La moto è condotta contromano. Si può essere considerati responsabili anche del comportamento imprudente degli altri.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 novembre 2013 – 20 febbraio 2014, n. 8090
Presidente Zecca – Relatore Iannello
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 31/5/2012 il Giudice di pace di Pompei dichiarava S.A. responsabile del reato di cui all'art. 590 commi 2 e 3 cod. pen., perché per imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché in violazione degli artt. 146 e 177, comma 3, cod. strada, alla guida dell'autovettura Alfa Romeo 33 tg. (omissis), percorrendo in (omissis) e omettendo di fermarsi al segnale di stop posto all'intersezione tra lo stesso e via (omissis) nonché di rispettare l'obbligo di lasciare libero il passaggio ai veicoli adibiti a servizi di polizia con i dispositivi acustici e luminosi attivati, collideva con la Moto Guzzi condotta dall'appuntato dei carabinieri P.L. - che, impegnato in operazione di servizio, stava percorrendo in senso vietato con sirena e lampeggianti accesi quest'ultima via - determinandone la caduta e così cagionandogli lesioni personali gravi; fatto accertato in (OMISSIS) .
In accoglimento dell'appello proposto dall'imputato, con sentenza dell'8/4/2013 il Tribunale di Torre Annunziata in riforma della sentenza impugnata ha assolto S.A. dal reato a lui ascritto “perché il fatto non sussiste”.
Accertava in punto di fatto il Tribunale che il segnale di stop aveva in origine lo scopo di assicurare la precedenza ai veicoli che procedevano lungo la via (OMISSIS) provenendo della via (OMISSIS) (provenendo dunque da destra rispetto al senso unico di marcia percorribile lungo il viale dei martiri) e che però la disciplina della circolazione nel tratto in questione era mutata a far data dal marzo 2003, con l'istituzione del senso unico di marcia, lungo la Via (OMISSIS) , proprio nel tratto compreso tra il viale dei (OMISSIS) con direzione verso quest'ultima via, mentre opposto senso unico di marcia era stato disposto nell'altro tratto di via (OMISSIS) verso via (OMISSIS) , con la conseguenza che “il traffico veicolare proveniente a senso unico da (OMISSIS) può proseguire la marcia nei tratti predetti senza incrociarsi con altri veicoli che possano tagliare loro la strada”.
Ciò posto, li giudice a quo rilevava in diritto che “non vi è alcuna ragione plausibile per invocare l'osservanza di segnaletica (erroneamente posta) che obblighi a dare la precedenza con o senza fermata” e che “nella predetta situazione certamente non sarebbe ragionevole esigere che il conducente si arresti al segnale di stop per verificare che non sopraggiungono veicoli contromano”, derivandone il convincimento dell'impossibilità di addebitare al S. la violazione specifica dell'art. 145, comma 5, cod. strada, né quella generica dell'art. 146 dello stesso codice che prescrive l'osservanza della segnaletica stradale.
Soggiungeva che, in tale contesto, “il fatto di avere, nell'effettuare la svolta a destra, urtato contro una motocicletta dei carabinieri che, sia pure per esigenze di servizio, proveniva contromano... si pone come accadimento eccezionale che esclude il nesso di causalità tra la condotta e l'evento”.
Escludeva ancora che, sotto altro profilo, potesse addebitarsi al S. la violazione degli obblighi di condotta imposti dall'art. 177, commi 2 e 3, cod. strada, rilevando al riguardo la mancanza di emergenze istruttorie che consentano di affermare con certezza che il S. , avendo udito il segnale acustico di allarme, non avesse lasciato libero il passaggio o avesse omesso di fermarsi, essendo piuttosto ragionevole ritenere che, in considerazione della situazione dei luoghi e della velocità tenuta dalla persona offesa, “il S. , ignaro della situazione di pericolo, si sia trovato il motociclista addosso mentre effettuava la svolta a destra, prima ancora di rendersi conto del suo sopraggiungere contromano”.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata denunciando violazione di legge penale e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen..
Rileva il ricorrente che la circostanza che “il segnale di stop dovesse ritenersi non più operante a seguito del cambio dei sensi di marcia delle strade che confluivano nell'incrocio, come certificato dal Comune” è da ritenersi “del tutto irrilevante in quanto il permanere del segnale di stop, a prescindere dalla sua utilità, imponeva comunque all'imputato di fermarsi all'incrocio, indipendentemente dalla possibilità che la sua traiettoria potesse configgere con quella di un altro veicolo”.
Soggiunge che il pur ravvisabile concorso di colpa della persona offesa “non scrimina la responsabilità del primo in relazione all'incidente causato, ma può determinare invece una diminuzione della pena ai sensi dell'art. 133 cod. pen.”, considerato peraltro che l'imputato “non solo non osservò il segnale di stop apposto all'incrocio, ma nemmeno quelle regole di comune diligenza e prudenza che pur si imponevano nell'approcciare il predetto incrocio”.
Considerato in diritto
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo l'art. 140 cod. strada, gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale e secondo l'art. 141 vi è obbligo di adeguare la velocità alle concrete condizioni della circolazione e obbligo di conservare sempre il controllo del veicolo.
Tali disposizioni dimostrano che la misura della diligenza che si pretende nel campo della circolazione dei veicoli è massima, richiedendosi a ciascun utente, al fine di controbilanciare la intrinseca pericolosità della specifica attività considerata, peraltro assolutamente indispensabile alla vita sociale e sempre più in espansione, una condotta di guida di assoluta prudenza della quale fa parte anche l'obbligo di preoccuparsi della possibili irregolarità di comportamento di terze persone. Il principio dell'affidamento dunque, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell'opposto principio, secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità (v. ex multis Sez. 4, n. 27350 del 23/05/2013; Sez. 4, 14/02/2008, Notarnicola).
La sentenza impugnata, nell'attribuire pressoché esclusiva e assorbente rilevanza alla circostanza che l'imputato nell'occorso, imboccando con la sua autovettura la via posta sulla destra rispetto a quella di sua provenienza e a senso unico di marcia, non aveva alcun obbligo di fermarsi allo stop posto all'incrocio e omettendo di considerare in modo adeguato le concrete modalità del sinistro e con esse la possibilità per l'imputato comunque di avvedersi della condotta del conducente del motoveicolo, non si è conformata a tale principio e ha dato una giustificazione insufficiente all'espresso convincimento dell'assenza di alcuna responsabilità in capo allo stesso.
La pronuncia d'appello offre infatti al riguardo la sola generica osservazione secondo cui “la visuale a destra era ostruita dall'edificio all'angolo e... alla velocità di 60 kmh orari cento metri si percorrono in circa 6 secondi. È quindi ragionevole ritenere che il S. , ignaro della situazione di pericolo, si sia trovato il motociclista addosso mentre effettuava la svolta a destra, prima ancora di rendersi conto del suo sopraggiungere contromano”.
Si tratta però di un convincimento debolmente fondato su pochi e generici dati (l'esistenza di un edificio all'angolo dell'intersezione e la velocità presumibilmente tenuta dalla moto condotta dalla persona offesa), come tali in realtà oggettivamente incapaci di escludere a priori ogni addebito di negligenza o imprudenza all'imputato, al qual fine sarebbe infatti stato necessario quanto meno considerare altri dati oggettivi quali: la posizione dei veicoli al momento dello scontro e rispetto alle dimensioni delle strade percorse; la distanza dall'incrocio; le parti dei due veicoli tra le quali si è verificato l'impatto;
l'esistenza di condizioni tali da poter rendere comunque avvertito l'imputato della presenza dei veicoli condotti contromano dai carabinieri (avuto in particolare riguardo alla circostanza, emergente dalla sentenza impugnata, che a percorrere la via in questione contromano impegnati nella medesima operazione di servizio alla guida dei motoveicoli in dotazione, erano per l'appunto due carabinieri e che quello attinto dall'incidente sia stato quello che procedeva immediatamente dopo il primo).
In ragione di tali lacune, la sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo esame.
21-02-2014 22:44
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