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Sentenza

Maltratta la moglie e la figlia, percuotendole ripetutamente con schiaffi e minacciandole anche con l’uso di un’arma. Poi, rientrando in tarda ora, ubriaco, pretende di avere rapporti sessuali con la moglie. Per la Cassazione manca la specificazione dell'obiettiva abitualità. Annullata.
Maltratta la moglie e la figlia, percuotendole ripetutamente con schiaffi e minacciandole anche con l’uso di un’arma. Poi, rientrando in tarda ora, ubriaco, pretende di avere rapporti sessuali con la moglie. Per la Cassazione manca la specificazione dell'obiettiva abitualità. Annullata.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 marzo – 2° aprile 2014, n. 15143
Presidente De Roberto – Relatore Conti

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza in data 9 febbraio 2011 del Tribunale di Licata, appellata da C.F. , limitatamente all'affermazione di responsabilità penale per il reato continuato di cui agli artt. 572 (capo a: per avere, con condotte continue e prolungate nel tempo, maltrattato la moglie B.M.C. e la figlia C. , ingiuriandole, percuotendole ripetutamente con schiaffi, minacciandole anche con riferimento all'uso di un'arma, ritirandosi a tarda ora in casa in stato di ubriachezza e pretendendo di avere con la moglie rapporti sessuali; in (omissis) , dal mese di settembre sino al (omissis) ), 337 (capo b: per essersi opposto con violenza ai Carabinieri della Stazione di Campobello di (…); ivi, il (omissis) ) e 582, 585, 577, comma secondo, cod. pen. (capo e: per avere, con un pugno all'occhio destro della moglie B.M.C. , cagionatole una lesione personale consistita in un ematoma palpebrale giudicato guaribile in tre giorni).
Con la stessa sentenza il concorrente reato di minaccia contestato al capo c) veniva ritenuto assorbito in quello di maltrattamenti, con conseguente rideterminazione della pena in un anno, tre mesi e quindici giorni di reclusione.
Rilevava la Corte di appello che la responsabilità penale dell'imputato in ordine al capo a) si desumeva dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, indicative di reiterate percosse, minacce, pesanti insulti e umiliazioni da parte del congiunto, il quale, spesso ubriaco, rincasava a tarda notte in casa e con strepito pretendeva di avere rapporti sessuali con la moglie; e, in ordine al capo b), dalla testimonianza del M.llo dei Carabinieri della Stazione di Campobello di M.L.G. .
2. Ricorre per cassazione l'imputato, con atto personalmente sottoscritto, deducendo i seguenti motivi:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale in ordine al reato di maltrattamenti, di cui al capo a), in mancanza della prova circa l'abitualità della condotta contestata, trattandosi di atti isolati non indicativi di un generalizzato e continuo regime di vita.
2.2. Insussistenza del reato di resistenza a un pubblico ufficiale contestato al capo b), essendosi esso imputato limitato a divincolarsi senza impedire il compimento dell'attività di ufficio da parte dei militari.

Considerato in diritto

1. La condotta contestata al capo a) si iscrive nell'arco temporale di circa due mesi, ed è stata posta in essere dall'imputato, in costante stato di ebbrezza alcoolica, con ingiurie, percosse, minacce e richieste alla consorte di rapporti consensuali non graditi.
Né la sentenza di primo grado né quella di secondo grado specificano la frequenza degli episodi addebitati, giungendo peraltro alla conclusione che gli stessi furono ripetuti per un apprezzabile spazio di tempo.
Ora, se è vero che l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia non presuppone che gli atti di vessazione siano ripetuti per un tempo prolungato (tra le tante, Sez. 6, n. 11905 del 03/12/2013, E., n.m.; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, R., Rv. 253041; Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, S., Rv. 252350), occorre peraltro che la condotta vessatoria sia reiterata per un lasso di tempo che giustifichi il convincimento del giudice di merito circa una volontà da parte dell'agente di una sopraffazione sistematica diretta a rendere dolorosa la convivenza della persona della famiglia, dato che l'elemento psicologico del delitto in esame richiede per l'appunto l'accertamento di una intenzione di avvilimento e sopraffazione della vittima, così da ricondurre ad unità i vari episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima (v, tra le altre, Sez. 6, n. 8510 del 26/06/1996, Lombardo, Rv. 205901).
Una simile doverosa indagine è stata però pretermessa dai giudici di merito, che si sono limitati ad affermare che, nel giro di circa due mesi, i ripetuti atti lesivi posti in essere dall'imputato nei confronti della consorte e della figlia fossero espressione di una "abitualità" della condotta, senza però minimamente specificare da quali dati, oggettivi o logici, tale convincimento potesse trarsi.
Si impone pertanto su tale punto (abitualità della condotta) un annullamento della sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo a).
2. Quanto al reato di lesioni personali di cui al capo c) (residua imputazione per la quale è stata affermata la responsabilità penale nel contesto degli addebiti enunciati in detto capo), deve ritenersi, a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., e quindi anche in mancanza di una specifica deduzione, che esso non può considerarsi procedibile per mancanza di querela.
Non è infatti configurabile la contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., atteso che il riconoscimento del nesso teleologia) presuppone che le azioni costitutive dei due diversi reati siano oggettivamente distinte, elemento che non ricorre nel rapporto tra il reato di maltrattamenti e quello di lesioni personali, ove quest'ultimo, come nella specie, costituisca un episodio del primo (ex plurimis, Sez. 6, n. 23827 del 07/05/2013, A., Rv. 256312; Sez. 6, n. 19700 del 03/05/2011, Rossi, Rv. 249799; Rv. n. 8892 del 04/11/2010, dep. 2011, C, Rv. 249630).
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al reato di lesioni personali, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela, con eliminazione della relativa pena di quindici giorni di reclusione.
3. Il ricorso appare manifestamente infondato quanto alle deduzioni svolte in merito alla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo b), essendo stato accertato che l'imputato, bloccato prontamente dai Carabinieri all'atto dell'inconsulto tentativo di scagliarsi contro la figlia, non solo pose in essere manovre per divincolarsi ma usò violenza, mediante pugni, contro i pubblici ufficiali.
Il ricorso va dunque su tale capo rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di lesioni personali perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela ed elimina la relativa pena di giorni quindici di reclusione.
Annulla altresì la sentenza impugnata con riferimento al delitto di maltrattamenti e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio su tale capo.
Rigetta nel resto il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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