Del tutto generica e fondata su mere clausole di stile doveva poi ritenersi la valutazione resa in punto alla pena per come rideterminata dal Giudice dell'appello.
3.2 Con riferimento alla posizione del J. la Corte ha escluso la sussistenza del fatto perché non v'era prova della cessione legata all'intermediazione contestata al ricorrente anche sotto forma del mero accordo al fine raggiunto, non essendovi stata data dimostrazione della stessa disponibilità della sostanza da cedere.
Così facendo tuttavia, la sentenza impugnata lega la valutazione ad un dato non essenziale, il mancato sequestro della sostanza; e tralascia di considerare che l'acquirente, il T., venne trovato nella disponibilità di 3650,00 euro in contanti e di un bilancino di precisione, dati che dovevano fare pensare ad un accordo già raggiunto in attesa della mera consegna della sostanza; tralascia di dare il giusto spazio alla deposizione del P. che ha confermato che il T. gli aveva detto che doveva recarsi a ritirare la droga; svilisce il dato del contatto riscontrato tra l'imputato ed l'acquirente, di certo non sminuito dal fatto che il J. ebbe poi ad allontanarsi; risulta poi appiattita sulla valutazione resa per i venditori dal Gup presso il Tribunale di Pistoia che tuttavia, essendo legata ad una diversa valutazione del fatto, non potrebbe essere utile neppure in direzione della revisione per contrasto di giudicati.
4. Il ricorso è inammissibile avuto riguardo ad entrambi i motivi di gravame.
5. Quanto al primo motivo, relativo alla posizione dello R., la Procura pone a fondamento del gravame, in linea con le considerazioni logiche esposte dal giudice di prime cure a sostegno della originaria condanna, una ricostruzione della vicenda in fatto frutto di una lettura alternativa delle acquisizioni probatorie senza che tuttavia risultino segnalate incongruenze e vuoti argomentativi destinati a destrutturare radicalmente il portato tracciato dalla decisione impugnata. Si è al di fuori dunque dalla manifesta illogicità utile a giustificare il controllo di legittimità demandato a questa Corte.
E' poi assolutamente generico il riferimento operato alla rideterminazione della pena operata in grado di appello, senza che peraltro nella doglianza sia dato il giusto rilievo al diverso peso della pena comminata in ragione della intervenuta esclusione dell'aggravante ex art 80 lettera A DPR 309/90 legata al fatto ritenuto insussistente.
6. Parimenti inammissibile il motivo di ricorso legato alla posizione del R.J..
Nella decisione impugnata il riferimento alla decisione, di assoluzione, assunta dal Gip del Tribunale di Pistoia avuto riguardo alla posizione dei presunti venditori della sostanza stupefacente segnalata al Capo 0) viene effettuato non per ricavarne un possibile effetto vincolante bensì per confermare la linearità della soluzione adottata rispetto a quella assunta, in autonoma realtà processuale, per i concorrenti. E siffatta conclusione ruota intorno ad un perno fattuale che il ricorso non pone neppure in contraddizione, id est l'assenza di prova in punto alla disponibilità della sostanza oggetto della trattativa indicata nella imputazione: dato, questo, che finisce per smentire a monte la sussistenza del reato contestato in quanto in insanabile contrasto sia con l'ipotesi della cessione che con quella della mera messa in vendita o offerta della sostanza stessa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
13-04-2014 15:31
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