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Sentenza

Integra il reato di cui all'art. 727 c.p. (abbandono di animali) la condotta del proprietario che lascia il proprio cane in auto, con i finestrini chiusi, in una giornata soleggiata e con temperatura particolarmente elevata, atteso che tale comportamento e' assolutamente incompatibile con le natura dell'animale, potendo provocargli paura e sofferenza.
Integra il reato di cui all'art. 727 c.p. (abbandono di animali) la condotta del proprietario che lascia il proprio cane in auto, con i finestrini chiusi, in una giornata soleggiata e con temperatura particolarmente elevata, atteso che tale comportamento e' assolutamente incompatibile con le natura dell'animale, potendo provocargli paura e sofferenza.
Cassazione penale  sez. III   
Data:
    17/10/2012 ud. 17/10/2012 
Numero:
    44902

Classificazione

    ANIMALI - Maltrattamenti e vivisezione

    Intestazione

                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE TERZA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. MANNINO   Saverio F.     -  Presidente   -                     
    Dott. GRILLO    Renato         -  Consigliere  -                     
    Dott. AMORESANO Silvio         -  Consigliere  -                     
    Dott. MULLIRI   Guicla         -  Consigliere  -                     
    Dott. ORILIA    Lorenzo   -  rel. Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
    1)                G.M.T. N. IL (OMISSIS); 
    avverso  la  sentenza  n. 476/2010 TRIB.SEZ.DIST.  di  SORRENTO,  del 
    12/04/2011; 
    visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
    udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 17/10/2012 la  relazione  fatta  dal 
    Consigliere Dott. LORENZO ORILIA; 
    Udito  il  Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, 
    che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    1. Deducendo illogicità e apparenza della motivazione, G. M.T. ricorre per la cassazione della sentenza 12.4.2011 con cui il Tribunale di Torre Annunziata - sez. Distaccata di Sorrento l'aveva condannata alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda ritenendola responsabile del reato di cui all'art. 727 c.p. per avere lasciato il proprio cane rinchiuso in auto.

    Rileva la ricorrente che il giudice non aveva valutato le risultanze processuali e gli elementi su cui si fondava la richiesta assolutoria, attesa l'insussistenza di qualsiasi fatto penalmente rilevante.
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

    La giurisprudenza di questa Corte ha affermato costantemente che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528).

    Si è altresì affermato che nell'Ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonchè della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche (cfr. cass. sez. terza 12.10.2007 n.40542).

    Nel caso in esame, il giudice di merito ha esposto in maniera assolutamente coerente il proprio percorso argomentativo a sostegno della decisione di condanna dell'imputata per il reato di maltrattamento di animali laddove ha richiamato la deposizione del Vigile Urbano e del Veterinario intervenuti nell'immediatezza del fatto, i quali hanno confermato la circostanza dell'abbandono dell'animale in auto con i finestrini chiusi, in una giornata soleggiata e con temperatura particolarmente elevata, con la precisazione - fatta dal veterinario - che un tale comportamento è assolutamente incompatibile con la natura dell'animale potendo provocargli paura e sofferenza e che gli escrementi rinvenuti nell'auto potevano essere state provocate dallo stato di ansia e paura.

    Le critiche dell'imputata, a parte l'estrema genericità della formulazione (assolutamente priva di specifici riferimenti ai punti della motivazione oggetto di censura), denotano in realtà l'intento di ottenere una diversa valutazione delle circostanze di fatto e dei materiale probatorio, cioè un inammissibile sindacato nel merito.

    Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria al sensi dell'art. 616 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo.
    PQM
    P.Q.M.

    Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

    Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2012.

    Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012
Avv. Antonino Sugamele

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