Limiti del controllo da parte del GIP sull'operato del Pubblico Ministero nel caso di richiesta di archiviazione.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 aprile – 15 maggio 2014, n. 20411
Presidente Agrò – Relatore Capozzi
Considerato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con ordinanza del 21.11.2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha rigettato la richiesta di archiviazione formulata dal Procuratore della Repubblica di quel Tribunale nei confronti di C.A., indagata del reato di cui all'art. 660 c.p. ai danni di C.S., ed ha ordinato al P.M. di formulare nei confronti della predetta indagata le imputazioni di cui all'art. 368 e 612bis c.p..
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione C.A. a mezzo del difensore che deduce inosservanza di norma processuale a pena di nullità e violazione dell'art. 178 lett. b) c.p.p. ed abnormità del provvedimento essendo stato emesso un ordine n relazione a reati per i quali il Giudice non era stato investito dall'Accusa, costretta a esercitare l'azione penale nei confronti di un soggetto che non era stato iscritto per dette fattispecie nel registro ex art. 335 c.p.p. e rispetto alle quali non è stato consentito al P.M. di svolgere le indagini.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza.
4. La persona offesa ha prodotto memoria con la quale ha sollecitato il rigetto del ricorso dovendosi negare l'abnormità del provvedimento che ha accolto la opposizione spiegata dalla stessa p.o. nell'ambito della quale si era fatto esplicito riferimento alla notizia di reato presentata dal C. con la quale si rappresentavano le continue persecuzioni subite da parte della C., rispetto alle quali risultavano già i riscontri in atti, non necessitando di ulteriori indagini.
5. Il ricorso è in parte fondato.
6. Le Sezioni Unite con sentenza n. 4319 del 28 novembre 2013, nel risolvere un contrasto in materia di delimitazione dei poteri di controllo del giudice per le indagini preliminari sull'operato del pubblico ministero, hanno affermato che, sia l'ordine di imputazione coatta ex art. 409, comma 5, cod. proc. pen. nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato ma in relazione ad un reato diverso da quello oggetto della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, costituiscono atti abnormi in quanto esorbitano dai poteri del giudice per le indagini preliminari, precisando che le disposizioni dell'art. 409, commi 4 e 5, cod. proc. pen. devono formare oggetto di interpretazione estremamente rigorosa, al fine di evitare qualsiasi ingerenza dell'organo giudicante nella sfera di autonomia della pubblica accusa. In particolare, con riferimento all'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari ravvisi a carico della persona indagata fatti costituenti reato diversi da quelli per i quali è stata formulata la richiesta di archiviazione, è stato insegnato che «è inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al pubblico ministero la formulazione della imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stata richiesta l'archiviazione, dovendo in tal caso il giudice limitarsi a ordinare l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza». Le S.U. hanno richiamato l'orientamento secondo il quale «è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale (cosiddetta anomalia strutturale), ma anche quello che, pur essendo manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di la di ogni ragionevole limite, sì da determinare una stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una inammissibile regressione dello stesso ad una fase ormai esaurita.» ritenendo che , nella ipotesi esaminata, « afferendo la anomalia del provvedimento alla delimitazione dei poteri del giudice per le indagini preliminari rispetto alla sfera di autonomia dell'organo inquirente, con il rilevato coinvolgimento di principi di ordine costituzionale, costituisce atto abnorme il provvedimento di detto giudice che limiti i poteri di determinazione del pubblico ministero, imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal codice di rito».
7. Diversa da questa fattispecie è quella nell'ambito della quale si verifica da parte del G.I.P. una riqualificazione del fatto della cui cognizione detto Giudice sia stato investito dalla richiesta di archiviazione formulata dall'Accusa. A tale proposito è stato insegnato che non è abnorme, né in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice investito della richiesta di archiviazione, nel rigettarla, imponga al pubblico ministero di formulare I' imputazione per il medesimo fatto, ma in relazione ad altro titolo di reato (Sez. 6, Sentenza n. 34284 del 22/06/2011 Rv. 250836 Pg in proc. Polese), non potendosi prescindere dall'autonomo potere-dovere facente capo all'organo giudicante di qualificazione del fatto in ordine al quale è stato investito.
8. Nell'ambito dei richiamati insegnamenti deve essere considerata la diversità - rispetto a quella ipotizzata dall'accusa - delle fattispecie poste a base del duplice ordine di imputazione coattiva secondo i quali si è cumulativamente espressa l'impugnata ordinanza: quello avente ad oggetto la calunniosità della querela sporta dalla C. contro il C. in data 18.6.2010 e quello per atti persecutori ex art. 612bis c.p. a carico della medesima indagata.
9. L'ordine di imputazione in relazione a quest'ultima ipotesi risulta essere esito di una riqualificazione della condotta di molestie rispetto alla quale la C. risultava indagata ed in ordine alla quale il P.M. aveva investito il Giudice e che questi, considerandone il carattere persecutorio ed indebitamente invasivo, ha inteso qualificare secondo la diversa e più grave ipotesi ex art. 612bis c.p., ponendosi pertanto nell'alveo dei poteri che gli sono riconosciuti.
10. Diversamente deve ritenersi in ordine alla ipotesi ex art. 368 c.p.. Invero, in questo caso, il Giudice ha considerato, estrapolandolo dal materiale a sua disposizione, il separato esito al quale è approdata una querela sporta dalla C. ai danni del C. archiviata per mancata acquisizione di riscontri, così individuando la condotta oggetto dell'ordine di imputazione. In questo caso, il «fatto-reato», costituito dalla presentazione da parte della C. della predetta querela e rispetto al quale è stata imposta l'azione penale all'Accusa, è evidentemente diverso ed ulteriore rispetto alla condotta di molestie ascritte alla C.
11. Ricorre, nella specie, la stessa evenienza che ha dato luogo all'arresto di legittimità delle S.U. sopra richiamato. Anche in questo caso deve, quindi, riconoscersi l'abnormità dell'ordine di imputazione per calunnia sotteso alla ordinanza che va espunta «in parte qua» dall'ordinamento pronunziandone l'annullamento senza rinvio, disponendosi - per questa parte - la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso.
12. La legittimità dell'ordine di imputazione avente ad oggetto il distinto reato di cui all'art. 612bis c.p. comporta il rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'ordine di formulazione della imputazione ex art. 368 c.p. e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. Rigetta nel resto il ricorso.
17-05-2014 00:36
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