Irreperibilità: le ricerche vanno svolte sulla base dei soli elementi a disposizione.
Cass. Pen., Sez. V, 4 giugno 2014, n. 23232
La valutazione circa l'irreperibilità dell'imputato va effettuata sulla base degli elementi inerenti la vita e le frequentazioni dell'imputato che l'ufficio conosce al momento dell'adozione del relativo decreto, sicché, ai fini della validità della dichiarazione di irreperibilità, rileva soltanto la completezza delle ricerche eseguite sulla base degli elementi risultanti dagli atti al momento della loro effettuazione, mentre eventuali notizie successive non possono avere retroattiva incidenza sulla legittimità della procedura già seguita alla stregua delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità.
Precedenti giurisprudenziali:
Cass. Pen., Sez. I, 29 novembre 2007, n. 44629
Cass. Pen., Sez. I, 2 aprile 2009, n. 14506
Cass. Pen., Sez. I, 13 febbraio 2006, n. 5479
Cass. Pen., Sez. III, 8 agosto 1996
Riferimenti normativi:
Codice procedura penale, artt. 159
12-06-2014 14:36
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